642.119.2 OPFr
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    642.119.2

    Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

    (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

    del 16 settembre 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

    Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

    visti gli articoli 14 capoverso 6 e 39 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),

    ordina:

    Art. 12 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

    2 Le modifiche di cui agli art. 2‒7 sono inserite direttamente nella LIFD.

    Art. 2 Tariffe

    1 Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:

    Franchi

    fino a

    14 800 franchi di reddito

    0.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    0.77

    ;

    per

    32 200 franchi di reddito

    133.95

    e per 100 franchi di reddito in più

    0.88

    in più;

    per

    42 200 franchi di reddito

    221.95

    e per 100 franchi di reddito in più

    2.64

    in più;

    per

    56 200 franchi di reddito

    591.55

    e per 100 franchi di reddito in più

    2.97

    in più;

    per

    73 900 franchi di reddito

    1117.20

    e per 100 franchi di reddito in più

    5.94

    in più;

    per

    79 600 franchi di reddito

    1455.75

    e per 100 franchi di reddito in più

    6.60

    in più;

    per

    105 500 franchi di reddito

    3165.15

    e per 100 franchi di reddito in più

    8.80

    in più;

    per

    137 200 franchi di reddito

    5954.75

    e per 100 franchi di reddito in più

    11.00

    in più;

    per

    179 400 franchi di reddito

    10 596.75

    e per 100 franchi di reddito in più

    13.20

    in più;

    per

    769 600 franchi di reddito

    88 503.15

    per

    769 700 franchi di reddito

    88 515.50

    e per 100 franchi di reddito in più

    11.50

    in più.

    2 Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:

    Franchi

    fino

    a 28 800 franchi di reddito

    0.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    1.00

    ;

    per

    51 800 franchi di reddito

    230.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    2.00

    in più;

    per

    59 400 franchi di reddito

    382.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    3.00

    in più;

    per

    76 700 franchi di reddito

    901.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    4.00

    in più;

    per

    92 000 franchi di reddito

    1513.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    5.00

    in più;

    per

    105 400 franchi di reddito

    2183.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    6.00

    in più;

    per

    116 900 franchi di reddito

    2873.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    7.00

    in più;

    per

    126 500 franchi di reddito

    3545.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    8.00

    in più;

    per

    134 200 franchi di reddito

    4161.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    9.00

    in più;

    per

    139 900 franchi di reddito

    4674.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    10.00

    in più;

    per

    143 800 franchi di reddito

    5064.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    11.00

    in più;

    per

    145 800 franchi di reddito

    5284.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    12.00

    in più;

    per

    147 700 franchi di reddito

    5512.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    13.00

    in più;

    per

    912 600 franchi di reddito

    104 949.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    11.50

    in più.

    3 L’importo della deduzione secondo l’articolo 36 capoverso 2bis secondo periodo LIFD è modificato come segue:

    ... L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 255 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

    Art. 3 Deduzioni generali

    1 Gli importi delle deduzioni secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera g LIFD sono modificati come segue:

    g.
    i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non comprese sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
    1.
    3600 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,
    2.
    1800 franchi per gli altri contribuenti;

    2 L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera i, frase introduttiva LIFD è modificato come segue:

    i.
    fino a concorrenza in un importo di 10 300 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:

    3 L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera j, frase introduttiva LIFD è modificato come segue:

    j.
    le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 700 franchi, purché il contribuente:

    4 L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 2, primo periodo LIFD è modificato come segue:

    Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8300 e al massimo 13 600 franchi. ...

    5 L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 4 LIFD è modificato come segue:

    Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta conformemente all’articolo 24 lettere ibis–j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5200 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all’articolo 24 lettera ibis sono dedotte le poste prelevate durante l’anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 000 franchi.

    Art. 4 Deduzioni sociali

    Gli importi delle deduzioni sociali secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettere a–c LIFD sono modificati come segue:

    a.
    per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6600 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
    b.
    per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6600 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;
    c.
    per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2700 franchi.
    Art. 6 Proventi esenti

    1 L’importo di cui all’articolo 24 lettera fbis LIFD è modificato come segue:

    fbis.
    il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5200 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

    2 L’importo di cui all’articolo 24 lettera ibis LIFD è modificato come segue:

    ibis.
    le singole vincite fino a 1 038 300 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
    Art. 7 Spese professionali

    L’importo della deduzione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD è modificato come segue:

    a.
    le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3200 franchi;

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