Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina l’obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno che sono forniti ai consumatori, nonché il controllo di tale dichiarazione.
2 Previa consultazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)5 definisce il legno e i prodotti del legno ai quali si applica la presente ordinanza.
3 La presente ordinanza non si applica ai seguenti prodotti del legno:
- a.
- imballaggi;
- b.
- rifiuti;
- c.
- prodotti riciclati.
5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.