Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria che sono forniti ai consumatori e il controllo della dichiarazione.
944.022
del 7 dicembre 2012 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 della legge del 5 ottobre 19901 sull’informazione dei consumatori; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
La presente ordinanza disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria che sono forniti ai consumatori e il controllo della dichiarazione.
Nella presente ordinanza si intende per:
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve apporvi la dichiarazione «vera pelliccia».
3 Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale da cui è stato ottenuto il pelame.
1 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare l’origine del pelame.
2 L’origine del pelame è il Paese in cui l’animale è stato cacciato o in cui è stato allevato e tenuto fino all’età di macellazione.
3 Se non è possibile dimostrare il Paese di origine del pelame, occorre indicare la più grande zona geografica limitrofa di provenienza dell’animale.4
4 Se non è possibile dimostrare la zona geografica di origine del pelame, occorre apporre la dichiarazione «origine sconosciuta».5
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).
1 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il modo di ottenimento del pelame.
2 Il modo di ottenimento va indicato come segue:
3 Se non è possibile dimostrare un’indicazione ai sensi del capoverso 2, il modo di ottenimento va indicato nel modo seguente: «modo di ottenimento sconosciuto – può essere stato ottenuto mediante una forma di allevamento o di caccia non autorizzata in Svizzera».7
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).
In caso di prodotti composti da più di tre pelami di specie animale, Paesi d’origine e modi di ottenimento diversi, devono essere apposte le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5 per i tre pelami presenti in maggiore quantità.
1 L’autenticità della pelliccia, l’origine e il modo di ottenimento del pelame nonché la specie animale da cui è stato ottenuto vanno indicati in modo ben visibile e facilmente leggibile sul prodotto stesso. Queste dichiarazioni devono essere scritte su un’etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto oppure sul cartellino del prezzo.
2 Le dichiarazioni di cui agli articoli 2a–6 devono figurare in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).
1 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2a‒7.9
2 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve allestire sistemi e procedure che permettono di fornire a titolo gratuito le necessarie informazioni alle autorità che le richiedono.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)10 controlla se le dichiarazioni sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.
2 Per lo svolgimento dei controlli può ricorrere a enti privati o pubblici.
3 Può chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini11 di comunicare per un periodo stabilito dati concernenti la dichiarazione doganale relativa all’importazione di pellicce o prodotti di pellicceria ben definiti.
10 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
11 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
1 I controlli dell’USAV avvengono:
2 L’USAV può controllare bollettini di consegna, contratti, fatture e altri documenti utili e se necessario prelevare campioni da identificare e disporne l’analisi. A tal fine può accedere durante l’orario normale di lavoro ai locali commerciali di chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori.
3 Se dai controlli risulta che la dichiarazione non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, l’USAV informa chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori in merito all’esito dei controlli dando all’interessato la possibilità di pronunciarsi.
4 Se la dichiarazione non è rettificata entro il termine stabilito dall’USAV, esso dispone la rettifica della dichiarazione.12
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).
1 Se dai controlli risulta che l’obbligo di dichiarazione è stato violato, la persona che ha violato il suddetto obbligo deve pagare un emolumento volto a coprire le spese di controllo.
2 L’emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.
3 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.
4 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200413 sugli emolumenti.
13 RS 172.041.1
Chiunque viola le disposizioni relative alla dichiarazione di cui agli articoli 2a–7 è punito secondo l’articolo 11 della legge del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).
...15
15 La mod. può essere consultata alla RU 2013 579.
Le pellicce e i prodotti di pellicceria non conformi alle disposizioni della presente ordinanza possono ancora essere forniti ai consumatori fino al 28 febbraio 2014.
Le pellicce e i prodotti di pellicceria che non corrispondono alle disposizioni della modifica del 19 febbraio 2020 possono ancora essere dichiarati entro il 31 agosto 2020 secondo il diritto anteriore e dopo tale data possono ancora essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
16 Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.
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