944.022 Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce
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    944.022

    Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria

    (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce)

    del 7 dicembre 2012 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 4 della legge del 5 ottobre 19901 sull’informazione dei consumatori; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e definizioni

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria che sono forniti ai consumatori e il controllo della dichiarazione.

    Art. 2 Definizioni

    Nella presente ordinanza si intende per:

    a.
    pelliccia: pelame di mammiferi, eccetto:
    1.
    gli esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina,
    2.
    i lama e gli alpaca;
    b.
    prodotto di pellicceria: prodotto in pelliccia o che contiene pelliccia.

    Sezione 2: Obblighi di dichiarazione

    Art. 3 Dichiarazione della specie animale

    Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale da cui è stato ottenuto il pelame.

    Art. 4 Dichiarazione dell’origine del pelame

    1 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare l’origine del pelame.

    2 L’origine del pelame è il Paese in cui l’animale è stato cacciato o in cui è stato alle­vato e tenuto fino all’età di macellazione.

    3 Se non è possibile dimostrare il Paese di origine del pelame, occorre indicare la più grande zona geografica limitrofa di provenienza dell’animale.4

    4 Se non è possibile dimostrare la zona geografica di origine del pelame, occorre apporre la dichiarazione «origine sconosciuta».5

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).

    5 Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).

    Art. 5 Dichiarazione del modo di ottenimento del pelame

    1 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il modo di ottenimento del pelame.

    2 Il modo di ottenimento va indicato come segue:

    a.
    se gli animali sono stati cacciati: «da caccia con trappole non autorizzata in Svizzera» o «da caccia senza trappole»;
    b.
    se gli animali sono stati allevati: «da allevamento in gabbie con fondo a griglia non autorizzato in Svizzera», «da allevamento in gabbie senza fondo a griglia», «da allevamento in gabbie con pareti fisse senza fondo a griglia» o «da allevamento in parchi».6

    3 Se non è possibile dimostrare un’indicazione ai sensi del capoverso 2, il modo di ottenimento va indicato nel modo seguente: «modo di ottenimento sconosciuto – può essere stato ottenuto mediante una forma di allevamento o di caccia non autorizzata in Svizzera».7

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).

    Art. 78 Collocazione e lingua della dichiarazione

    1 L’autenticità della pelliccia, l’origine e il modo di ottenimento del pelame nonché la specie animale da cui è stato ottenuto vanno indicati in modo ben visibile e facilmente leggibile sul prodotto stesso. Queste dichiarazioni devono essere scritte su un’etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto oppure sul cartellino del prezzo.

    2 Le dichiarazioni di cui agli articoli 2a–6 devono figurare in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).

    Sezione 3: Controllo della dichiarazione

    Art. 8 Controllo autonomo

    1 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2a‒7.9

    2 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve allestire sistemi e procedure che permettono di fornire a titolo gratuito le necessarie informazioni alle autorità che le richiedono.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).

    Art. 9 Organo di controllo

    1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)10 controlla se le dichiarazioni sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.

    2 Per lo svolgimento dei controlli può ricorrere a enti privati o pubblici.

    3 Può chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini11 di comunicare per un periodo stabilito dati concernenti la dichiarazione doganale relativa all’importazione di pellicce o prodotti di pellicceria ben definiti.

    10 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    11 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

    Art. 10 Svolgimento dei controlli

    1 I controlli dell’USAV avvengono:

    a.
    sotto forma di controlli a campione presso i punti vendita; oppure
    b.
    sotto forma di controlli mirati, se vi sono motivi fondati per ritenere che una dichiarazione non è conforme alle prescrizioni.

    2 L’USAV può controllare bollettini di consegna, contratti, fatture e altri documenti utili e se necessario prelevare campioni da identificare e disporne l’analisi. A tal fine può accedere durante l’orario normale di lavoro ai locali commerciali di chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori.

    3 Se dai controlli risulta che la dichiarazione non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, l’USAV informa chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori in merito all’esito dei controlli dando all’interessato la possibilità di pronunciarsi.

    4 Se la dichiarazione non è rettificata entro il termine stabilito dall’USAV, esso dispone la rettifica della dichiarazione.12

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).

    Art. 11 Emolumenti

    1 Se dai controlli risulta che l’obbligo di dichiarazione è stato violato, la persona che ha violato il suddetto obbligo deve pagare un emolumento volto a coprire le spese di controllo.

    2 L’emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.

    3 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

    4 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200413 sugli emolumenti.

    Sezione 4: Sanzioni penali

    Art. 1214

    Chiunque viola le disposizioni relative alla dichiarazione di cui agli articoli 2a–7 è punito secondo l’articolo 11 della legge del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 14 Disposizione transitoria

    Le pellicce e i prodotti di pellicceria non conformi alle disposizioni della presente ordinanza possono ancora essere forniti ai consumatori fino al 28 febbraio 2014.

    Art. 14a16 Disposizione transitoria della modifica del 19 febbraio 2020

    Le pellicce e i prodotti di pellicceria che non corrispondono alle disposizioni della modifica del 19 febbraio 2020 possono ancora essere dichiarati entro il 31 agosto 2020 secondo il diritto anteriore e dopo tale data possono ancora essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

    16 Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 611).

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