944.05 Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori
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    944.05

    Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori

    del 1° aprile 1992 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 13 della legge federale del 5 ottobre 19901 sull’informazione dei consumatori (LIC),

    ordina:

    Art. 1 Organizzazioni dei consumatori (art. 5 cpv. 1 LIC)

    1 Possono essere concessi aiuti finanziari alle seguenti organizzazioni di consumatori:

    a.
    Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);
    b.
    Fédération romande des consommateurs (FRC);
    c.
    Schweizerisches Konsumentenforum (kf);
    d.
    Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).2

    2 Altre organizzazioni che rivendicano aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 5 capo­verso 1 LIC devono inoltrarne domanda all’Ufficio federale del consumo (UFDC) e provare che adempiono alle esigenze fissate nella LIC.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 796).

    Art. 2 Altre organizzazioni (art. 5 cpv. 2 LIC)

    Le organizzazioni che rivendicano aiuti finanziari per la loro attività di informazione dei consumatori devono inoltrarne domanda all’UFDC e provare che adempiono alle esigenze fissate nella LIC.

    Art. 3 Spese computabili

    1 Sono computabili le spese d’informazione obiettiva dei consumatori nei settori del personale, della produzione, della distribuzione e dell’infrastruttura.

    2 Per l’esecuzione di test comparativi sono inoltre computabili le spese d’acquisto del materiale da analizzare e le spese esterne, in particolare per la preparazione e l’esecuzione delle analisi.

    3 Nella fase di negoziazione di accordi sulle dichiarazioni sono computabili, oltre alle spese di cui al capoverso 1, le spese per le indagini preliminari, di elaborazione, di perizia e di negoziazione.

    Art. 43 Importo degli aiuti finanziari

    1 Gli aiuti finanziari non superano il 50 per cento delle spese computabili.

    2 Eventuali entrate delle organizzazioni non sono dedotte dalle spese lorde computabili.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3957).

    Art. 4a4 Riduzione degli aiuti finanziari concessi alle organizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1

    1 Se dai conti annuali dell’anno precedente risulta che il capitale proprio delle organizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1, comprese le riserve libere e le riserve vincolate, ammonta a più del 50 per cento delle spese annuali dell’anno precedente, dagli aiuti finanziari viene dedotto l’importo che supera tale percentuale massima.

    2 Se il superamento dell’importo massimo di cui al capoverso 1 è da ricondurre a circostanze occasionali, in casi motivati la riduzione degli aiuti finanziari può non essere applicata.

    4 Introdotto giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015 (RU 2015 3957). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 796).

    Art. 55 Ripartizione degli aiuti finanziari

    1 Nel caso in cui i mezzi stanziati non siano sufficienti a coprire il 50 per cento delle spese computabili, gli aiuti finanziari sono assegnati come segue:

    a.
    le organizzazioni dei consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1 otten­gono, su richiesta, almeno il 90 per cento dell’importo totale, da ripartire nel modo seguente:
    1.
    un quarto è ripartito tra di esse in parti uguali e versato quale anticipo,
    2.
    tre quarti sono ripartiti proporzionalmente alle spese computabili;
    b.
    le organizzazioni di cui all’articolo 2 ottengono al massimo il 10 per cento dell’importo totale, ripartito proporzionalmente alle spese computabili.

    2 L’UFDC emana una decisione.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3957).

    Art. 6 Aiuti finanziari per l’esecuzione di test comparativi

    Possono essere concessi aiuti finanziari per l’esecuzione di test comparativi se a tutte le organizzazioni di consumatori interessate è stata data la possibilità di parteci­pare in modo appropriato all’elaborazione dei test e se i risultati sono stati messi a loro disposizione per utilizzazione appropriata.

    Art. 7 Test comparativi

    I test per i quali si concedono aiuti finanziari devono:

    a.
    valutare comparativamente merci o servizi della stessa natura o caratte­ristiche specifiche di merci o servizi che sono di particolare interesse per i consumatori;
    b.
    concernere oggetti che, al momento della scelta, siano quanto possibile rap­pre­sentativi per il relativo mercato;
    c.
    concernere oggetti acquistati a caso, come usualmente fa il consumatore sul mercato.
    Art. 8 Programmi dei test

    1 I programmi dei test devono tener conto delle norme riconosciute e delle prescri­zioni legali applicabili agli oggetti da esaminare e ai metodi di analisi, sempre che tali norme e prescrizioni siano rilevanti per l’impostazione e l’esecuzione di test attendibili.

    2 I programmi vanno elaborati in modo da garantire l’esecuzione ineccepibile dei test, se del caso avvalendosi di specialisti del ramo.

    3 Nel caso in cui determinate caratteristiche possano essere valutate solo soggettiva­mente, si deve farne menzione nel rapporto sul test. Inoltre, per assicurare la mas­sima obiettività, vanno adottati provvedimenti adeguati (aumento del numero di ana­lisi, criteri di valutazione differenziati).

    Art. 9 Risultati dei test

    1 Prima della pubblicazione, i risultati dei test sono sottoposti al produttore, importa­tore o fornitore affinché presenti le proprie osservazioni. Il termine per rispondere deve essere tale da consentire di tener conto di eventuali obiezioni.

    2 I risultati riconducibili manifestamente ad errori accidentali non possono essere pubblicati senza un’indicazione in merito.

    Art. 11 Procedura

    1 Le domande di aiuti finanziari per le attività di informazione dei consumatori e per l’esecuzione di test devono essere inoltrate, sul relativo modulo, all’UFDC del con­sumo con il preventivo delle spese. L’UFDC decide quale attività finanziare e si occupa del coordinamento.

    2 Gli aiuti finanziari per la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni sono concessi unicamente se le organizzazioni che ne hanno inoltrato domanda si sono messe d’accordo sulla rispettiva rappresentanza nelle negoziazioni e sulla ripartizione delle spese. L’UFDC si occupa del coordinamento.

    Art. 12 Disposizioni finali

    1 Per il 1992 gli aiuti finanziari sono concessi in virtù delle disposizioni della pre­sente ordinanza, nei limiti dei fondi stanziati.

    2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1992.

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