Art. 1 Competenze
1 La Commissione federale dei consumi (detta qui di seguito «Commissione») costituisce l’organo consultivo del Consiglio federale e dei Dipartimenti per ogni questione, loro sottoposta, circa la politica applicabile nell’ambito dei consumi. Essa può parimente presentare, di propria iniziativa, le raccomandazioni pertinenti.
2 La Commissione può promuovere, d’intesa con le cerchie economiche interessate, la ricerca e l’applicazione di soluzioni dei problemi attenenti ai consumi.