944.1 Regolamento della Commissione federale dei consumi
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    944.1

    Regolamento della Commissione federale dei consumi

    del 1° febbraio 1966 (Stato 1° gennaio 2013)

    Il Consiglio federale svizzero,

    in esecuzione della decisione del 26 febbraio 1965,

    decreta:

    Art. 1 Competenze

    1 La Commissione federale dei consumi (detta qui di seguito «Commissione») costi­tuisce l’organo consultivo del Consiglio federale e dei Dipartimenti per ogni que­stione, loro sottoposta, circa la politica applicabile nell’ambito dei consumi. Essa può parimente presentare, di propria iniziativa, le raccomandazioni pertinenti.

    2 La Commissione può promuovere, d’intesa con le cerchie economiche interessate, la ricerca e l’applicazione di soluzioni dei problemi attenenti ai consumi.

    Art. 2 Convocazione

    1 La Commissione è convocata dal presidente. Qualora cinque membri lo esigano, essa dev’essere adunata entro un termine di venti giorni.

    2 La convocazione, l’ordine del giorno e la documentazione devono, di massima, essere spediti ai membri almeno una settimana innanzi l’adunata.

    Art. 3 Votazioni

    1 La Commissione decide in seduta plenaria. Per essere valide, le decisioni vanno prese quando almeno la metà dei membri sono presenti.

    2 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Dandosi parità, è determinante il voto presidenziale.

    3 In casi urgenti, oppure ove trattisi di questioni di lieve importanza, i membri pos­sono pronunciarsi per iscritto.

    Art. 4 Sottocommissioni

    Al fine di semplificare i lavori durante le sedute plenarie, il presidente può designare sottocommissioni permanenti o ad hoc per lo studio di determinati aspetti dei pro­blemi. I membri, che non fanno parte delle sottocommissioni, devono essere infor­mati circa gli oggetti trattati da quest’ultime.

    Art. 5 Periti

    La Commissione può, per l’esame di determinati oggetti o problemi, far capo a fun­zionari dei competenti servizi amministrativi, ad esperti neutri, o a rappresentanti delle cerchie economiche interessate.

    Art. 6 Rapporti con il Consiglio federale

    I rapporti con il Consiglio federale sono curati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1.

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 8 Segreto d’ufficio

    1 I commissari, gli esperti e i rappresentanti delle cerchie economiche sono tenuti al segreto d’ufficio, conformemente all’articolo 320 del Codice penale svizzero2.

    2 Essi devono osservare il segreto d’ufficio, segnatamente riguardo allo svolgimento delle deliberazioni, al tenore delle proposte e delle dichiarazioni come anche ai nomi dei proponenti, alle votazioni, ai processi verbali e ai rapporti amministrativi.

    3 Essi devono informare le cerchie che rappresentano, prima di pronunciarsi sulle diverse questioni.

    Art. 9 Indennità

    1 I commissari e gli esperti neutri sono rimunerati conformemente all’ordinanza del 25 gennaio 19523 concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.

    2 I conti della Commissione sono tenuti dalla Segreteria generale del DEFR.

    3 [RU 1952 78, 1957 875, 1970 1 932. RU 1973 1559 art. 12 cpv. 1]. Vedi ora gli art. 8l e ss dell’O del 25 nov. 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1).

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