944.3 Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso»
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    944.3

    Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso»

    del 18 giugno 1993 (Stato 20  agosto 2021)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visti gli articoli 31sexies e 64 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19932,

    decreta:

    Sezione 1: Definizioni

    Art. 1 Viaggio «tutto compreso»

    1 Si intende per viaggio «tutto compreso» la combinazione prefissata di almeno due delle prestazioni seguenti, se è offerta a un prezzo forfettario e dura più di 24 ore o include un pernottamento:

    a.
    trasporto;
    b.
    alloggio;
    c.
    altre prestazioni turistiche non accessorie del trasporto o dell’alloggio e costi­tuenti una parte significativa della prestazione globale.

    2 La presente legge si applica pure se singole prestazioni di uno stesso viaggio «tutto compreso» sono fatturate separatamente.

    Art. 2 Organizzatore, venditore e consumatore

    1 Si intende per organizzatore qualsiasi persona che organizza i viaggi «tutto com­preso» non solo occasionalmente e li offre direttamente o tramite un venditore.

    2 Si intende per venditore la persona che offre i viaggi «tutto compreso» proposti dall’organizzatore.

    3 Si intende per consumatore:

    a.
    qualsiasi persona che prenota o si impegna a prenotare il viaggio «tutto com­preso»;
    b.
    qualsiasi persona a nome o a favore della quale un viaggio «tutto compreso» è prenotato o un impegno di prenotazione è assunto;
    c.
    qualsiasi persona alla quale il viaggio «tutto compreso» è ceduto giusta l’arti­colo 17.

    Sezione 2: Prospetti

    Art. 3

    Le indicazioni contenute nei prospetti sono vincolanti per l’organizzatore o il vendi­tore che li pubblica; possono essere modificate unicamente:

    a.
    da un ulteriore accordo tra i contraenti;
    b.
    se il prospetto richiama espressamente l’attenzione su questa possibilità e la modificazione è comunicata chiaramente al consumatore prima della conclu­sione del contratto.

    Sezione 3: Informazione destinata al consumatore

    Art. 4 Prima della conclusione del contratto

    1 L’organizzatore o il venditore devono comunicare per scritto al consumatore tutte le condizioni contrattuali prima della conclusione del contratto.

    2 Le condizioni contrattuali possono essere trasmesse al consumatore anche in un’altra forma appropriata; in questo caso, prima della stipulazione, gli deve essere confermata per scritto. L’obbligo di conferma viene meno, qualora il suo adempi­mento impedisca una prenotazione o la conclusione del contratto.

    3 Nella misura in cui sia importante per il viaggio «tutto compreso», l’organizzatore o il venditore devono informare in generale il consumatore per scritto o in un altra forma appropriata prima della conclusione del contratto:

    a.
    sulle esigenze applicabili ai cittadini della CE e dell’AELS in materia di passa­porti e visti, segnatamente sui termini per ottenere questi documenti;
    b.
    sulle formalità della polizia sanitaria, necessarie per il viaggio e il soggiorno.

    4 I cittadini di altri Stati hanno diritto alle informazioni di cui al capoverso 3 let­tera a, se le esigono senza indugio.

    Art. 5 Prima dell’inizio del viaggio

    L’organizzatore o il venditore devono comunicare tempestivamente al consumatore, prima della data della partenza, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata:

    a.
    gli orari e i luoghi delle soste intermedie e delle coincidenze;
    b.
    il posto che il viaggiatore deve occupare;
    c.
    il nome, l’indirizzo e il numero di telefono della rappresentanza locale dell’or­ganizzatore o del venditore o, se detta rappresentanza non esiste, gli uffici lo­cali che possono prestare aiuto al consumatore in caso di difficoltà; se detti uf­fici non esistono, occorre in ogni caso comunicare al consumatore un numero telefonico d’emergenza o qualsiasi altra informazione che gli consenta di en­trare in contatto con l’organizzatore o il venditore;
    d.
    nel caso di viaggi e di soggiorni all’estero di minorenni, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minorenne o con il responsa­bile locale del suo soggiorno;
    e.
    informazioni sulla possibilità di stipulare un’assicurazione che copra le spese di annullamento del viaggio o un’assicurazione che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

    Sezione 4: Contenuto del contratto

    Art. 6

    1 Indipendentemente dalla natura delle prestazioni convenute, il contratto deve indi­care:

    a.
    il nome e l’indirizzo dell’organizzatore e dell’eventuale venditore;
    b.
    la data, l’ora e il luogo dell’inizio e della fine del viaggio;
    c.
    i desideri particolari del consumatore, accettati dall’organizzatore o dal ven­di­tore;
    d.
    se la realizzazione del viaggio «tutto compreso» esige un numero minimo di partecipanti e, se questo è il caso, quando, al più tardi, deve essere comunicato al consumatore l’eventuale annullamento del viaggio;
    e.
    il prezzo del viaggio «tutto compreso», nonché le scadenze e le modalità di pagamento;
    f.
    il termine entro cui il consumatore deve presentare reclamo per inadem­pimento o cattiva esecuzione del contratto;
    g.
    il nome e l’indirizzo dell’eventuale assicuratore.

    2 A seconda della natura delle prestazioni convenute, il contratto deve anche indi­care:

    a.
    la destinazione del viaggio e, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, la durata e le date relative;
    b.
    l’itinerario;
    c.
    i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati;
    d.
    il numero dei pasti compresi nel prezzo del viaggio «tutto compreso»;
    e.
    l’ubicazione, la categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali dell’alloggio, nonché la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato di destinazione;
    f.
    le visite, escursioni e altre prestazioni incluse nel prezzo del viaggio «tutto compreso»;
    g.
    le condizioni di un eventuale aumento di prezzo giusta l’articolo 7;
    h.
    eventuali tasse per determinate prestazioni, come tasse d’atterraggio, di sbarco o d’imbarco nei porti e negli aeroporti, nonché tasse di soggiorno non incluse nel prezzo.

    Sezione 5: Aumenti di prezzo

    Art. 7

    Un aumento del prezzo convenuto contrattualmente è ammissibile soltanto se:

    a.
    il contratto prevede espressamente questa possibilità e determina le modalità precise di calcolo del nuovo prezzo;
    b.
    si produce almeno tre settimane prima della data della partenza; e
    c.
    è motivato con l’aumento dei costi di trasporto, compresi quelli dei car­buranti, delle tasse per determinate prestazioni, come tasse d’atterraggio, di sbarco e d’imbarco in porti e aeroporti o con una modificazione dei tassi di cambio ap­plicati.

    Sezione 6: Modificazioni sostanziali del contratto

    Art. 8 Definizione

    1 Si intende per modificazione sostanziale del contratto ogni significativa modifica­zione di un elemento essenziale a cui l’organizzatore del viaggio proceda prima della data della partenza.

    2 Un aumento di prezzo di più del 10 per cento è considerato modificazione sostan­ziale.

    Art. 9 Obbligo d’informare

    L’organizzatore comunica al consumatore, il più presto possibile, qualsiasi modifi­cazione sostanziale del contratto e la relativa incidenza sul prezzo.

    Art. 10 Diritti del consumatore

    1 Il consumatore può accettare una modificazione sostanziale del contratto oppure recedere senza dovere indennizzo.

    2 Se recede dal contratto, ne informa il più presto possibile l’organizzatore o il ven­ditore.

    3 Se recede dal contratto, il consumatore ha diritto:

    a.
    a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità equivalente o superiore se l’orga­nizzatore o il venditore glielo può proporre;
    b.
    a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità inferiore, nonché al rimborso della differenza; o
    c.
    al rimborso più rapido possibile di tutte le somme versate.

    4 È salva la pretesa al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto.

    Sezione 7: Annullamento del viaggio «tutto compreso»

    Art. 11

    1 Se l’organizzatore annulla il viaggio prima della data della partenza per una circo­stanza non imputabile al consumatore, quest’ultimo può far valere le pretese di cui nell’articolo 10.

    2 Il consumatore tuttavia non ha diritto al risarcimento dei danni per inadempienza:

    a.
    se l’annullamento è dovuto a un numero di prenotazioni inferiore al minimo richiesto e il consumatore ne è informato per scritto entro il termine indicato nel contratto; o
    b.
    se l’annullamento è dovuto a forza maggiore. L’eccesso di prenotazioni non è considerato forza maggiore.

    Sezione 8: Inadempimento e cattiva esecuzione del contratto

    Art. 12 Reclamo

    1 Il consumatore deve segnalare al più presto al prestatore dei servizi o all’organiz­zatore o venditore, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata, qualsiasi man­canza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco.

    2 In caso di reclamo, l’organizzatore o il venditore o il suo rappresentante locale de­vono adoperarsi sollecitamente per trovare una soluzione appropriata.

    Art. 13 Provvedimenti alternativi

    1 Se, dopo la partenza, non è fornita una parte essenziale delle prestazioni convenute o l’organizzatore si rende conto che non la può fornire, egli è tenuto a:

    a.
    predisporre soluzioni alternative affinché il viaggio «tutto compreso» possa essere continuato;
    b.
    risarcire al consumatore eventuali danni; l’importo risarcito è la differenza tra il prezzo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni fornite.

    2 Se non sono possibili alternative o se il consumatore non le accetta per validi motivi, l’organizzatore deve adoperarsi per fornirgli un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto.3 Inoltre l’organizzatore è tenuto a risarcirgli il danno.

    3 I provvedimenti di cui nel presente articolo non danno diritto ad alcun supplemento di prezzo.

    3 Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 20 ago. 2021 (RU 2021 496).

    Art. 14 Responsabilità; principio

    1 L’organizzatore o il venditore contraente è responsabile nei confronti del con­sumatore della buona esecuzione del contratto, indipendentemente dal fatto che egli stesso o altri prestatori debbano fornire i servizi.

    2 L’organizzatore e il venditore possono rivalersi presso gli altri prestatori di servizi.

    3 Sono salvi i limiti del risarcimento dei danni in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione del contratto, previsti nelle convenzioni internazionali.

    Art. 15 Eccezioni

    1 L’organizzatore e il venditore non sono responsabili v3erso il consumatore, se l’in­a­dempimento o la cattiva esecuzione del contratto è imputabile a:

    a.
    mancanze del consumatore;
    b.
    mancanze imprevedibili o insormontabili di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste nel contratto;
    c.
    forza maggiore o avvenimento che l’organizzatore o il venditore o il presta­tore di servizi, malgrado tutta la necessaria diligenza, non potevano preve­dere o ri­solvere.

    2 Nei casi indicati nel capoverso 1 lettere b e c, l’organizzatore o il venditore con­traente devono agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.

    Art. 16 Limitazione ed esclusione della responsabilità

    1 La responsabilità per i danni corporali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto non può essere limitata mediante il medesimo.

    2 Per altri danni, eccettuati quelli intenzionali o dovuti a colpa grave, il risarcimento può essere limitato contrattualmente al doppio del prezzo del viaggio «tutto com­preso».

    Sezione 9: Cessione della prenotazione del viaggio «tutto compreso»

    Art. 17

    1 Il consumatore che sia impedito di intraprendere il viaggio «tutto compreso» può cedere la prenotazione a una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste, se ne informa precedentemente l’organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della data della partenza.

    2 Il cessionario e il consumatore sono solidalmente responsabili nei confronti del­l’organizzatore o del venditore contraente per il pagamento del prezzo e delle even­tuali spese supplementari risultanti dalla cessione.

    Sezione 10: Garanzia

    Art. 18

    1 L’organizzatore o il venditore contraente devono garantire il rimborso degli am­montari pagati e il viaggio di ritorno del consumatore in caso d’insolvenza o di fallimento.

    2 Su domanda del consumatore, devono provare di disporre di garanzie. Se non ne viene fornita la prova, il consumatore può recedere dal contratto.

    3 Il recesso deve essere comunicato per scritto all’organizzatore o al venditore, pri­ma della data della partenza.

    Sezione 11: Diritto cogente

    Art. 19

    Non si può derogare alle disposizioni della presente legge a detrimento del consuma­tore, salvo nei casi espressamente previsti.

    Sezione 12: Referendum e entrata in vigore

    Art. 20

    1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19944

    4 DCF del 30 nov. 1993

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