Art. 1 Viaggio «tutto compreso»
1 Si intende per viaggio «tutto compreso» la combinazione prefissata di almeno due delle prestazioni seguenti, se è offerta a un prezzo forfettario e dura più di 24 ore o include un pernottamento:
- a.
- trasporto;
- b.
- alloggio;
- c.
- altre prestazioni turistiche non accessorie del trasporto o dell’alloggio e costituenti una parte significativa della prestazione globale.
2 La presente legge si applica pure se singole prestazioni di uno stesso viaggio «tutto compreso» sono fatturate separatamente.