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    642.119.2

    Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta

    (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

    del 2 settembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014) (Stato 1° gennaio 2014)

    Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

    visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),

    ordina:

    Art. 12

    La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

    2 Le mod. di cui agli art. 2‒4 sono inserite anche nella LIFD.

    Art. 2 Tariffe

    1 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD si applica la seguente tariffa:

    Franchi

    fino a

    14 500 franchi di reddito

    0.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    0.77

    per

    31 600 franchi di reddito

    131.65

    e per 100 franchi di reddito in più

    0.88

    in più

    per

    41 400 franchi di reddito

    217.90

    e per 100 franchi di reddito in più

    2.64

    in più

    per

    55 200 franchi di reddito

    582.20

    e per 100 franchi di reddito in più

    2.97

    in più

    per

    72 500 franchi di reddito

    1096.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    5.94

    in più

    per

    78 100 franchi di reddito

    1428.60

    e per 100 franchi di reddito in più

    6.60

    in più

    per

    103 600 franchi di reddito

    3111.60

    e per 100 franchi di reddito in più

    8.80

    in più

    per

    134 600 franchi di reddito

    5839.60

    e per 100 franchi di reddito in più

    11.00

    in più

    per

    176 000 franchi di reddito

    10 393.60

    e per 100 franchi di reddito in più

    13.20

    in più

    per

    755 200 franchi di reddito

    86 848.00

    11.50

    in più.

    2 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD si applica la seguente tariffa:

    Franchi

    fino a

    28 300 franchi di reddito

    0.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    1.00

    per

    50 900 franchi di reddito

    226.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    2.00

    in più

    per

    58 400 franchi di reddito

    376.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    3.00

    in più

    per

    75 300 franchi di reddito

    883.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    4.00

    in più

    per

    90 300 franchi di reddito

    1483.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    5.00

    in più

    per

    103 400 franchi di reddito

    2138.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    6.00

    in più

    per

    114 700 franchi di reddito

    2816.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    7.00

    in più

    per

    124 200 franchi di reddito

    3481.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    8.00

    in più

    per

    131 700 franchi di reddito

    4081.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    9.00

    in più

    per

    137 300 franchi di reddito

    4585.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    10.00

    in più

    per

    141 200 franchi di reddito

    4975.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    11.00

    in più

    per

    143 100 franchi di reddito

    5184.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    12.00

    in più

    per

    145 000 franchi di reddito

    5412.00

    e per 100 franchi di reddito in più

    13.00

    in più

    per

    895 800 franchi di reddito

    103 016.00

    per

    895 900 franchi di reddito

    103 028.50

    e per 100 franchi di reddito in più

    11.50

    in più

    3 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2bis LIFD vale la seguente tariffa:

    il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

    Art. 3 Deduzioni generali

    1 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 2 primo periodo LIFD è calcolata come segue:

    se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8100 e al massimo 13 400 franchi.

    2 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 3 LIFD è calcolata come segue:

    dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.

    Art. 4 Deduzioni sociali

    Le deduzioni sociali secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettere a e b LIFD ammon­tano:

    a.
    per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, a 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
    b.
    per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, a 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;

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