120.4 OCSP
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    120.4

    Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone

    (OCSP)

    del 4 marzo 2011 (Stato 1° aprile 2023)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 19 capoversi 1, 3 e 4, 21 capoversi 1, 4 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 19–21 LMSI e gli articoli 23 capoverso 2 lettera d, 103 capoverso 3 lettera d e 113 capoverso 1 lettera d LM3.

    3 L’art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.

    Art. 2 Definizioni

    Nella presente ordinanza si intende per:

    a.
    informazioni classificate CONFIDENZIALE: informazioni secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni;
    b.
    informazioni classificate SEGRETO: informazioni secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni;
    c.
    materiale classificato CONFIDENZIALE o SEGRETO: materiale secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 6 dicembre 20075 sul materiale dell’esercito;
    d.
    accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare: accesso a opere e parti d’opera secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 maggio 19906 concernente la protezione delle opere militari;
    e.
    accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare: accesso a opere e parti d’opera secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari.

    4 RS 510.411

    5 [RU 2007 6801, 2008 547, 2009 3547, 2010 6099, 2018 1391 art. 22]. Vedi ora l’O del DDPS del 26 mar. 2018 sugli acquisti, l’utilizzazione e la messa fuori servizio di materiale (RS 514.20).

    6 RS 510.518.1

    Art. 3 Autorità di controllo

    1 Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli articoli 10, 11 e 12 capoverso 1 in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF) esegue i controlli di sicurezza secondo l’articolo 12 capoverso 2 con il sostegno del servizio specializzato CSP DDPS.

    3 Il servizio specializzato CSP DDPS rileva per il servizio specializzato CSP CaF i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Per la verifica dei dati necessari ai controlli di sicurezza relativi alle persone, il servizio specializzato CSP CaF ha un accesso diretto mediante procedura di richiamo ai registri e alle banche dati di cui all’articolo 19 capoverso 1. Al riguardo esso può rivolgersi direttamente anche alle autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.

    4 7

    7 Abrogato dal n. I dell’O del 15 giu. 2012, con effetto dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).

    Capitolo 2: Modalità del controllo di sicurezza relativo alle persone

    Sezione 1: Persone sottoposte al controllo

    Art. 4 Agenti della Confederazione

    1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all’allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

    2 Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.

    Art. 58 Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezione civile

    1 Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:

    a.
    le persone soggette all’obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all’allegato 2;
    b.
    i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.

    2 Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9:

    a.
    tutte le persone soggette all’obbligo di leva;
    b.
    tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un’arma personale;
    c.
    i militari se:
    1.
    sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l’arma personale, oppure
    2.
    sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell’arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.

    3 Per le persone soggette all’obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.

    4 Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

    9 L’art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.

    Art. 6 Terzi

    I terzi sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se:

    a.
    nel quadro di un contratto o come dipendenti di un’impresa o di un’organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna e, in tale contesto, hanno accesso:
    1.
    a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO,
    2.
    alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare;
    b.
    sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.
    Art. 7 Impiegati dei Cantoni

    Su richiesta dell’autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell’ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

    Sezione 2: Verifica preliminare e livelli di controllo

    Art. 8 Verifica preliminare

    1 L’autorità richiedente può rinunciare al controllo di sicurezza se constata nel Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD) di cui agli articoli 144–149 della legge federale del 3 ottobre 200810 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo di sicurezza nel corso dei cinque anni precedenti la verifica preliminare.11

    2 L’autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza relativo alle persone se nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la verifica preliminare la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo di sicurezza o è stata sottoposta a un controllo di sicurezza di livello inferiore.

    10 RS 510.91

    11 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

    Art. 9 Livelli di controllo

    1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti:

    a.
    controllo di sicurezza di base;
    b.
    controllo di sicurezza ampliato;
    c.
    controllo di sicurezza ampliato con audizione.

    2 Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un’ordinanza.

    Art. 10 Controllo di sicurezza di base

    1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.

    2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:

    a.
    gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
    b.12
    i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
    c.
    le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare;
    d.
    le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali;
    e.
    le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
    f.13
    in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
    1.
    a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,
    2.
    alla zona protetta 2 di un impianto militare.

    3 L’autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI.

    4 Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:

    a.
    la persona interessata figura in uno dei registri di cui all’articolo 20 capoverso 2 LMSI;
    b.
    i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
    c.
    l’autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a.

    5 L’autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.

    12 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

    13 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

    Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato

    1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.

    2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:

    a.
    gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
    abis.14
    nell’ambito del sistema di gestione degli affari secondo l’ordinanza GEVER del 30 novembre 201215:
    1.
    gli amministratori,
    2.
    i registratori con pieni diritti d’accesso,
    3.
    il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
    b.16
    i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
    c.
    le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
    d.
    le persone che, in occasione del loro impiego all’estero, rappresentano la Svizzera nell’ambito di una missione ufficiale;
    e.
    le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
    f.
    le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
    g.
    in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
    1.
    a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
    2.
    alla zona protetta 3 di un impianto militare.

    3 L’autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l’ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18

    4 Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19

    a.
    la persona interessata figura in uno dei registri di cui all’articolo 20 capoverso 2 LMSI;
    b.
    i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
    c.
    l’autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a.

    5 L’autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.

    14 Introdotto dall’art. 25 n. 1 dell’Ordinanza GEVER del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6669).

    15 [RU 2012 6669, 2014 723. RU 2019 1311 art. 19]. Vedi ora l’O del 3 apr. 2019 (RS 172.010.441).

    16 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

    17 RS 361.4

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

    Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione

    1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

    a.
    hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
    b.
    hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l’adempimento di compiti importanti della Confederazione;
    c.
    appartengono al servizio specializzato CSP CaF;
    d.
    esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione;
    e.
    esercitano la funzione di incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

    2 Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

    a.
    sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati:
    1.
    i vicecancellieri della Confederazione,
    2.
    l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza,
    3.20
    i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF,
    4.21
    i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d’appello,
    5.22
    il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC;
    abis.23
    sono nominate secondo l’articolo 2 capoverso 1bis dell’ordinanza del 3 luglio 200124 sul personale federale;
    b.
    appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS;
    c.
    appartengono al servizio specializzato CSP DDPS.

    3 Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L’autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI.

    4 L’autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.

    5 In occasione dell’avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l’autorità richiedente trasmette all’autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati.

    20 RU 2012 397

    21 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

    22 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

    23 Introdotta dal n. II dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).

    24 RS 172.220.111.3

    Art. 13 Deroga concernente il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero

    1 In caso d’urgenza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può derogare in singoli casi al livello di controllo nell’ambito di controlli di sicurezza concernenti il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero che deve essere sottoposto a un controllo di sicurezza ampliato con audizione.

    2 Il controllo di sicurezza ampliato con audizione è eseguito non appena possibile.

    Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone

    Art. 14 Avvio

    1 L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è:

    a.
    per gli agenti della Confederazione: l’autorità competente per la preparazione dell’assunzione o per l’attribuzione dei compiti;
    b.
    per le persone soggette all’obbligo di leva e i militari: lo Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs) in seno all’Aggruppamento Difesa del DDPS; possono richiedere allo SMCOEs l’avvio del controllo di sicurezza anche le seguenti persone: i comandanti di Grandi Unità, degli stati maggiori di comando, dei corpi di truppa, dei centri di competenza, dei settori «Istruzione e supporto», dei servizi di perfezionamento della truppa o dei servizi d’istruzione di base nonché i comandanti o i capi del quartiere generale dell’esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale;
    bbis.25
    per i militi della protezione civile: l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile;
    c.
    per i terzi che partecipano a progetti classificati a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE: l’autorità che conferisce il mandato e le imprese titolari di un valido attestato di sicurezza nel quadro della procedura di tutela del segreto;
    d.
    per gli impiegati dei Cantoni: l’autorità designata dal Cantone.

    2 Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato dal servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.

    3 Nel modulo relativo al controllo di sicurezza, l’autorità richiedente menziona i motivi del controllo in relazione con la funzione o l’adempimento del mandato e il corrispondente livello di controllo secondo l’articolo 9.

    4 Essa consegna alla persona da controllare il modulo relativo al controllo di sicurezza e il promemoria sulla procedura di controllo nonché, eventualmente, il modulo «Ulteriori dati personali».

    5 Se acconsente al controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all’autorità richiedente i moduli compilati, datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all’autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.

    6 Se i controlli di sicurezza possono essere eseguiti senza il consenso della persona interessata, la firma è facoltativa.

    25 Introdotta dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

    Art. 15 Moduli relativi ai controlli di sicurezza

    1 L’autorità richiedente trasmette mediante il SIBAD i moduli relativi ai controlli di sicurezza all’autorità di controllo competente e incarica quest’ultima dell’esecuzione del controllo di sicurezza. Le autorità non collegate al SIBAD possono trasmettere, in forma cartacea, gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza all’autorità di controllo competente.

    2 Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che sussiste già un rischio per la sicurezza o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa ne informa per scritto l’autorità di controllo competente.

    3 Le autorità di controllo possono richiedere gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza ed eseguire pertinenti verifiche.

    4 Gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza sono conservati dall’autorità richiedente.

    Art. 16 Revoca

    1 L’autorizzazione è valevole sino all’emanazione di una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 e può essere revocata per scritto in qualsiasi momento dalla persona interessata presso l’autorità di controllo competente.

    2 Se l’autorizzazione al controllo di sicurezza relativo alle persone è revocata, l’autorità di controllo informa per scritto al riguardo l’autorità richiedente e sospende il controllo di sicurezza fintanto che non è stata informata per scritto da quest’ultima in merito alla procedura ulteriore.

    Art. 17 Interruzione

    1 Se la persona da controllare ritira la sua candidatura nel corso del controllo di sicurezza o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i compiti o il mandato, l’autorità richiedente ne informa per scritto l’autorità di controllo competente.

    2 L’autorità di controllo interrompe in tal caso il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione e i dati già disponibili.

    Art. 18 Ripetizione

    1 Il controllo di sicurezza relativo alle persone è ripetuto dopo:

    a.
    otto anni nel caso delle persone di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettere a–e;
    b.
    sei anni nel caso delle persone di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere a–f;
    c.
    cinque anni nel caso delle persone di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere a–e e capoverso 2 lettere a–c.26

    2 Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall’ultimo controllo sono emersi nuovi rischi o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa può avviare presso l’autorità di controllo competente, prima che siano trascorsi cinque anni, una ripetizione del controllo di sicurezza. In tal caso la ripetizione deve essere motivata per scritto.

    3 Il DFAE, d’intesa con le autorità di controllo, può stabilire altre scadenze per il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero.

    4 Sono fatte salve scadenze più brevi previste dai pertinenti trattati internazionali.

    5 La ripetizione è avviata dall’autorità richiedente.

    6 La procedura si fonda sul livello di controllo determinante al momento dell’avvio del controllo.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).

    Art. 19 Raccolta dei dati

    1 Per l’adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti leggi e ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:27

    a.28
    casellario giudiziale informatizzato VOSTRA secondo la legge del 17 giugno 201629 sul casellario giudiziale;
    b.
    registro nazionale di polizia secondo l’ordinanza del 15 ottobre 200830 sul Registro nazionale di polizia;
    c.
    Sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS) secondo l’ordinanza del 4 dicembre 200931 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

    2 Il servizio specializzato CSP DDPS può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente.

    3 Il servizio specializzato CSP DDPS deve disporre almeno di dati concernenti i seguenti periodi di tempo:

    a.
    nel caso di un controllo di sicurezza secondo l’articolo 10: i cinque anni precedenti l’avvio del controllo;
    b.
    nel caso di un controllo di sicurezza secondo gli articoli 11 o 12: i dieci anni precedenti l’avvio del controllo, cinque dei quali devono essere coperti da dati provenienti da autorità svizzere.

    4 Se i periodi di tempo sopra indicati non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può, nel quadro di procedure di cooperazione, acquisire i dati mancanti da Stati esteri con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla protezione delle informazioni o un accordo sulla cooperazione di polizia.

    5 Se per il personale del DFAE assunto all’estero secondo il diritto locale non è possibile eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 10 perché il servizio specializzato CSP DDPS non può ottenere dati a causa dell’assenza di convenzioni sulla protezione delle informazioni o di accordi sulla cooperazione di polizia, il DFAE decide nel singolo caso in merito alla concessione dell’accesso regolare a informazioni classificate CONFIDENZIALE.

    27 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 1 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

    28 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 1 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

    29 RS 330

    30 RS 361.4

    31 [RU 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RU 2014 3231 art. 45]. Vedi ora l’O del del 16 ago. 2017 sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (RS 121.2).

    Art. 20 Informazione prima della conclusione del controllo di sicurezza

    Se l’autorità di controllo avanza una riserva giustificata in materia di sicurezza e la pratica è urgente, prima di concludere il controllo di sicurezza può informare per scritto l’autorità decisionale, il capo del dipartimento competente o il cancelliere della Confederazione e la persona interessata in merito alle informazioni raccolte fino a quel momento nel quadro del controllo.

    Sezione 4: Conclusione del controllo di sicurezza

    Art. 21 Diritto d’essere sentiti

    1 Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a, l’autorità di controllo offre alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi per scritto sull’esito degli accertamenti.

    2 La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199232 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa.

    Art. 22 Decisione

    1 L’autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti:

    a.
    dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi;
    b.
    dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;
    c.
    dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;
    d.
    dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti.

    2 L’autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all’autorità richiedente a destinazione dell’autorità decisionale.

    3 Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d alla persona interessata e all’autorità decisionale.

    4 Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere.

    Art. 23 Conseguenze della decisione

    1 L’autorità decisionale non è vincolata alla decisione dell’autorità di controllo.

    2 Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di sicurezza vincolata e la persona interessata sottostà già al controllo di sicurezza relativo alle persone in relazione con un’altra funzione o attività, l’autorità di controllo può informare in merito all’esito del controllo di sicurezza l’autorità decisionale competente per l’assegnazione di detta altra funzione o attività.

    3 L’autorità di controllo informa l’autorità decisionale in merito al passaggio in giudicato nei casi in cui ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d.

    4 Le autorità militari competenti garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militari e del relativo livello di controllo nel Sistema di gestione del personale dell’esercito.

    5 Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.34

    34 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

    Capitolo 3: Compiti dell’autorità decisionale

    Art. 24 Autorità decisionale

    1 L’autorità decisionale è l’autorità competente per la nomina o l’attribuzione della carica o della funzione oppure il conferimento del mandato.

    2 Nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera d LMSI, l’autorità decisionale è:

    a.
    nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;
    b.
    nel caso di terzi che partecipano a progetti civili classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: l’autorità federale che conferisce il mandato.
    Art. 25 Obblighi d’informazione

    1 L’autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisione. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l’autorità decisionale assegna la funzione o l’attività, nel caso di militari, militi della protezione civile e terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l’informazione alla persona interessata può essere omessa.35

    2 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d, l’autorità decisionale informa per scritto detta autorità in merito alla sua decisione.

    35 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

    Capitolo 4: Fascicoli relativi ai controlli

    Art. 26 Consultazione

    L’autorità decisionale e, nel caso di terzi, anche l’impresa o l’organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo dopo la conclusione del controllo di sicurezza.

    Art. 27 Distruzione e rettificazione

    1 L’autorità di controllo fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.

    2 Essa fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.

    3 La persona interessata può chiedere in qualsiasi momento all’autorità di controllo di procedere:

    a.
    alla distruzione o alla rettificazione;
    b.
    all’apposizione di una menzione di contestazione.
    Art. 2836 Utilizzazione

    È consentito utilizzare il fascicolo relativo al controllo di sicurezza esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone; è fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata o per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera.

    36 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 1 dell’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

    Art. 29 Archiviazione

    1 L’autorità di controllo conserva i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza fino a quando la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione o collabora all’esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito l’autorità di controllo offre i fascicoli all’Archivio federale.

    2 Se prima della scadenza del termine di dieci anni l’autorità richiedente informa per scritto l’autorità di controllo che la persona interessata non occupa più il posto, non esercita più la funzione o non collabora più all’esecuzione del mandato, l’autorità di controllo offre i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all’Archivio federale.

    3 Su comunicazione scritta dell’autorità richiedente, l’autorità di controllo offre all’Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta.

    4 I fascicoli che l’Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti dall’autorità di controllo.

    Capitolo 5: Disposizioni finali

    Art. 32 Disposizioni transitorie

    1 Le decisioni già notificate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valevoli fino a quando non è stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alla presente ordinanza.

    2 Nel caso di persone con funzioni per le quali il diritto previgente non imponeva alcun controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere avviato al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

    3 I controlli di sicurezza relativi alle persone avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono retti dal diritto previgente.

    4 Gli elenchi delle funzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 sono emanati entro un anno dall’entrata vigore della presente ordinanza.

    Allegato 138

    38 Aggiornato n. II dell’O del 9 mar. 2012 (RU 2012 1153), dall’art. 15 n. 1 dell’O del 17 ott. 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull’esplorazione radio (RU 2012 5527), dal n. I 1 delle O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti) (RU 2012 3631), del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria) (RU 2013 3041), dal n. 1 degli all. delle O del 3 giu. 2016 (RU 2016 1785), del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (RU 2017 4231) e dall’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

    (art. 4 cpv. 1)

    Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

    1. Funzioni generali in seno all’Amministrazione federale

    Segretari generali e loro supplenti

    Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

    Capi dell’informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

    Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

    Relatori e consulenti

    Segretari di Stato

    Responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni

    Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza informatica e della protezione delle opere

    Membri delle commissioni extraparlamentari ai quali si applicano i criteri secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b

    Collaboratori dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative

    Utenti del SIBAD

    Portavoce

    Uscieri del Consiglio federale

    Autisti del Consiglio federale

    Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie

    Membri del Comitato ristretto Sicurezza

    Membri dell’Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e della sua segreteria

    Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché i loro supplenti

    Gestori dei rischi dei Dipartimenti e della Cancelleria federale

    2. Funzioni supplementari in seno alla Cancelleria federale e ai singoli Dipartimenti

    2.1 Cancelleria federale

    Unità amministrative

    Funzioni

    Vicecancelliere

    Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

    Delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC

    Capo Stato maggiore di direzione

    Capo Servizi interni e supplente

    Responsabili della sicurezza

    Informatici

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    Collaboratori del servizio specializzato CSP CaF

    2.2 Dipartimento federale degli affari esteri

    Unità amministrative

    Funzioni

    Membri dei servizi diplomatici e dei servizi consolari

    Collaboratori dei servizi generali conformemente alla descrizione del posto

    Collaboratori nella cooperazione allo sviluppo conformemente alla descrizione del posto

    2.3 Dipartimento federale dell’interno

    Unità amministrative

    Funzioni

    SG-DFI

    Pianificazione e coordinamento degli affari

    Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, supplente e collaboratori

    Ufficio federale della sanità pubblica

    Quadri delle Divisioni radioprotezione e prodotti chimici

    Archivio federale

    Tutte

    Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

    Direttore dellʼIstituto di virologia e di immunologia (IVI) e supplente Responsabile della sicurezza biologica dellʼIVI

    2.4 Dipartimento federale di giustizia e polizia

    Unità amministrative

    Funzioni

    SG-DFGP

    Stato maggiore:

    Affari
    Segreteria
    Servizi linguistici

    Tutte

    Tutte

    Tutte

    Risorse:

    Risorse umane
    Finanze e controllo della gestione
    Sicurezza e infrastruttura

    Tutte

    Tutte

    Tutte

    Servizio d’informazione

    Tutte

    Diritto, ispettorato e compiti speciali:

    Servizio giuridico e dei ricorsi
    Ispettorato delle finanze
    Compiti speciali
    Informatica

    Tutte

    Tutte

    Incaricato della trasparenza DFGP

    Tutte

    Centro servizi informatici CSI‑DFGP

    Tutte

    Ufficio federale di polizia (fedpol)

    Tutte

    Ufficio federale di giustizia

    In generale

    Vicedirettori

    Capo dell’informazione

    Aggiunti di direzione

    Traduttori

    Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

    Responsabile dell’ambito direzionale e vice

    Capisettore e vice

    Collaboratori scientifici (giuristi)

    Impiegati specialisti

    Segreteria di Stato della migrazione39

    In generale

    Capi degli ambiti direzionali e sostCapo dello Stato maggiore della direzione e sost

    Capo Informazione e comunicazione e sost

    Capidivisione e sost

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    Aggiunti dei capi degli ambiti direzionali

    Assistenti dei membri della direzione

    Aggiunti dei capidivisione

    Assistenti dei capidivisione

    Addetti per la migrazione

    Servizi linguistici

    Tutte

    Servizio Personale

    Tutte

    Sezione Finanze, pianificazione dell’ufficio, controlling e statistica

    Tutte, eccettuate le funzioni relative all’accertamento del luogo di dimora

    Sezione Informatica

    Tutte

    Sezione Gestione dei documenti

    Tutte

    Sezione Esercizio e sicurezza

    Tutte

    Sezione Diritto

    Tutte

    Sezione Europa

    Tutte

    Sezione Stati terzi e

    Stati di provenienza

    Tutte

    Sezione Strategia, ricerca e analisi

    Tutte

    Sezione Basi visti

    Tutte

    Sezioni Basi frontiera

    Tutte

    Sezione Gestione delle audizioni

    Tutte

    39 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

    2.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

    Unità amministrative

    Funzioni

    DDPS

    In generale

    Personale militare secondo l’articolo 47 LM

    SG-DDPS

    Supporto capo del DDPS e SG

    Segretario del Segretario generale

    Segretario della direzione del Dipartimento

    Progetti e coadiutorato direttivo

    Tutte

    Politica di sicurezza

    Tutte

    Sicurezza delle informazioni e degli oggetti

    Tutte

    Comunicazione DDPS

    Collaboratori Strategia in materia di comunicazione

    Capo della Biblioteca Am Guisanplatz e sost.

    Finanze DDPS

    Capo e sost.

    Personale DDPS

    Capo e sost.

    Informatica DDPS

    Tutte

    Territorio e ambiente DDPS

    Tutte

    Affari giuridici DDPS

    Capo e sost.

    Servizi centrali SG

    Capo e sost.

    Gestione delle pratiche

    Tutte

    Sicurezza

    Tutte

    Servizi linguistici

    Tutte

    Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

    Tutte

    Ufficio dell’uditore in capo

    Tutte

    Aggruppamento Difesa

    Stato maggiore dell’esercito

    Tutte

    Stato maggiore di condotta dell’esercito

    Tutte

    Istruzione superiore dei quadri dell’esercito

    Tutte

    Forze terrestri

    Tutte

    Forze aeree

    Tutte

    Base logistica dell’esercito

    Tutte

    Base d’aiuto alla condotta

    Tutte

    Aggruppamento armasuisse

    Tutte

    Ufficio federale della protezione della popolazione

    Direzione/stato maggiore

    Collaboratori

    Concezione e coordinamento

    Capo Concezione e coordinamento e sost

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    Laboratorio Spiez

    Capo Laboratorio Spiez e collaboratori

    Centrale nazionale d’allarme

    Capo CENAL e collaboratori

    Istruzione

    Capo Istruzione e sost

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    Infrastruttura

    Capo Infrastruttura e sost

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    Supporto

    Capo Supporto e collaboratori

    Ufficio federale dello sport

    Nessuna funzione supplementare

    2.6 Dipartimento federale delle finanze

    Unità amministrative

    Funzioni

    SG-DFF

    Assistenti del segretario generale

    Capo Pubblicazione

    Coordinatori Pubblicazione

    Assistenti del capo Comunicazione

    Portavoce

    Collaboratori Affari del Consiglio federale o Affari parlamentari

    Capo e collaboratori Logistica / Gestione degli atti Capo e sost. Sicurezza

    Incaricato della sicurezza informatica Confederazione

    Responsabile specialista SAP Dipartimento

    Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

    Capodivisione

    Capo e sost. Stato maggiore SFI

    Responsabile della comunicazione nello Stato maggiore SFI

    Assistente del segretario di Stato

    Ufficio federale del personale

    Capo Basi e sistemi

    Capo e sost. Gestione delle indennità

    Esperto Gestione delle indennità

    Capo e collaboratori Servizio giuridico

    Sost. capo Gestione del personale e controlling

    Capo e sost. Stato maggiore e comunicazione

    Assistente della direzione

    Capo Centro servizi

    Capo Posta e registrazione

    Amministrazione federale delle finanze

    Tutte, eccettuati i collaboratori dell’Ufficio centrale di compensazione

    Amministrazione federale delle contribuzioni

    Capodivisione principale e sost.

    Capodivisione

    Capo e sost. Politica fiscale

    Capo e collaboratori Stato maggiore di direzione che hanno accesso ad affari confidenziali del Consiglio federale

    Collaboratori Divisione degli affari internazionali (esclusa la segreteria)

    Capo e sost. Stato maggiore Legislazione

    Capo Personale e organizzazione

    Capo Finanze e uscite

    Capo e collaboratori Ispettorato delle finanze

    Capo e collaboratori Acquisto di prestazioni informatica

    Capo e sost. Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

    Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini40

    Personale civile per impieghi internazionali

    Coordinatori Learning Management System

    Personale addetto al rilascio di certificati elettronici

    Capo Acquisti I e Acquisti IV

    Collaboratori Ufficio centrale antifrode doganale

    Collaboratori sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale

    Collaboratori Sezione antifrode doganale

    Collaboratori team MOBE con accesso a RIPOL

    Collaboratori uffici doganali aeroportuali con accesso a RIPOL

    Collaboratori con accesso a sistemi classificati

    Corpo delle guardie di confine

    Tutte

    Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione

    Tutte

    Ufficio federale delle

    costruzioni e della logistica

    Tutte

    Controllo federale delle finanze

    Tutte

    Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

    Presidente del consiglio di amministrazione

    40 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 598).

    2.7 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca

    Unità amministrative

    Funzioni

    SG-DEFR

    Capo del servizio diritto e sicurezza

    41

    Responsabile dossier affari del Consiglio federale

    Capo della cancelleria

    Amministratore di sistema Information Service Center ISCeco

    Segreteria di Stato dell’economia

    Capo Direzione del lavoro

    Capo Direzione economia esterna

    Capo Relazioni economiche bilaterali

    Capo Strategia e coordinazione – Relazioni economiche bilaterali

    Caposettore Politica dei controlli all’esportazione

    Caposettore Sanzioni

    Caposettore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali

    Caposettore Controlli all’esportazione / Materiale bellico

    Caposettore Americhe

    Caposettore Medio Oriente e Africa

    Caposettore Asia / Oceania

    Caposettore Europa / Asia centrale

    Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese

    Tutte

    Settore dei PF

    Presidente del Consiglio dei PF

    PF di Zurigo

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    PF di Losanna

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    Istituto Paul Scherrer

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    Laboratorio di prova dei materiali e di ricerca (EMPA)

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve ed il paesaggio (WSL)

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG)

    Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

    41 L’Organo d’esecuzione del servizio civile è stato soppresso in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.

    2.8 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

    Unità amministrative

    Funzioni

    SG-DATEC

    Capo Servizio giuridico

    Collaboratori Servizio d’inchiesta svizzero sugli incidenti

    Collaboratori Civil Aviation Safety Office (CASO)

    Collaboratori Sicurezza informatica

    Ufficio federale dell’energia

    Capidivisione

    Capisezione Responsabili di settore

    Caposervizio

    Collaboratori Affari del Consiglio federale e del Parlamento

    Collaboratori Risorse umane

    Collaboratori Finanze e controlling

    Collaboratori Informatica

    Collaboratori Garanzie

    Collaboratori Diritto dell’energia nucleare e dei trasporti in condotta

    Collaboratori Protezione in caso di emergenza Sbarramenti

    Collaboratori Segreteria della Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN)

    Ufficio federale dell’ambiente

    Sezione

    Paesaggio e infrastrutture

    Caposezione e collaboratori scientifici

    Sezione

    Sicurezza degli impianti

    Caposezione e collaboratori scientifici

    Sezione

    Radiazioni non ionizzanti

    Caposezione e collaboratori scientifici

    Ufficio federale dell’aviazione civile

    Collaboratori per le questioni di sicurezza

    Capo Strategia e politica aeronautica

    Capo Sicurezza delle infrastrutture

    Collaboratori che nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza devono avere accesso a impianti militari

    Ufficio federale delle strade

    Collaboratori con accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure a impianti militari a partire dalla zona protetta 2

    Ufficio federale delle comunicazioni

    Capo gestione delle frequenze (FM)

    Collaboratori Pianificazione delle frequenze (FP)

    Collaboratori Assegnazione delle frequenze (FZ)

    Collaboratori Tecnologia radio (GF)

    Collaboratori Radio monitoring (RM)

    Capo Servizi di telecomunicazione (TC)

    Collaboratori Servizi fissi e servizio universale (FG)

    Capodivisione Radio e televisione (RTV)

    Consulente giuridico del direttore

    Ispettorato federale

    degli oleo- e gasdotti

    Tutte

    Ispettorato federale

    della sicurezza nucleare

    Tutte

    3. Funzioni in seno ai Servizi del Parlamento42

    42 Elenco secondo comunicazione dei Servizi del Parlamento.

    Unità amministrative

    Funzioni

    Segreteria generale

    Segretari generali dell’Assemblea federale

    Settore Commissioni e

    delegazioni di vigilanza

    Segretari generali supplenti dell’Assemblea federale

    Segreteria delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione

    Tutte

    Controllo parlamentare dell’amministrazione

    Tutte

    Segreteria della vigilanza parlamentare sulle finanze e il transito alpino

    Tutte

    Servizio

    Informazione e comunicazione

    Capo Informazione e comunicazione

    Settore Servizi scientifici

    Capo Servizi scientifici

    Segretario del Consiglio nazionale

    Segreteria delle Commissioni della politica di sicurezza

    Tutte

    Settore Relazioni internazionali e lingue

    Capo Relazioni internazionali e lingue

    Segreteria delle Commissioni della politica estera

    Tutte

    Servizio linguistico

    Collaboratori selezionati

    Settore Risorse, sicurezza e logistica

    Capo e segretaria amministrativa

    Servizio Sicurezza e infrastruttura

    Tutte

    Servizio Informatica e nuove tecnologie

    Tutte, eccettuati i segretari amministrativi

    Esercizio e servizio uscieri

    Collaboratori selezionati

    Integrazione informatica e progetti

    Tutte

    Apprendisti

    Tutte

    4. Funzioni in seno al Tribunale penale federale43

    43 Elenco secondo comunicazione del Tribunale penale federale.

    Tutte, eccettuati i giudici

    4a. Funzioni in seno al Tribunale amministrativo federale

    Collaboratori che concorrono alla procedura di autorizzazione secondo l’articolo 36b della legge del 17 giugno 200544 sul Tribunale amministrativo federale o assicurano il funzionamento e la manutenzione di mezzi informatici classificati45.

    44 RS 173.32

    45 Elenco secondo comunicazione del Tribunale amministrativo federale.

    5. Funzioni in seno al Ministero pubblico della Confederazione46

    46 Elenco secondo comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione.

    Tutte, eccettuato il procuratore generale della Confederazione e il sostituto procuratore generale della Confederazione

    6. Funzioni per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali

    Oltre che per le funzioni elencate sopra, un controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere eseguito anche quando tale controllo è previsto da convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere, all’estero, a informazioni classificate o a zone militari vietate.

    Allegato 247

    47 Aggiornato dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011 (RU 2011 5903) e dal n. II dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

    (art. 5 cpv. 1)

    Funzioni dell’esercito per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone

    1. Quartiere generale dell’esercito (QG Es)

    Formazioni

    Funzioni

    Frazioni dello stato maggiore dell’esercito e rispettivi distaccamenti d’esercizio

    Tutte

    2. Stati maggiori di comando (SM cdo)

    Formazioni

    Funzioni

    SM cdt FT, SM FT

    Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

    SM FA, SM cdo Impg FA

    Tutte

    Stato maggiore BLEs

    Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

    Stato maggiore BAC

    Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

    SM ISQ, SM SC, SM SSMG, SM MILAK, SM SSPE

    Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

    SM reg ter, SM br, SM FOA

    Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

    3. Fanteria (fant)

    Formazioni

    Funzioni

    SM bat gran

    Tutti gli ufficiali e i sottufficiali superiori

    Cp SM gran, cp gran, cp espl gran

    Tutte

    4. Forze aeree

    Formazioni

    Funzioni

    Impg FA

    Tutte

    FOA aiuto cond 30

    Tutte

    FOA av 31

    Tutte

    FOA DCA 33

    Tutte

    5. Truppe dell’aiuto alla condotta (trp aiuto cond)

    Formazioni

    Funzioni

    Bat QG

    Tutte

    Bat aiuto cond (senza cp scagl cond)

    Tutte

    Bat GE

    Tutte

    6. Truppe di trasmissione (trp trm)

    Formazioni

    Funzioni

    Bat ondi, reti amba

    Tutte

    7. Truppe della logistica (trp log)

    Formazioni

    Funzioni

    Bat log, bat mob log

    Tutte

    Bat infra

    Tutte

    8. Truppe sanitarie (trp san)

    Formazioni

    Funzioni

    Bat log san, bat osp, cp san

    Tutte

    9. Truppe della Sicurezza militare (trp Sic mil)

    Formazioni

    Funzioni

    Sic mil

    Tutte

    10. Truppe di difesa NBC (trp difesa NBC)

    Formazioni

    Funzioni

    Dist impg KAMIR

    Tutti gli ufficiali e i sottufficiali superiori

    Labor dif NBC, bat dif NBC, cp interv dif NBC

    Tutte

    11. Giustizia militare (GM)

    Formazioni

    Funzioni48

    SM UUC

    Tutte

    TMC

    Tutte

    TMA

    Tutte

    Trib mil

    Tutte

    48 «Giudice della truppa» non è una funzione della giustizia militare.

    12. Istruzione e supporto

    Formazioni

    Funzioni

    Tutti i dist eser del QG Es

    Tutte

    Dist eser MILAK

    Tutti i gradi di truppa e i sottufficiali

    Dist eser BLEs, dist eser esercizi BLEs

    Tutte; il DDPS può prevedere eccezioni

    13. SM del Consiglio federale

    Formazioni

    Funzioni

    SM CF CENAL

    Tutte

    14. Tutte le formazioni

    Formazioni

    Funzioni

    Tutte

    Cdt, sost cdt, capo impg, aiut e uff info di tutti i livelli, uff SMG, giudici della truppa, membri del Servizio della Croce Rossa

    15. Funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali

    Il livello di controllo delle funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali si fonda sui requisiti del pertinente accordo.

    Allegato 3

    (art. 31 cpv. 2)

    Modifica del diritto vigente

    49

    49 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 1031.

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