Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo secondo l’articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni in seno al DEFR di cui all’allegato 1 OCSP.
2 I livelli di controllo sono stabiliti nell’allegato.
120.422
del 2 novembre 2011 (Stato 1° giugno 2013)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),1
visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP),
ordina:
1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 RS 120.4
1 La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo secondo l’articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni in seno al DEFR di cui all’allegato 1 OCSP.
2 I livelli di controllo sono stabiliti nell’allegato.
In caso di modifica dell’allegato 1 OCSP occorre procedere alle relative modifiche dell’allegato della presente ordinanza entro sei mesi.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
3 Aggiornato dal n. I dell’O del DEFR del 7 mag. 2013, in vigore il 1° giu. 2013 (RU 2013 1335).
(art. 1 cpv. 2)
Funzioni | Livelli di controllo |
Segretario di Stato; direttori degli Uffici e loro supplenti | 12 |
Segretari generali e loro supplenti | 12 |
Collaboratori personali del capo del Dipartimento | 12 |
Capo dell’informazione del capo del Dipartimento e suo supplente | 11 |
Segretari del capo del Dipartimento | 11 |
Relatori e consulenti | 11 |
Responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni | 10 |
Responsabili della protezione delle informazioni | 10 |
Responsabili della sicurezza informatica e della protezione delle opere | 11 |
Membri delle commissioni extraparlamentari per i quali si applicano i criteri secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b OCSP | 12 |
Utenti del SIBAD | 10 |
Gestore dei rischi del Dipartimento | 11 |
Portavoce | 11 |
Usciere del capo del Dipartimento | 11 |
Autista del capo del Dipartimento | 11 |
Membri dello stato maggiore per le situazioni straordinarie | 11 |
Membri dello stato maggiore per le situazioni straordinarie | 11 |
Fornitore di certificati elettronici (Local Registration Authority Officer; LRA-Officer) | 10 |
Funzioni | Livelli di controllo |
Capo del servizio diritto e sicurezza | 11 |
…4 | |
Responsabile dossier affari del Consiglio federale | 11 |
Capo della cancelleria | 11 |
Amministratore di sistema Information Service Center ISCeco | 11 |
4 L’Organo d’esecuzione del servizio civile è stato soppresso in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.
Funzioni | Livelli di controllo |
Capo Direzione del lavoro | 11 |
Capo Direzione economia esterna | 12 |
Capo Relazioni economiche bilaterali | 12 |
Capo Strategia e coordinazione – Relazioni economiche bilaterali | 12 |
Caposettore Politica dei controlli all’esportazione | 12 |
Caposettore Sanzioni | 12 |
Caposettore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali | 12 |
Caposettore Controlli all’esportazione / Materiale bellico | 12 |
Caposettore Americhe | 11 |
Caposettore Medio Oriente e Africa | 12 |
Caposettore Asia/Oceania | 11 |
Caposettore Europa/Asia centrale | 11 |
Collaboratori distaccati presso il DFAE | 11 |
Funzioni | Livelli di controllo |
Tutte | 11 |
|
Funzioni | Livelli di controllo |
Collaboratori che hanno accesso a informazioni classificate come CONFIDENZIALI | 10 |
Funzioni | Livelli di controllo |
Presidente del Consiglio dei PF | 12 |
Funzioni | Livelli di controllo |
Presidente | 12 |
|
Funzioni | Livelli di controllo |
Presidente | 12 |
|
Funzioni | Livelli di controllo |
Direttore | 12 |
|
Funzioni | Livelli di controllo |
Direttore | 12 |
|
Funzioni | Livelli di controllo |
Direttore | 12 |
|
Funzioni | Livelli di controllo |
Direttore | 12 |
|
Riguardo alle funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli accordi internazionali, il livello di controllo è stabilito in base ai requisiti contenuti nel rispettivo accordo.
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.
Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.
    Tour durch die Funktionen gefällig?