1 Nuovo testo giusta l’appendice 2 n. 1 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 24a capoversi 7 e 8 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),3
1 Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell’articolo 13eLMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).6
2 L’autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest’ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.
3 Fedpol confisca il materiale se l’incitamento alla violenza è concreto e serio.
4 Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d’istruzione.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
1 Un comportamento violento e atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona prima, durante o dopo una manifestazione sportiva ha commesso o incitato a commettere:7
reati contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)9;
b.
danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 CP;
c.
coazione ai sensi dell’articolo 181 CP;
d.
incendio intenzionale ai sensi dell’articolo 221 CP;
impedimento di atti dell’autorità ai sensi dell’articolo 286 CP.
2 È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
1 Sono considerate prove di un comportamento violento:
a.
sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti;
b.
dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)15, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
c.
divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive;
d.
comunicazioni di un’autorità straniera competente in materia.
2 Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.
15 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.
2 Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:
a.
le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti:
1 A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.
2 La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.
3 Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l’ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.
4 Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:
a.
ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
b.
è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all’estero; oppure
c.
è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero.
5 Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull’intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all’estero per seguire la manifestazione sportiva.
6 Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto né da un divieto di accedere a un’area determinata né da un obbligo di presentarsi per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona:20
a.
secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all’estero;
b.
è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero; e
c.
risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all’estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.
7 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato all’UDSC, alle autorità di polizia dei Cantoni nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniere.21
20 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
21 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
1 Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all’interno o all’esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all’articolo 24a capoverso 3 LMSI.
2 Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un’area determinata o un obbligo di presentarsi.24
22 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
23 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
24 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
1 Nel sistema d’informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all’estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all’articolo 7.25
2 In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree vietate dai Cantoni.26
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
26 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
il settore Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,
2.
la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,
3.
l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol: per trattare le richieste d’informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN;
i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare divieti di accedere a un’area determinata, obblighi di presentarsi e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera;
c.
i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
2 Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d’accesso integrale o limitato. L’accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L’accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione concernenti un caso concreto.31
3 Beneficiano dell’accesso integrale:
a.
il settore Tifoseria violenta;
b.
i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive nonché i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone.32
4 Beneficiano dell’accesso limitato:
a.
la Centrale operativa di fedpol;
b.
l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol;
i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone.
5 L’accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e dell’UDSC funziona per mezzo di un’interfaccia in RIPOL.34
6 I campi di dati e i diritti di trattamento sono elencati nell’allegato.35
7 Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.36
8 Il capo del settore Tifoseria violenta di fedpol o il suo supplente decide in merito alle richieste d’accesso individuali delle autorità di cui al capoverso 1.37
9 La responsabilità per HOOGAN è assunta dal settore Tifoseria violenta.38
27 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
28 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
29 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
30 Abrogata dal n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
32 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
33 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
34 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
37 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
38 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2012 (RU 2013 1). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
1 Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell’autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
2 I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall’autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d’identificazione delle persone.
3 Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L’autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.
4 Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l’utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.
1 Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.
2 Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.
3 Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sull’attendibilità e l’attualità dei dati.
4 Fedpol avverte il destinatario che:
a.
le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
b.
si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che ne è stato fatto.
1 I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.
2 Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima persona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.
3 I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.
43 Introdotto dal n. II dell’O del 14 dic. 2012 (RU 2013 1). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
= soltanto le persone e le sottocategorie di oggetti contro cui è pendente una misura al momento della consultazione
H
= Settore Tifoseria violenta
CSI
= Centro servizi informatici DFGP
UDSC
= Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
E
= Polizia municipale
F
= Posti di confine
R
= Polizia cantonale
Accesso integrale - HOOGAN Sistema operativo
Accesso limitato a HOOGAN via RIPOL
Servizio
fedpol H
fedpol H
UDSC, Cantoni
fedpol H
fedpol H, CSI
Cantoni
Unità organizzative E, F, R
Scopo trattamento
fedpol Analisi preliminare − −>
fedpol Garanzia della qualità − −>
Utente − −>
Amministratore − −>
Amministratore tecnico − −>
Collaboratore responsabile − −>
Utente via RIPOL
Amministratore utenti RIPOL
Settore dei dati
Campi di dati
Diritti di trattamento
Persona
Generalità, indirizzo, misure, violazioni delle misure, evento legato alla persona, relazione
inserire provvisoriamente
LAE
-
-
-
-
LAE
-
-
verificare
-
LA
-
-
-
-
-
-
inserire
-
LA
-
-
-
-
-
-
rifiutare
-
LA
-
-
-
-
-
-
eliminare
-
LAE
-
-
-
-
-
-
archiviare
-
LAE
-
LAE
-
-
-
-
Manifestazioni
Evento
inserire
LAE
LAE
-
-
-
LAE
-
-
eliminare
-
LAE
-
-
-
-
-
-
Rapporto concernente una manifestazione sportiva
inserire provvisoriamente
-
-
-
-
-
LAE
-
-
verificare
-
LA
-
-
-
-
-
-
inserire
-
LA
-
-
-
-
-
-
rifiutare
-
LA
-
-
-
-
-
-
eliminare
-
LAE
-
LAE
-
-
-
-
Persona / Manifestazione
Tutti i campi di dati
Dati operativi
L
LA
L
L
-
L
R-attivo
-
Funzione
Gestione dei dati di base
-
-
-
LAE
LAE
-
-
-
Amministrazione utenti
-
-
-
-
-
-
-
LAE
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