Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- l’adempimento dei compiti relativi alla protezione di persone ed edifici ai sensi degli articoli 22–24 LMSI;
- b.
- il finanziamento delle misure di protezione di cui alla lettera a, compresa l’indennità ai Cantoni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 LMSI.
2 L’esecuzione di misure di sicurezza complementari ai sensi dell’articolo 20 lettera f della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite (LSO) è retta dall’ordinanza del 7 dicembre 20073 sullo Stato ospite.