Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione federale volta alla protezione contro i ciber-rischi, nonché i compiti e le competenze dei diversi servizi nel settore della cibersicurezza.
120.73
del 27 maggio 2020 (Stato 1° aprile 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3, 47 capoverso 2 e 55 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
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1 RS 120
La presente ordinanza disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione federale volta alla protezione contro i ciber-rischi, nonché i compiti e le competenze dei diversi servizi nel settore della cibersicurezza.
La presente ordinanza si applica:
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).
Nella presente ordinanza s’intende per:
6 Introdotta dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
1 L’Amministrazione federale provvede affinché i suoi organi e i suoi sistemi presentino un’adeguata resilienza ai ciber-rischi.
2 Essa collabora con i Cantoni, i Comuni, il settore economico, la società, il mondo scientifico e i partner internazionali, nella misura in cui serva a proteggere i suoi interessi in materia di sicurezza, e promuove lo scambio di informazioni.
Nell’ambito della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi (SNPC), il Consiglio federale definisce il quadro strategico per il miglioramento della prevenzione, dell’individuazione precoce, della reazione e della resilienza.
Le misure di protezione contro i ciber-rischi sono suddivise nei tre settori seguenti:
Il Consiglio federale svolge le seguenti funzioni:
1 Il Comitato ristretto Ciber è composto:
2 Il Comitato ristretto Ciber è presieduto dal delegato alla cibersicurezza.
3 Il Comitato ristretto Ciber informa i rappresentanti delle altre unità amministrative della Confederazione attive nel settore dei ciber-rischi sui punti all’ordine del giorno e può invitarli a singole sedute a scopo consultivo. Per le questioni di politica estera, il Comitato ristretto Ciber coinvolge il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Può inoltre ricorrere a esperti attivi nel settore economico e in quello delle scuole universitarie.
4 Il Comitato ristretto Ciber ha segnatamente i seguenti compiti:
5 I tre dipartimenti rappresentati nel Comitato ristretto Ciber mettono a disposizione le informazioni necessarie per la valutazione congiunta della situazione.
6 Il Servizio delle attività informative della Confederazione illustra la situazione generale delle ciberminacce all’attenzione del Comitato ristretto Ciber.
1 Il Consiglio federale istituisce un Comitato direttivo della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi (CD SNPC).
2 Il CD SNPC si compone del delegato alla cibersicurezza, di rappresentanti dei Cantoni designati dalla conferenza dei Governi cantonali competente, di rappresentanti del settore economico e delle scuole universitarie, nonché di rappresentanti delle unità amministrative a cui spetta la responsabilità principale nell’attuazione di una misura conformemente al piano di attuazione della SNPC. Ogni dipartimento e la Cancelleria federale dispongono di almeno un rappresentante nel CD SNPC.
3 Il CD SNPC è presieduto dal delegato alla cibersicurezza.
4 Il CD SNPC ha i seguenti compiti:
1 Il comitato per la sicurezza informatica (C-SI) si compone di un rappresentante del Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC8), degli incaricati della sicurezza informatica dei dipartimenti e della Cancelleria federale nonché dell’incaricato della sicurezza informatica dei servizi standard delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).
2 In casi specifici possono essere coinvolte altre persone con funzione consultiva.
3 Il C-SI è presieduto dal rappresentante del NCSC.
4 Il C-SI è l’organo consultivo del NCSC per tutte le questioni inerenti alla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.
8 National Cyber Security Centre
1 Il delegato alla cibersicurezza ha i seguenti compiti:
2 Il delegato alla cibersicurezza informa regolarmente il DFF, all’attenzione del Consiglio federale, sullo stato della sicurezza informatica nei dipartimenti e nella Cancelleria federale.
3 Egli può partecipare all’elaborazione di direttive informatiche dell’Amministrazione federale che riguardano la cibersicurezza e a progetti informatici rilevanti dal profilo della sicurezza. Segnatamente può richiedere informazioni, pronunciarsi in merito ed esigere modifiche.
4 Egli può esigere verifiche della sicurezza informatica dopo aver sentito il Controllo federale delle finanze.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).
1 Il NCSC è il centro di competenza della Confederazione in materia di ciber-rischi che coordina i lavori della Confederazione nel settore della cibersicurezza. Esso ha i seguenti compiti:
2 Il NCSC può trattare i dati sui ciberincidenti e sui relativi flussi di comunicazione, qualora ciò serva a proteggere direttamente o indirettamente l’Amministrazione federale dai ciber-rischi. Può comunicare i dati a gruppi statali o privati incaricati della sicurezza, sempre che:
3 La comunicazione di dati personali all’estero è ammessa soltanto se sono rispettate le pertinenti prescrizioni della legislazione federale sulla protezione dei dati.
4 I dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo se esiste la necessaria base legale che autorizza il loro trattamento mediante i mezzi informatici della Confederazione.
5 Nel caso di un ciberincidente che minaccia il corretto funzionamento dell’Amministrazione federale, dopo aver consultato i servizi interessati il NCSC assume in seno all’Amministrazione federale la responsabilità principale della sua gestione. A tal fine, gli sono assegnati i compiti e le competenze seguenti:
6 Se, dopo un ciberincidente, le misure adottate hanno permesso di ridurre sufficientemente la minaccia per la confidenzialità o il funzionamento dell’Amministrazione federale e i necessari lavori successivi nonché il loro finanziamento sono stati definiti, il NCSC trasmette la responsabilità del seguito dei lavori ai servizi interessati.
1 Alla fine dell’anno i dipartimenti e la Cancelleria federale riferiscono al NCSC in merito allo stato della sicurezza informatica.
2 I fornitori di prestazioni interni di cui all’articolo 9 OTDI10 informano regolarmente il NCSC sulle vulnerabilità scoperte e sui ciberincidenti, nonché sulle misure previste e adottate per porvi rimedio.11
3 I dipartimenti e la Cancelleria federale designano ciascuno un incaricato della sicurezza informatica (ISID), che opera su incarico diretto della direzione del dipartimento.12
4 Gli ISID hanno segnatamente i seguenti compiti:
5 I dipartimenti e la Cancelleria federale disciplinano il rapporto tra l’ISID e l’incaricato della sicurezza informatica delle unità amministrative (ISIU), segnatamente la responsabilità tecnica per le questioni di sicurezza.14
11 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
14 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
1 Ogni unità amministrativa designa il proprio ISIU, che opera su incarico diretto della direzione dell’unità amministrativa. Il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT) designa inoltre un incaricato della sicurezza informatica per i servizi standard.
2 Gli ISIU e l’incaricato della sicurezza informatica per i servizi standard hanno i seguenti compiti:
3 Le unità amministrative sono responsabili della sicurezza dei propri oggetti informatici da proteggere. Hanno le seguenti funzioni:
4 I fornitori di prestazioni hanno le seguenti funzioni:
5 Se un ciberincidente non può essere gestito nell’ambito del processo definito, gli interessati informano il NCSC al fine di determinare l’ulteriore modo di procedere.
6 Le unità amministrative consultano il NCSC in merito a direttive e progetti informatici rilevanti dal profilo della sicurezza.
7 Sono responsabili dello sviluppo, dell’attuazione e dell’esame di standard e norme in materia di cibersicurezza nei loro settori. Per quanto possibile, il NCSC mette a loro disposizione esperti del pool di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera g.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
I collaboratori dell’Amministrazione federale che utilizzano mezzi informatici sono responsabili del loro utilizzo conforme alle prescrizioni.
16 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
17 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
1 Le unità amministrative garantiscono che tutti gli oggetti informatici da proteggere siano stati sottoposti a un’analisi recente del bisogno di protezione. Per i progetti IT devono eseguire l’analisi del bisogno di protezione prima dell’avvio del progetto.
2 Nell’ambito dell’analisi del bisogno di protezione valutano gli aspetti della confidenzialità, dell’accessibilità, dell’integrità, della tracciabilità e della minaccia di spionaggio da parte dei servizi di informazione.
Le unità amministrative attuano le direttive per la protezione di base per tutti gli oggetti informatici da proteggere e documentano l’attuazione.
1 Se dall’analisi del bisogno di protezione risulta un bisogno di protezione elevato, oltre all’attuazione delle direttive in materia di sicurezza per la protezione di base le unità amministrative definiscono, sulla base di un’analisi dei rischi, ulteriori misure di sicurezza, le documentano e le attuano.
2 Le unità amministrative rilevano e documentano i rischi che non possono essere ridotti o possono esserlo soltanto in misura insufficiente (rischi residui). Il committente del progetto, il responsabile dei processi aziendali e la direzione dell’unità amministrativa prendono atto dei rischi residui e ne danno conferma per scritto.
3 Spetta al responsabile dell’unità amministrativa competente decidere se assumere i rischi residui noti.
1 Le procedure di sicurezza devono essere eseguite almeno ogni cinque anni.
2 Devono essere eseguite senza indugio se l’oggetto informatico da proteggere o la situazione di minaccia subiscono modifiche rilevanti per la sicurezza.
18 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
Art. 14f
1 I costi sostenuti a livello decentralizzato per la sicurezza informatica fanno parte dei costi dei progetti e di quelli di esercizio.
2 Devono essere debitamente considerati nella pianificazione.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
1 Le autorità, le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si sono impegnate mediante un accordo con l’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) a rispettare le disposizioni dell’ordinanza del 9 dicembre 201119 sull’informatica nell’Amministrazione federale sottostanno sino al 31 dicembre 2021 agli obblighi della presente ordinanza nella misura del regime precedente.20
2 Sottostanno alla presente ordinanza a partire dal 1° gennaio 2022, sempre che l’accordo non sia stato sciolto al più tardi con effetto al 31 dicembre 2021.
19 RU 2011 6093; 2015 4873; 2016 1783, 3445; 2018 1093; 2020 2107
20 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).
1 Le direttive sulla sicurezza TIC emanate dall’ODIC e le deroghe da esso autorizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono applicabili.
2 Il NCSC decide in merito a eventuali modifiche delle direttive e delle deroghe autorizzate.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
(art. 15)
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
...21
21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 2107.
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