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    121.3

    Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

    (OVAIn)

    del 16 agosto 2017 (Stato 1° dicembre 2021)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi 5 e 6 e 84 della legge federale del 25 settembre 20151 sulle attività informative (LAIn); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952,

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    l’aggregazione amministrativa dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) e le sue procedure amministrative;
    b.
    l’organizzazione e i compiti dell’Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e l’esplorazione dei segnali via cavo (ACI);
    c.
    la collaborazione tra la Confederazione e gli organi di vigilanza cantonali;
    d.
    i requisiti minimi in materia di vigilanza che devono essere soddisfatti dai Cantoni;
    e.
    la collaborazione tra gli organi di vigilanza.

    Sezione 2: Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative

    Art. 2 Aggregazione e sede

    L’AVI-AIn è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SG‑DDPS). Ha sede a Berna.

    Art. 4 Preventivo

    L’AVI-AIn presenta ogni anno, tramite il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il suo progetto di preventivo al Consiglio federale. Quest’ultimo lo inoltra senza modifiche all’Assemblea federale.

    Art. 5 Trasmissione di documenti

    1 I documenti concernenti le attività informative all’attenzione del capo del DDPS, della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale, del Consiglio federale o degli organi dell’alta vigilanza parlamentare di cui all’articolo 81 capoverso 1 LAIn sono proposti all’AVI-AIn; essa decide quali documenti e con quale frequenza le vengono trasmessi.

    2 ...3

    3 Abrogato dal n. II 1 dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 670).

    Art. 6 Rilascio di informazioni

    1 Colui che, in qualità di collaboratore di un’unità organizzativa sottoposta a vigilanza o di un’altra unità organizzativa o in qualità di militare, viene interrogato dall’AVI-AIn è tenuto a informarla in modo completo e veritiero.

    2 Se le informazioni orali sono verbalizzate, la persona interrogata può, su richiesta, rileggere il verbale. L’AVI-AIn può chiedere alla persona interrogata di attestare con la sua firma l’esattezza del verbale.

    3 L’AVI-AIn può ottenere prese di posizione scritte dalle unità organizzative sottoposte a vigilanza.

    4 Alle persone che rilasciano informazioni non può derivare alcun pregiudizio da informazioni veritiere.

    Sezione 3: Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e  l’esplorazione dei segnali via cavo

    Art. 7 Composizione

    1 L’ACI si compone di almeno tre e al massimo cinque membri dell’Amministra­zione federale.

    2 I membri dell’ACI devono disporre di conoscenze specialistiche nei settori delle telecomunicazioni, della politica di sicurezza e della protezione dei diritti fondamentali.

    3 Né il presidente né la maggioranza dei membri dell’ACI possono far parte del DDPS.

    4 Il DDPS propone al Consiglio federale la nomina dei membri dell’ACI.

    Art. 8 Organizzazione

    1 L’ACI si organizza autonomamente; essa stabilisce il proprio programma di verifiche.

    2 È dotata di un segretariato; le risorse sono messe a disposizione dal DDPS.

    3 Le decisioni dell’ACI necessitano dell’approvazione della maggioranza dei suoi membri.

    Art. 9 Obbligo di comunicazione a carico dei servizi controllati

    1 Il Servizio della attività informative della Confederazione (SIC) e il Servizio informazioni dell’esercito (SIEs) comunicano all’ACI ogni nuovo mandato di esplorazione radio e di esplorazione dei segnali via cavo. Nel contempo, trasmettono l’elenco aggiornato e completo di tutte le chiavi di ricerca, comunicano tutte le modifiche di tale elenco e informano sulla conclusione del mandato.

    2 L’esplorazione radio e l’esplorazione dei segnali via cavo inizia indipendentemente dall’avvio del controllo da parte dell’ACI.

    Art. 10 Attività

    1 Per l’esercizio del suo mandato di controllo l’ACI può, in particolare, svolgere le seguenti attività:

    a.
    verificare la legalità dei mandati di esplorazione radio che il SIC e il SIEs assegnano al Centro operazioni elettroniche (COE);
    b.
    esaminare le domande di esplorazione dei segnali via cavo, le decisioni sulle autorizzazioni e sui nullaosta nonché i mandati di esplorazione dei segnali via cavo;
    c.
    esaminare i documenti del COE sulla pianificazione, la realizzazione e l’utilità dell’esplorazione radio e dell’esplorazione dei segnali via cavo;
    d.
    verificare i risultati dell’esplorazione radio e dell’esplorazione dei segnali via cavo mediante controlli a campione;
    e.
    esaminare le procedure, i dati e i sistemi del COE, che può farsi documentare separatamente secondo le proprie istruzioni;
    f.
    interrogare oralmente o per scritto i collaboratori del SIC, del SIEs e del COE.

    2 Controlla di regola ogni anno i mandati di esplorazione radio. Controlla l’esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo entro sei mesi dall’inizio dell’esplorazione. Se l’esecuzione di un mandato di esplorazione dei segnali via cavo dura più di sei mesi, effettua un controllo dell’esecuzione almeno una volta all’anno.

    3 Presenta annualmente al DDPS un rapporto sulle proprie verifiche. Il DDPS trasmette il rapporto al Consiglio federale e lo informa sulle raccomandazioni dell’ACI e sulla loro attuazione.

    Sezione 4: Autorità di vigilanza cantonale

    Art. 11 Designazione e richieste

    1 I Cantoni designano i servizi e gli organi di vigilanza responsabili delle attività di vigilanza cantonale e li comunicano alla SG-DDPS all’attenzione del SIC e dell’AVI-AIn. I cambiamenti vanno comunicati immediatamente. La SG-DDPS pubblica annualmente l’elenco dei servizi e degli organi di vigilanza.

    2 Le richieste di visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione secondo l’articolo 82 capoverso 4 LAIn possono essere presentate al SIC oralmente o per scritto.

    3 Ove lo richiedano interessi essenziali in materia di sicurezza, il SIC può chiedere al capo del DDPS di negare o differire la consultazione dei dati da parte dell’autorità di vigilanza cantonale.

    4 Il capo del DDPS decide in merito alla richiesta entro 30 giorni.

    Art. 12 Requisiti minimi

    1 L’autorità di vigilanza cantonale svolge i suoi compiti secondo i criteri di legalità, efficacia e adeguatezza.

    2 In particolare, esamina come l’organo d’esecuzione cantonale, autonomamente o sulla base di un mandato del SIC, acquisisce, elabora e inoltra informazioni.

    3 Verifica il trattamento di dati personali da parte dell’organo d’esecuzione cantonale. Controlla in particolare se i dati sono trattati conformemente all’articolo 46 capoversi 1 e 2 LAIn e se sono soddisfatti i requisiti in materia di protezione dei dati, segnatamente per quanto concerne la protezione della personalità e la sicurezza dei dati.

    4 Esamina la collaborazione tra l’organo d’esecuzione cantonale e i servizi di polizia cantonali.

    5 Informa annualmente o secondo necessità l’organo superiore in merito alla propria attività.

    Sezione 5: Collaborazione tra gli organi di vigilanza

    Art. 14

    1 L’AVI-AIn e l’ACI coordinano le loro attività di vigilanza e di verifica.

    2 L’ACI informa l’AVI-AIn sui risultati della propria vigilanza e delle proprie verifiche e trasmette all’AVI-AIn le raccomandazioni e le proposte secondo l’articolo 79 capoverso 3 LAIn nonché i propri rapporti.

    3 L’AVI-AIn informa l’ACI sui risultati della vigilanza e delle verifiche rilevanti per l’attività di quest’ultima e le trasmette in particolare il rapporto annuale secondo l’articolo 78 capoverso 3 LAIn.

    4 L’AVI-AIn, l’ACI, il Controllo federale delle finanze e gli altri organi di vigilanza competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiare informazioni sulle loro attività di vigilanza e di verifica nonché sui relativi risultati, nella misura in cui è necessario all’adempimento dei rispettivi compiti.

    5 Il Tribunale amministrativo federale può chiedere informazioni all’AVI-AIn sul rispetto degli oneri previsti nelle decisioni di autorizzazione e all’ACI sui risultati della sua attività di verifica nel settore dell’esplorazione dei segnali via cavo, in generale o in relazione a singoli mandati.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 16 Disposizione transitoria

    I membri dell’ACI nominati secondo le disposizioni dell’ordinanza del 17 ottobre 20124 sulla condotta della guerra elettronica e sull’esplorazione radio restano in funzione fino alla scadenza della durata ordinaria del loro mandato.

    Allegato

    (art. 15)

    Modifica di altri atti normativi

    Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

    ...5

    5 Le mod. possono essere consultate alla RU 2017 4231.

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