Art. 1 Divieto
I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati:
- a.
- il gruppo «Al-Qaïda»;
- b.
- il gruppo «Stato islamico»;
- c.
- i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro mandato.