Art. 1 Divieto
1 Le organizzazioni e i gruppi seguenti sono vietati:
- a.
- Hamas;
- b.
- le organizzazioni che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas.
2 Il Consiglio federale può vietare organizzazioni e gruppi i cui dirigenti, obiettivi o mezzi corrispondono a quelli di Hamas e che direttamente o indirettamente sostengono attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna. Consulta previamente le commissioni competenti in materia di politica di sicurezza. Il divieto è limitato nel tempo, ma può essere prorogato.
3 Le organizzazioni e i gruppi vietati sono considerati organizzazioni terroristiche ai sensi dell’articolo 260ter capoverso 1 lettera a numero 2 del Codice penale3.