Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle autorità federali (autorità committenti) che impiegano un’impresa di sicurezza privata (impresa) per l’esecuzione di compiti di protezione in Svizzera o all’estero.
2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 27 settembre 20132 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero, se l’autorità committente impiega un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione in un ambiente complesso secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 giugno 20153 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero.