125 Ordinanza concernente il porto di uniformi straniere in Svizzera e dell’uniforme militare svizzera all’estero 1
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    125

    Ordinanza concernente il porto di uniformi straniere in Svizzera e dell’uniforme militare svizzera all’estero1

    del 4 novembre 1970 (Stato 1° ottobre 2001)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1991 1164).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952,3

    ordina:

    2 RS 510.10

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).

    I. Porto di uniformi straniere in Svizzera

    Art. 1

    1 Senza autorizzazione, è vietato portare uniformi straniere in Svizzera.

    2 Sono considerate uniformi straniere quelle delle forze armate straniere (terra, aria e mare), della polizia e degli organi consimili, nonché delle guardie di confine.4

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).

    Art. 2

    Non sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione secondo l’articolo 1:

    a.
    i membri del corpo diplomatico accreditato in Svizzera;
    b.
    i membri degli equipaggi di aerei militari stranieri che sono stati autorizzati dall’Ufficio federale dell’aviazione civile5 a sorvolare la Svizzera e ad atterrarvi e anche ad alloggiare e a prendere i pasti in una località vicina allo scalo;
    c.6
    i membri di forze armate straniere, i membri dei servizi di polizia e le guardie di confine, nonché i membri delle autorità doganali e di organi consimili, quando esercitano la loro attività nell’ambito degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.

    5 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).

    Art. 37

    L’autorizzazione prevista nell’articolo 1 è accordata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).

    II. Porto dell’uniforme militare svizzera all’estero

    Art. 4

    Senza autorizzazione, è vietato portare l’uniforme militare svizzera all’estero.

    Art. 5

    Non sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione secondo l’articolo 4:

    a.8
    gli addetti alla difesa svizzeri accreditati all’estero e i loro aggiunti;
    b.
    i militari svizzeri che viaggiano individualmente e transitano all’estero su percorsi determinati da accordi internazionali speciali;9
    c.10
    i militari svizzeri che esercitano la loro attività all’estero nell’ambito degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).

    9 RS 0.631.256.913.65

    10 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).

    Art. 6

    1 L’autorizzazione prevista nell’articolo 4 è accordata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.11

    2 È riservato il diritto dello Stato interessato di consentire il porto dell’uniforme mili­tare svizzera all’estero.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).

    III. Disposizioni finali

    Art. 7

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971.

    2 Alla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, segnatamente il de­creto del Consiglio federale del 30 luglio 195412 che vieta di portare uniformi stra­niere in Svizzera.

    Art. 813

    Il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e la Direzione generale delle dogane sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, con la cooperazione delle auto­rità cantonali di polizia.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?