1 Senza autorizzazione, è vietato portare uniformi straniere in Svizzera.
2 Sono considerate uniformi straniere quelle delle forze armate straniere (terra, aria e mare), della polizia e degli organi consimili, nonché delle guardie di confine.4
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).
Non sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione secondo l’articolo 1:
a.
i membri del corpo diplomatico accreditato in Svizzera;
b.
i membri degli equipaggi di aerei militari stranieri che sono stati autorizzati dall’Ufficio federale dell’aviazione civile5 a sorvolare la Svizzera e ad atterrarvi e anche ad alloggiare e a prendere i pasti in una località vicina allo scalo;
i membri di forze armate straniere, i membri dei servizi di polizia e le guardie di confine, nonché i membri delle autorità doganali e di organi consimili, quando esercitano la loro attività nell’ambito degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.
5Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).
L’autorizzazione prevista nell’articolo 1 è accordata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.
7Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).
1L’autorizzazione prevista nell’articolo 4 è accordata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.11
2 È riservato il diritto dello Stato interessato di consentire il porto dell’uniforme militare svizzera all’estero.
11Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971.
2 Alla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, segnatamente il decreto del Consiglio federale del 30 luglio 195412 che vieta di portare uniformi straniere in Svizzera.
Il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e la Direzione generale delle dogane sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, con la cooperazione delle autorità cantonali di polizia.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).
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