1 Le autorità e organizzazioni assoggettate possono trattare i dati personali utili a garantire la sicurezza delle informazioni, in particolare nei sistemi d’informazione previsti a tale scopo (applicazioni ISMS).
2 Possono scambiarsi i dati personali di cui al capoverso 1 reciprocamente nonché con organizzazioni di diritto pubblico svizzere, internazionali ed estere, sempre che:
- a.
- ciò sia utile al fine di garantire la sicurezza delle informazioni;
- b.
- non sia violato alcun obbligo legale o contrattuale di serbare il segreto;
- c.
- siano rispettate le disposizioni della legislazione federale sulla protezione dei dati; e
- d.
- queste organizzazioni assumano compiti legali nell’ambito della sicurezza delle informazioni corrispondenti a quelli dell’autorità o dell’organizzazione che ha trasmesso la comunicazione.
3 Le autorità e organizzazioni assoggettate possono collegare tra loro i propri sistemi d’informazione, in particolare le applicazioni ISMS, e scambiarsi dati automaticamente o su richiesta tramite interfacce.
4 Possono gestire moduli digitali finalizzati alla presentazione e al trattamento di richieste e segnalazioni nell’ambito della sicurezza delle informazioni e collegarli alle proprie applicazioni ISMS o ad altri sistemi d’informazione.
5 Se necessario per far fronte a violazioni della sicurezza delle informazioni o per eliminare vulnerabilità, le autorità e organizzazioni assoggettate possono eseguire con i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202015 sulla protezione dei dati (LPD) di persone che sono o potrebbero essere coinvolte in tali violazioni o vulnerabilità o che sono o potrebbero esserne interessate le operazioni seguenti:
- a.
- trattarli;
- b.
- scambiarseli reciprocamente o scambiarli con organizzazioni di diritto pubblico svizzere, internazionali ed estere, sempre che la condizione di cui al capoverso 2 lettera b sia soddisfatta.
6 Le autorità e organizzazioni assoggettate possono conservare i dati personali degni di particolare protezione fino a due anni dopo aver affrontato la violazione della sicurezza delle informazioni o dopo che è stata eliminata la vulnerabilità, ma al massimo per dieci anni.
7 L’archiviazione dei dati è retta dalle disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.
8 Il trattamento dei dati personali da parte del UFCS16 nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti è retto dagli articoli 75–79.