Art. 1 Oggetto
(art. 1 LSIn)
La presente ordinanza disciplina i compiti, le responsabilità e le competenze nonché le procedure per garantire la sicurezza delle informazioni in seno all’Amministrazione federale e all’esercito.
128.1
dell’8 novembre 2023 (Stato 1° maggio 2025)
(art. 1 LSIn)
La presente ordinanza disciplina i compiti, le responsabilità e le competenze nonché le procedure per garantire la sicurezza delle informazioni in seno all’Amministrazione federale e all’esercito.
(art. 2–3 LSIn)
1 La presente ordinanza si applica:
3 Nel loro ambito di competenza la CaF e i dipartimenti possono assoggettare a tutta la LSIn le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata che svolgono continuamente attività sensibili sotto il profilo della sicurezza.
4 Fatto salvo l’articolo 3 capoverso 2 LSIn, per i Cantoni si applicano le seguenti disposizioni della presente ordinanza:
5 L’Aggruppamento Difesa si fa carico per l’esercito dei compiti, delle competenze e delle responsabilità che la presente ordinanza attribuisce alle unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c.
3 Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 1 dell’O del 2 apr. 2025 sulla digitalizzazione, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 235).
4 Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 1 dell’O del 2 apr. 2025 sulla digitalizzazione, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 235).
(art. 7 cpv. 2 lett. a LSIn)
1 Le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 provvedono congiuntamente a una protezione delle loro informazioni e dei loro mezzi informatici basata sui rischi nonché a una resilienza adeguata riguardo ai rischi in materia di sicurezza delle informazioni.
2 Mediante la collaborazione e lo scambio di informazioni con altre autorità federali, i Cantoni, i Comuni, l’economia, la società, la scienza e i partner internazionali contribuiscono a migliorare la sicurezza delle informazioni in Svizzera.
3 Si impegnano a favore di un’armonizzazione delle prescrizioni e dei livelli di sicurezza a livello nazionale e internazionale allo scopo di permettere l’interazione tra autorità federali e altre autorità della Confederazione nonché i Cantoni, i Comuni e i partner internazionali.
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c sono responsabili della protezione delle informazioni di cui effettuano o commissionano il trattamento nonché della sicurezza dei mezzi informatici che gestiscono direttamente o che fanno gestire da terzi.
2 Nel loro settore di competenza le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c si occupano di tutti i compiti che la presente ordinanza o il rimanente diritto federale non attribuiscono a un’altra organizzazione o a un altro servizio.
3 I collaboratori dell’Amministrazione federale nonché i militari che trattano informazioni o utilizzano mezzi informatici della Confederazione sono responsabili del loro trattamento e del loro utilizzo conforme alle prescrizioni.
4 I superiori di tutti i livelli sono responsabili della formazione adeguata ai compiti dei loro collaboratori o dei militari loro subordinati nel settore della sicurezza delle informazioni e sono tenuti a verificare che questi rispettino le prescrizioni.
(art. 7 cpv. 1 LSIn)
1 Ogni unità amministrativa di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c elabora un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI).
2 Le unità amministrative definiscono gli obiettivi per il loro SGSI, verificano annualmente se gli obiettivi vengono raggiunti e rilevano gli indicatori necessari a tale scopo.
3 Fanno in modo che il loro SGSI venga verificato almeno ogni tre anni da un servizio indipendente o dal loro dipartimento e si occupano del miglioramento costante del sistema.
4 Si occupano del coordinamento del loro SGSI con la gestione ordinaria dei rischi, la gestione della continuità aziendale e la gestione delle crisi.
(art. 7 cpv. 1 LSIn)
Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c, i dipartimenti e il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tengono un registro ciascuno delle basi legali e degli obblighi contrattuali relativi alla sicurezza delle informazioni determinanti nel loro settore di competenza e lo tengono aggiornato.
(art. 7 cpv. 1 LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c compilano un inventario dei loro oggetti da proteggere e lo tengono aggiornato.
2 Sono considerati oggetti da proteggere:
3 Nell’inventario occorre riportare:
(art. 7 cpv. 2 lett. b e 8 LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c valutano costantemente i rischi per i loro oggetti da proteggere e svolgono in particolare i seguenti compiti:
2 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni, l’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS), le unità amministrative che forniscono prestazioni e gli organi di sicurezza della Confederazione informano le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c e i dipartimenti in merito alle minacce e alle vulnerabilità attuali nonché in merito ai rischi che li riguardano. In caso di necessità raccomandano misure volte a ridurre i rischi.
3 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c redigono un rapporto sui loro rischi relativi alla sicurezza delle informazioni nel quadro del processo ordinario di gestione dei rischi secondo le direttive dell’Amministrazione federale delle finanze.
(art. 7 cpv. 1 LSIn)
1 Se un’unità amministrativa per un oggetto da proteggere non è in grado di adempiere a una direttiva per essa vincolante prevista da un’istruzione generale e astratta secondo l’articolo 85 LSIn essa necessita di un’autorizzazione eccezionale dell’organo che ha emanato le istruzioni.
3 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c, i dipartimenti e il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tengono ciascuno un registro delle autorizzazioni eccezionali valide.
6 Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 1 dell’O del 2 apr. 2025 sulla digitalizzazione, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 235).
(art. 9 LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c valutano i rischi per i loro oggetti da proteggere che derivano dalla collaborazione con terzi e la loro dipendenza da terzi.
2 I servizi centrali d’acquisto di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 1° maggio 2024
3 Previa consultazione dell’UFCS e della Conferenza degli acquisti della Confederazione di cui all’articolo 30 OOAPub, il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni raccomanda quali disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni devono essere contemplate in tutti i contratti di acquisto e per prestazioni di servizio della Confederazione.
8 Nuovo testo giusta l’art. 44 cpv. 2 n. 1 dell’O del 1° mag. 2024 concernente l’organizzazione degli appalti pubblici dell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 224).
9 Nuovo testo giusta l’art. 44 cpv. 2 n. 1 dell’O del 1° mag. 2024 concernente l’organizzazione degli appalti pubblici dell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 224).
(art. 7 cpv. 1 e 20 cpv. 1 lett. c LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c formano i loro collaboratori quando assumono la loro funzione e poi periodicamente in maniera tale che siano in grado di far fronte alla loro responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni. Tengono un registro in merito alle formazioni e alla relativa partecipazione.
2 I contenuti delle formazioni riguardano in particolare:
3 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c, i dipartimenti e il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni provvedono a sensibilizzare periodicamente i collaboratori di tutti i livelli in merito ai rischi legati alla sicurezza delle informazioni.
4 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni realizza ausili per le attività di formazione e di sensibilizzazione.
(art. 7 cpv. 1 e 10 cpv. 1 LSIn)
1 D’intesa con i loro fornitori di prestazioni, le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c stabiliscono come notificare e gestire o trattare gli incidenti legati alla sicurezza e le lacune in materia di sicurezza. Stabiliscono chi può disporre misure immediate.
2 Se un fornitore di prestazioni individua incidenti legati alla sicurezza o lacune in materia di sicurezza che riguardano una delle unità amministrative che beneficiano delle loro prestazioni, li notifica senza indugio e fornisce sostegno per quanto riguarda la loro gestione o il loro trattamento.
3 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni e l’UFCS possono fornire sostegno alle unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c e ai dipartimenti nella gestione di incidenti legati alla sicurezza e di lacune in materia di sicurezza.
4 Quando gestiscono incidenti legati alla sicurezza, le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c verificano se, secondo la legislazione sulla protezione dei dati, occorre effettuare una notifica all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
5 Informano senza indugio il loro dipartimento e il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni in merito all’incidente legato alla sicurezza o alla lacuna in materia di sicurezza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
6 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni valuta il rischio e la necessità di sostegno insieme all’unità amministrativa interessata.
7 Nei casi di cui al capoverso 5, d’intesa con l’unità amministrativa interessata e il dipartimento interessato, può assumere la direzione della gestione di un incidente legato alla sicurezza o di una lacuna in materia di sicurezza oppure, con il loro consenso, può trasferirla all’UFCS. In tale contesto hanno i compiti e le competenze seguenti:
8 Se dopo un incidente legato alla sicurezza o una lacuna in materia di sicurezza la sicurezza delle informazioni è stata ripristinata e se i lavori successivi necessari nonché il loro finanziamento sono definiti, il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni o l’UFCS ritrasferisce la direzione per l’ulteriore trattamento all’unità amministrativa interessata.
(art. 7 cpv. 1, 81 cpv. 2 lett. c e 83 cpv. 1 lett. c LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c e i dipartimenti stabiliscono all’interno di un piano annuale dei controlli e degli audit le modalità con cui verificare in base ai rischi il rispetto delle prescrizioni secondo la presente ordinanza e l’efficacia delle misure volte a garantire la sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza nonché presso terzi incaricati.
2 Gli audit presso terzi che dispongono di una dichiarazione di sicurezza aziendale di cui all’articolo 61 LSIn devono essere coordinati con il Servizio specializzato competente per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.
3 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni rileva il fabbisogno di controlli e di audit per garantire la sicurezza delle informazioni di tutta l’Amministrazione federale e dell’esercito.
4 D’intesa con la CaF o con il dipartimento competente può svolgere audit o delegarne lo svolgimento al Controllo federale delle finanze.
(art. 7 cpv. 1, 81 cpv. 2 lett. c e 83 cpv. 1 lett. h LSIn)
2 Ogni anno il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni redige un rapporto destinato al Consiglio federale in merito allo stato della sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.
3 Coordina i rapporti con le autorità assoggettate di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSIn.
11 Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 1 dell’O del 2 apr. 2025 sulla digitalizzazione, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 235).
(art. 85 LSIn)
Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte valide per tutte le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 3 concernenti i requisiti minimi per la gestione della sicurezza delle informazioni secondo gli articoli 5–14.
(art. 11 e 14 LSIn)
1 La comunicazione e il conferimento dell’accesso a informazioni classificate nonché la produzione di supporti di dati classificati devono essere limitati al minimo indispensabile.
2 Se informazioni vengono raccolte in una collezione, la classificazione deve essere sottoposta a una nuova valutazione.
(art. 12 LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c e i dipartimenti stabiliscono in un catalogo di classificazione il modo in cui classificare le informazioni che vengono trattate di frequente nel rispettivo settore di competenza e la durata della classificazione.
2 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni verifica i cataloghi di classificazione e in caso di necessità formula una raccomandazione.
3 Previa consultazione della Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni, all’interno di istruzioni generali e astratte valide per tutte le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 stabilisce il modo in cui classificare le informazioni che vengono trattate di frequente a livello interdipartimentale e la durata della classificazione.
4 Le persone e i servizi seguenti sono competenti per la classificazione e la declassificazione di informazioni che non sono indicate nei cataloghi di classificazione:
5 I collaboratori della Confederazione, i militari e i terzi hanno la responsabilità di apporre un contrassegno formale ai supporti di dati che producono o alle informazioni che comunicano a voce.
(art. 13 cpv. 1 LSIn)
1 Sono classificate «ad uso interno» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a‒d LSIn come segue:
2 Sono classificate «ad uso interno» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate consente di trarre conclusioni su informazioni classificate «confidenziale» o «segreto».
(art. 13 cpv. 2 LSIn)
Sono classificate «confidenziale» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare considerevolmente gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a‒d LSIn come segue:
(art. 13 cpv. 3 LSIn)
Sono classificate «segreto» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gravemente gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a‒d LSIn come segue:
(art. 6 cpv. 2, 84 cpv. 1 e 85 LSIn)
1 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte valide per tutte le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 concernenti il trattamento di informazioni classificate e i requisiti minimi organizzativi, tecnici, edili e riguardanti il personale per la loro protezione. In tale contesto tiene conto degli standard internazionali in materia.
2 Consulta in via preliminare i seguenti servizi:
3 La CaF disciplina il trattamento di affari del Consiglio federale classificati.
4 Il trattamento di informazioni classificate provenienti dall’estero avviene secondo le prescrizioni che corrispondono al livello di classificazione estero. Sono fatte salve prescrizioni divergenti di un trattato internazionale secondo l’articolo 87 LSIn.
12 Nuovo testo giusta l’art. 44 cpv. 2 n. 1 dell’O del 1° mag. 2024 concernente l’organizzazione degli appalti pubblici dell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 224).
(art. 6 cpv. 2 e 85 LSIn)
1 Se informazioni classificate vengono trattate nel quadro di un impiego o di un’operazione e sono accessibili soltanto a una cerchia di utenti chiusa e determinabile in maniera inequivocabile, le seguenti persone, dopo aver consultato il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni, possono decidere prescrizioni specifiche per operazioni o impieghi per il trattamento semplificato:
2 Le persone di cui al capoverso 1 provvedono affinché sui supporti di informazioni sia chiaramente indicato che si applicano le prescrizioni per il trattamento semplificato.
3 Al di fuori della cerchia di utenti nonché per la conservazione in vista dell’archiviazione si applicano le direttive concernenti il trattamento secondo l’articolo 21.
(art. 83 cpv. 1 lett. e LSIn)
1 I mezzi informatici sono certificati per quanto riguarda la sicurezza prima di essere messi in servizio, se ciò è necessario per la collaborazione a livello nazionale o internazionale.
2 La certificazione della sicurezza è effettuata dal Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni dopo aver consultato il servizio crittografico dell’esercito e armasuisse.13
3 Dimostra che i mezzi informatici soddisfano i requisiti minimi per il relativo livello di classificazione e che i rischi residui sono sostenibili secondo lo stato della tecnica.
4 In caso di cambiamenti sostanziali riguardo ai rischi o di cambiamenti sostanziali del mezzo informatico la certificazione viene ripetuta.
5 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) definisce la procedura di certificazione della sicurezza e tiene conto degli standard internazionali in materia.
13 Nuovo testo giusta l’art. 44 cpv. 2 n. 1 dell’O del 1° mag. 2024 concernente l’organizzazione degli appalti pubblici dell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 224).
(art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LSIn)
1 Chiunque constata che informazioni classificate sono esposte a pericolo, sono andate perse o sono state usate in modo abusivo oppure che informazioni sono state manifestamente classificate in modo errato o che, per errore, non sono state classificate, è tenuto ad adottare le necessarie misure di protezione.
2 Avvisa senza indugio il servizio incaricato della classificazione e gli organi di sicurezza competenti.
(art. 11 cpv. 2 LSIn)
I servizi incaricati della classificazione verificano la necessità di protezione delle loro informazioni classificate e la cerchia delle persone autorizzate almeno ogni cinque anni e sempre nel caso in cui le informazioni vengono offerte all’Archivio federale per l’archiviazione.
(art. 12 cpv. 3 LSIn)
1 L’archiviazione di informazioni classificate è retta dalle prescrizioni della legislazione in materia di archiviazione.
2 L’Archivio federale provvede affinché sia garantita la sicurezza delle informazioni secondo la presente ordinanza.
3 Allo scadere del termine di protezione la classificazione degli archivi viene meno. Proroghe dei termini di protezione si fondano sull’articolo 14 dell’ordinanza dell’8 settembre 199914 sull’archiviazione.
(art. 16 LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c devono essere in grado di comprovare la necessità di protezione dei loro oggetti da proteggere e la rilevanza di questi ultimi per la gestione della continuità aziendale.
2 Attuano le direttive minime del relativo livello di sicurezza e verificano se sono necessarie misure di sicurezza supplementari.
3 Specificano i rischi residui.
4 I responsabili della sicurezza delle informazioni (art. 36) decidono se i rischi residui sono sostenibili. Possono delegare questa decisione ad altri membri della direzione.
5 La procedura di sicurezza viene ripetuta in caso di cambiamenti sostanziali della minaccia, della tecnologia, dei compiti o della situazione organizzativa.
6 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c verificano ogni anno se vi è stato un cambiamento sostanziale.
7 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte applicabili a tutte le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 concernenti la procedura di sicurezza secondo l’articolo 16 LSIn.
(art. 17 LSIn)
1 Il livello di sicurezza «protezione elevata» viene assegnato a un mezzo informatico se una violazione della sicurezza delle informazioni può comportare un pregiudizio secondo l’articolo 19 o un danno tra 50 e 500 milioni di franchi.
2 Il livello di sicurezza «protezione molto elevata» viene assegnato a un mezzo informatico se una violazione della sicurezza delle informazioni può comportare un pregiudizio secondo l’articolo 20 o un danno di oltre 500 milioni di franchi.
(art. 6 cpv. 3, 18 e 85 LSIn)
1 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte concernenti i requisiti minimi per i relativi livelli di sicurezza secondo l’articolo 17 LSIn applicabili a tutte le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3.
2 Tiene conto dei requisiti per la sicurezza dei dati personali secondo la legislazione sulla protezione dei dati nonché di altre informazioni che la Confederazione è tenuta a proteggere in virtù di un obbligo legale o contrattuale.
3 Per i mezzi informatici seguenti, l’efficacia delle misure di sicurezza deve essere verificata prima della messa in servizio, e in caso di cambiamenti sostanziali dei rischi durante l’esercizio, però almeno ogni cinque anni:
4 La CaF e i dipartimenti inseriscono i loro mezzi informatici assegnati al livello di sicurezza «protezione molto elevata» nella loro gestione della continuità.
(art. 19 LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c assicurano che le responsabilità per la sicurezza delle informazioni a livello operativo siano definite negli accordi di progetto e di prestazione stipulati con i fornitori interni di prestazioni.
2 I fornitori interni di prestazioni mettono a disposizione delle unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c, dei dipartimenti e del Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni le informazioni di cui necessitano per garantire la sicurezza delle informazioni.
3 Garantiscono di disporre delle capacità necessarie in termini finanziari e di personale per l’individuazione tempestiva, l’analisi tecnica e la gestione di incidenti legati alla sicurezza e di lacune in materia di sicurezza che riguardano loro o, nel quadro degli accordi di cui al capoverso 1, i loro beneficiari di prestazioni.
4 Vigilano sull’utilizzo della loro infrastruttura informatica e la monitorano regolarmente alla ricerca di minacce e vulnerabilità tecniche. Possono incaricare terzi del monitoraggio.
5 Il trattamento di dati personali nel quadro della vigilanza e del monitoraggio secondo il capoverso 4 si fonda sull’ordinanza del 22 febbraio 201215 sul trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione.
(art. 20 e 85 LSIn)
1 Dopo aver consultato il delegato TDT, il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni può emanare istruzioni generali e astratte applicabili a tutte le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 concernenti i requisiti tecnici minimi per la verifica basata sui rischi dell’identità di persone e macchine che necessitano di avere accesso a informazioni, mezzi informatici, locali e altre infrastrutture della Confederazione.
2 Il trattamento di dati personali in sede di verifica dell’identità in sistemi di gestione delle identità secondo l’articolo 24 LSIn si fonda sulle disposizioni dell’ordinanza del 19 ottobre 201616 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione.
(art. 6 cpv. 2 e 3, 8 nonché 20 cpv. 1 lett. a e c LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c assicurano che i collaboratori soggetti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’ordinanza dell’8 novembre 202317 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) vengano sensibilizzati ogni anno in merito all’attività determinante sensibile sotto il profilo della sicurezza e ai relativi rischi.
2 Questi collaboratori sono tenuti a comunicare al loro datore di lavoro le circostanze nel loro contesto privato e professionale che possono compromettere l’esercizio conforme alle prescrizioni dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza.
(art. 7 cpv. 2 lett. c LSIn)
1 Se in presenza di una violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza delle informazioni al contempo è ipotizzabile un reato, la CaF e i dipartimenti inoltrano gli atti con i verbali d’interrogatorio al Ministero pubblico della Confederazione o all’uditore in capo dell’Esercito svizzero.
2 Mettono in sicurezza gli oggetti idonei a fungere da mezzi di prova in un procedimento.
(art. 22 e 85 LSIn)
1 Previa consultazione dei servizi dell’Amministrazione federale e dell’esercito competenti per la sicurezza degli oggetti, il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni può emanare istruzioni generali e astratte applicabili a tutte le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 concernenti i requisiti minimi per la protezione fisica di informazioni e mezzi informatici.
2 In tale contesto tiene conto:
(art. 23 e 85 LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c possono istituire le seguenti zone di sicurezza:
2 Questi locali e settori sono considerati come zona di sicurezza soltanto se il servizio competente per la sicurezza degli oggetti dell’Amministrazione federale o dell’esercito prima della messa in servizio e successivamente almeno ogni cinque anni conferma che i requisiti di sicurezza sono soddisfatti.
3 Dopo aver consultato i servizi competenti per la sicurezza degli oggetti dell’Amministrazione federale e dell’esercito, il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte applicabili a tutte le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 concernenti i requisiti di sicurezza per le zone di sicurezza e la loro istituzione.
4 Nei dintorni di zone di sicurezza le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c possono adottare misure per individuare attività di spionaggio elettromagnetico e per proteggersi da esse.
(art. 7 cpv. 1 LSIn)
1 Il cancelliere della Confederazione, i segretari generali nonché i direttori delle unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c sono responsabili della sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza.
2 Possono delegare la responsabilità della sicurezza delle informazioni a un membro della direzione a condizione che questo disponga dei poteri necessari per predisporre, controllare e correggere misure.
3 I responsabili della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c svolgono in particolare i seguenti compiti:
4 Il cancelliere della Confederazione, i segretari generali nonché i direttori delle unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c danno incarico ai loro incaricati della sicurezza delle informazioni secondo l’articolo 37 e provvedono affinché:
(art. 7 cpv. 1 LSIn)
1 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c designano uno o diversi incaricati della sicurezza delle informazioni nonché il o i sostituti.
2 Gli incaricati della sicurezza delle informazioni hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti:
2 Designa un incaricato della sicurezza delle informazioni o diversi incaricati della sicurezza delle informazioni e il sostituto o i sostituti.
3 Gli incaricati della sicurezza delle informazioni si occupano dei compiti di cui all’articolo 37 capoverso 2 per i mezzi informatici messi a disposizione a livello centralizzato dal settore TDT e informano l’Amministrazione federale e l’esercito in merito ai rischi in materia di sicurezza delle informazioni.
19 Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 1 dell’O del 2 apr. 2025 sulla digitalizzazione, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 235).
(art. 7 cpv. 1 e 81 LSIn)
1 I dipartimenti sono responsabili della gestione e della vigilanza sulla sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza.
2 In tale contesto si occupano in particolare dei compiti seguenti:
3 Possono stabilire requisiti di sicurezza per il loro settore di competenza che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dal Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
4 Se il capo del dipartimento non decide diversamente, è il segretario generale su suo incarico a essere responsabile della sicurezza delle informazioni nel dipartimento.
(art. 7 cpv. 1 e 81 LSIn)
In aggiunta ai compiti di cui all’articolo 81 capoverso 2 LSIn, gli incaricati della sicurezza delle informazioni dei dipartimenti hanno i seguenti compiti:
(art. 81 cpv. 1 lett. a LSIn)
Il DDPS nomina l’incaricato della sicurezza delle informazioni del Consiglio federale nonché il suo sostituto.
(art. 7 cpv. 1 e 83 LSIn)
1 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni ha i compiti e le competenze seguenti per l’Amministrazione federale e per l’esercito:
2 Per adempiere questi compiti nonché i compiti di cui all’articolo 83 capoverso 1 LSIn consulta la Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni.
3 Nel contesto internazionale rappresenta la Svizzera in veste di autorità di sicurezza nazionale e svolge i seguenti compiti:
4 Fa parte della Segreteria di Stato della politica di sicurezza in seno al DDPS.
(art. 7 cpv. 1 e 84 cpv. 1 LSIn)
1 L’UFCS ha i compiti e le competenze seguenti:
2 Coordina le sue attività con il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
1 I costi per la sicurezza delle informazioni sostenuti a livello decentralizzato fanno parte dei costi di progetto e di esercizio.
2 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c assicurano che questi costi vengano considerati e riportati in sede di pianificazione in maniera adeguata.
3 Per il rilascio e il recapito delle attestazioni di sicurezza secondo l’articolo 30 OCSP21 a persone che non svolgono un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza, il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni riscuote un emolumento pari a 100 franchi.
(art. 88 LSIn)
Sei anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza e successivamente ogni dieci anni, il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni richiede al Controllo federale delle finanze una valutazione della legislazione in materia di sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.
1 Le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 nonché gli organi di sicurezza della Confederazione possono trattare le informazioni opportune per garantire la sicurezza delle informazioni, compresi i dati personali.
2 Possono scambiare tra loro informazioni di cui al capoverso 1, compresi dati personali, nonché con organizzazioni nazionali, internazionali ed estere di diritto pubblico e privato se:
3 Se è necessario per la gestione di un incidente legato alla sicurezza o di una lacuna in materia di sicurezza possono trattare o scambiare tra loro anche dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c della legge del 25 settembre 202022 sulla protezione dei dati di persone che vi hanno partecipato o che vi erano o vi potrebbero essere coinvolte.
4 Se nel caso di un incidente legato alla sicurezza in seno alla Confederazione o presso terzi che collaborano con la Confederazione vengono sottratte e pubblicate in Internet informazioni, possono scaricare e analizzare le informazioni per valutare il grado di coinvolgimento della Confederazione e adottare le misure di protezione necessarie. Non possono trattare dati che non sono rilevanti ai fini della valutazione.
5 Possono applicare queste misure già in presenza di un sospetto concreto.
1 Per la gestione della sicurezza delle informazioni le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 possono utilizzare un sistema d’informazione (applicazione SGSI).
2 Nell’applicazione SGSI possono trattare tutte le informazioni relative alla gestione della sicurezza delle informazioni secondo la presente ordinanza nonché i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 46 capoverso 3.
3 Possono collegare le loro applicazioni SGSI e scambiare tra loro informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza delle informazioni tramite interfacce automatizzate.
1 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni può gestire servizi di modulistica elettronica e collegarli con la sua applicazione SGSI per i seguenti scopi:
2 Con i servizi di modulistica di cui al capoverso 1 possono essere trattati dati personali secondo l’allegato 1. Questi dati possono essere conservati al massimo per dieci anni.
3 Le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 possono gestire servizi di modulistica elettronica per notificare incidenti legati alla sicurezza e lacune in materia di sicurezza e collegarli con la loro applicazione SGSI.
4 Con i servizi di modulistica di cui al capoverso 3 possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 46 capoverso 3, se sono necessari per gestire incidenti legati alla sicurezza e lacune in materia di sicurezza. Immediatamente dopo la loro comunicazione tramite il servizio di modulistica devono essere cancellati. Possono essere salvati temporaneamente per al massimo 24 ore prima dell’invio della notifica.
Il DDPS può dichiarare vincolanti per i Cantoni determinate versioni provviste di data delle istruzioni generali e astratte secondo l’articolo 17 capoverso 3, 21 capoverso 1, 29 capoverso 1 e 34 capoverso 1.
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
1 Le direttive relative alla sicurezza informatica emanate dal Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) e le deroghe da esso autorizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono applicabili per tre anni al massimo dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni o il NCSC decidono in merito a modifiche delle direttive e delle eccezioni autorizzate che sono state emanate dal NCSC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 Le direttive relative alla protezione delle informazioni emanate dalla Conferenza dei segretari generali o dall’organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono applicabili per due anni al massimo dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
4 Le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c devono realizzare il loro SGSI (art. 5) entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
5 I cataloghi di classificazione (art. 17) devono essere realizzati entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
6 Fino al 30 giugno 2025 l’UFCS si occuperà dei compiti e delle competenze del Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni secondo gli articoli 9 capoversi 2 e 3, 11 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 6–8, 15, 27 capoverso 7, 29 capoverso 1 e 31 capoverso 1.
7 Le istruzioni emanate dall’UFCS in applicazione del capoverso 6 valgono al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
(art. 48)
Con i seguenti servizi di modulistica possono essere trattati i dati personali indicati in seguito:
Le indicazioni seguite da un asterisco (*) vengono comunicate all’autorità di sicurezza estera.
Le indicazioni seguite da un asterisco (*) vengono comunicate all’autorità di sicurezza estera.
(art. 50)
I
L’ordinanza del 27 maggio 202024 sui ciber-rischi è abrogata.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...25
24 [RU 2020 2107, 5871 all. n. 1; 2021 132]
25 Le mod. possono essere consultate alla RU 2023 735.
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