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    128.51

    Ordinanza sulla cibersicurezza

    (OCS)

    del 7 marzo 2025 (Stato 1° aprile 2025)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 74c e 84 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 20201 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    i principi e l’elaborazione della Ciberstrategia nazionale (CSN);
    b.
    i compiti dell’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS);
    c.
    lo scambio di informazioni per la protezione dai ciberincidenti e dalle ciberminacce tra l’UFCS e le autorità nonché le organizzazioni;
    d.
    l’obbligo di segnalazione in caso di ciberattacchi.

    Sezione 2: Ciberstrategia nazionale

    Art. 2

    1 La CSN definisce i punti seguenti:

    a.
    il quadro strategico per la prevenzione nell’ambito della cibersicurezza;
    b.
    l’individuazione tempestiva delle ciberminacce;
    c.
    le possibilità di reazione e la resilienza in caso di incidenti;
    d.
    la lotta alla cibercriminalità;
    e.
    la cooperazione internazionale.

    2 L’UFCS elabora la CSN unitamente ai rappresentanti dei Cantoni, del settore economico, della società, dei gestori di infrastrutture critiche, del mondo scientifico, della società, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

    Sezione 3: Compiti dell’UFCS

    Art. 3 Richieste sui titolari

    Per avvisare autorità, organizzazioni e persone interessate nel caso di una ciberminaccia imminente o di un ciberattacco in corso, l’UFCS può richiedere ai gestori dei registri dei nomi di dominio che rientrano nella competenza della Confederazione i dati di contatto dei titolari dei nomi di dominio.

    Art. 4 Analisi tecnica di ciberincidenti e ciberminacce

    1 L’UFCS gestisce un team nazionale di risposta alle emergenze informatiche; quest’ultimo svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    sostegno nella gestione tecnica di ciberincidenti;
    b.
    analisi di questioni tecniche;
    c.
    identificazione e valutazione di ciberminacce.

    2 Per l’analisi dei ciberincidenti e delle ciberminacce, gestisce un’infrastruttura resiliente, indipendente dal resto dell’informatica della Confederazione.

    Art. 5 Priorizzazione della consulenza e del sostegno in caso di ciberattacchi

    1 Se la richiesta di consulenza e sostegno in caso di ciberattacco supera le capacità dell’UFCS, quest’ultimo può stabilire priorità per quanto riguarda la consulenza e il sostegno in relazione ai tempi e all’entità.

    2 A tale riguardo tiene conto della sicurezza e dell’ordine pubblici, del benessere della popolazione e del funzionamento dell’economia.

    Art. 6 Comunicazione delle vulnerabilità

    1 L’UFCS garantisce che le vulnerabilità a livello di hardware e di software siano comunicate in modo coordinato; al riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

    2 Fissa al produttore dell’hardware o del software interessato un termine di 90 giorni per eliminare le vulnerabilità.

    3 Può accorciare questo termine se una vulnerabilità:

    a.
    mette a rischio il corretto funzionamento di infrastrutture critiche;
    b.
    concerne sistemi molto diffusi; o
    c.
    è impiegata per un ciberattacco o può essere sfruttata in modo particolarmente semplice per un ciberattacco.

    4 Può prolungare il termine fissato se l’eliminazione della vulnerabilità si rivela particolarmente complessa.

    5 Può già informare i gestori di infrastrutture critiche prima che le vulnerabilità vengano comunicate o eliminate.

    6 Informa immediatamente l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) delle vulnerabilità rilevate negli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 3 lettera d della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni.

    7 I capoversi 1–4 non si applicano alle vulnerabilità che l’UFCOM constata e segnala all’UFCS nell’ambito dei suoi controlli di vigilanza (art. 3640 dell’ordinanza del 25 novembre 20153 sugli impianti di telecomunicazione).

    Art. 7 Sostegno alle autorità

    L’UFCS fornisce sostegno alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nello sviluppo, nell’attuazione e nella verifica degli standard e delle regolamentazioni in materia di cibersicurezza.

    Sezione 4: Scambio di informazioni

    Art. 8 Sistema di comunicazione per lo scambio sicuro delle informazioni e sistemi d’informazione per lo scambio automatico

    1 Hanno accesso al sistema di comunicazione dell’UFCS per lo scambio sicuro delle informazioni tutti i gestori di infrastrutture critiche assoggettati all’obbligo di segnalazione nonché le organizzazioni con sede in Svizzera e le autorità.

    2 L’UFCS mette a disposizione dei gestori di infrastrutture critiche le informazioni tecniche secondo l’articolo 74 capoverso 2 lettera b LSIn su ciberminacce e ciberincidenti attraverso sistemi di informazione per lo scambio automatico.

    3 L’UFCS è responsabile della sicurezza del sistema di comunicazione come pure dei sistemi d’informazione e della liceità del trattamento dei dati.

    Art. 9 Registrazione

    1 Per utilizzare il sistema di comunicazione le organizzazioni e le autorità devono registrarsi. Devono comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento nei dati registrati.

    2 La registrazione deve contenere almeno i dati seguenti:

    a.
    ragione sociale, nome o designazione nonché indirizzo;
    b.
    persona di contatto.
    Art. 10 Fornitori di servizi

    1 I gestori di infrastrutture critiche possono notificare all’UFCS eventuali fornitori di servizi che forniscono prestazioni nel settore della cibersicurezza per conto di tali gestori e che vogliono partecipare allo scambio di informazioni.

    2 I fornitori di servizi devono registrarsi indicando la ragione sociale o il nome come pure i dati della persona di contatto.

    Art. 11 Trasmissione e utilizzo delle informazioni

    1 In occasione della trasmissione di informazioni le organizzazioni e le autorità registrate stabiliscono a chi l’UFCS può a sua volta trasmettere le informazioni sul sistema di comunicazione per lo scambio sicuro di informazioni, sempreché la trasmissione delle informazioni sia contemplata dalla legge.

    2 L’UFCS decide in merito alla pubblicazione delle informazioni autorizzate.

    3 I destinatari delle informazioni devono garantire la protezione delle informazioni.

    4 I fornitori di servizi registrati di gestori di infrastrutture critiche possono utilizzare le informazioni che ricevono esclusivamente per la protezione delle infrastrutture critiche.

    Sezione 5: Obbligo di segnalazione

    Art. 12 Eccezioni all’obbligo di segnalazione

    1 Le seguenti autorità e organizzazioni sono esentate dall’obbligo di segnalazione alle seguenti condizioni:

    a.
    le scuole universitarie di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera a LSIn: con meno di 2000 studenti;
    b.
    le imprese di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera d LSIn, a condizione che:
    1.
    in qualità di gestori di rete, produttori di energia elettrica, gestori di impianti elettrici di stoccaggio o di fornitori di servizi nell’ambito dell’elettricità secondo l’articolo 5a capoverso 1 e l’allegato 1a dell’ordinanza del 14 marzo 20084 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) non siano tenute a rispettare né il livello di protezione A né il livello di protezione B, o
    2.
    in qualità di esercenti di gasdotti secondo l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20215 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta presentino negli ultimi cinque anni una media di energia trasportata inferiore a 400 GWh all’anno;
    c.
    le imprese ferroviarie come pure le imprese che gestiscono impianti di trasporto a fune, linee filoviarie, autobus e battelli di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera m LSIn, a condizione che:
    1.
    non siano incaricate di assumere compiti sistemici (art. 37 della legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie [Lferr]),
    2.
    siano titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 legge del 20 marzo 20097 sul trasporto di viaggiatori (LTV), ma non forniscono alcuna offerta di trasporto ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (art. 2831c LTV),
    3.
    dispongano di una concessione d’infrastruttura di cui all’articolo 5 Lferr che però non è stata rilasciata poiché sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura (art. 6 cpv. 1 lett. a Lferr);
    d.
    le imprese di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera n LSIn, a condizione che:
    1.
    secondo gli articoli 2 e 4 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2038 oppure secondo l’articolo 2 e l’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/16459, non debbano realizzare alcun sistema di gestione della sicurezza delle informazioni,
    2.
    non debbano applicare le direttive di cui al punto 1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/199810 nel loro programma di sicurezza secondo gli articoli 2, 12, 13 o 14 del regolamento (CE) n. 300/200811;
    e.
    i fornitori e i gestori di servizi di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera t LSIn, a condizione che non forniscano le loro prestazioni in parte o interamente dietro compenso a favore di terzi.

    2 Le autorità e le organizzazioni di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettere g, h, l e p LSIn sono esentate dall’obbligo di segnalazione se nel settore interessato occupano meno di 50 persone e se la loro cifra d’affari annua o il loro totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di franchi.

    4 RS 734.71

    5 RS 746.12

    6 RS 742.101

    7 RS 745.1

    8 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione del 27 ottobre 2022 che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    9 Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione del 14 luglio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    10 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    11 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

    Art. 14 Ciberattacchi da segnalare

    1 Il funzionamento di un’infrastruttura critica è considerato compromesso se:

    a.
    i collaboratori o terzi sono interessati da interruzioni del sistema; o
    b.
    l’organizzazione o l’autorità interessata può mantenere le proprie attività soltanto con l’aiuto di piani d’emergenza.

    2 Vi è una manipolazione o una fuga di informazioni se:

    a.
    informazioni rilevanti per le attività aziendali vengono consultate, modificate o comunicate da persone non autorizzate; o
    b.
    è stata effettuata una segnalazione di violazioni della sicurezza dei dati secondo l’articolo 24 della legge federale del 25 settembre 202012 sulla protezione dei dati.

    3 Un ciberattacco è considerato non identificato per un periodo prolungato se l’incidente si è verificato più di 90 giorni prima.

    4 Un ciberattacco è considerato connesso ai reati di estorsione, minaccia o coazione se suddetti reati sono rivolti contro un’autorità o un’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione oppure contro persone che lavorano per tale autorità o organizzazione assoggettata.

    Art. 15 Contenuto della segnalazione

    1 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 74e capoverso 2 LSIn, la segnalazione deve contenere le seguenti informazioni sul ciberattacco:

    a.
    data e ora in cui è stato rilevato l’attacco;
    b.
    data e ora in cui è stato compiuto l’attacco; e
    c.
    indicazioni sull’aggressore.

    2 Deve inoltre contenere informazioni che indichino se l’attacco era connesso ai reati di estorsione, minaccia o coazione e se è stata sporta una denuncia penale.

    3 Deve contenere le seguenti informazioni sulle ripercussioni del ciberattacco:

    a.
    grado di compromissione della disponibilità, dell’integrità e della confidenzialità delle informazioni; e
    b.
    ripercussioni del ciberattacco sul funzionamento dell’organizzazione o dell’autorità.

    4 Se la segnalazione non viene effettuata tramite il sistema di comunicazione dell’UFCS, deve contenere anche le seguenti informazioni sull’autorità o sull’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione:

    a.
    ragione sociale, nome o designazione nonché indirizzo; e
    b.
    dati di contatto della persona che effettua la segnalazione.
    Art. 16 Termine per registrare la segnalazione

    1 Se entro il termine di segnalazione di 24 ore dopo la scoperta del ciberattacco non sono note tutte le informazioni necessarie, l’UFCS concede all’autorità o all’organizzazione interessata un termine di 14 giorni per completare la segnalazione.

    2 Se entro la scadenza del termine non sono disponibili tutte le informazioni necessarie, l’UFCS chiede all’autorità o all’organizzazione interessata di completarle immediatamente o di confermare che le informazioni non sono disponibili.

    Art. 17 Trasmissione della segnalazione

    1 Se la segnalazione non viene effettuata tramite il sistema di comunicazione dell’UFCS, quest’ultimo informa la persona o le persone di contatto di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b di aver ricevuto la segnalazione e del suo contenuto.

    2 Una o più organizzazioni assoggettate all’obbligo di segnalazione possono decidere di affidare la procedura di segnalazione, singolarmente o collettivamente, a una terza organizzazione.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Allegato

    (Art. 18)

    Modifica di altri atti normativi

    ...13

    13 Le mod. possono essere consultate alla RU 2025 168.

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