Art. 1 Oggetto e scopo
1 La presente legge disciplina:
- a.
- la comunicazione di dati dei passeggeri aerei da parte delle imprese di trasporto aereo svizzere ed estere all’unità nazionale incaricata del trattamento dei dati dei passeggeri aerei (Unità d’informazione sui passeggeri, UIP);
- b.
- il trattamento di dati dei passeggeri aerei ai fini della lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi;
- c.
- l’organizzazione e la gestione dell’UIP.
2 a 4 ...3
3 Entrano in vigore ulteriormente.