152.12 Regolamento del Tribunale penale federale concernente l’archiviazione
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    152.12

    Regolamento del Tribunale penale federale concernente l’archiviazione

    del 17 gennaio 2006 (Stato 1° gennaio 2007)

    Il Tribunale penale federale,

    visti gli articoli 1 capoverso 1 lettera d e 4 capoverso 4 della legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione (LAr),

    adotta il seguente regolamento:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

    (art. 1 LAr)

    1 Il presente regolamento disciplina l’archiviazione dei documenti del Tribunale penale federale e la loro consultazione da parte di terzi.

    2 Per i procedimenti in corso rimangono riservate le disposizioni del diritto processuale.

    3 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni della LAr e l’ordinanza dell’8 settembre 19992 sull’archiviazione.

    Sezione 2: Archiviazione e tutela dei documenti

    Art. 2 Principio

    (art. 2 LAr)

    1 I documenti del Tribunale penale federale che hanno valore archivistico vengono archiviati permanentemente.

    2 Sono destinati all’archiviazione i documenti di valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale per la storia e l’evoluzione del Tribunale.

    Art. 3 Incarti penali

    1 Nei procedimenti in cui il Tribunale decide quale autorità di reclamo o in prima istanza gli atti procedurali sono archiviati permanentemente.

    2 Il presidente del collegio giudicante può, in un caso concreto, aggiungere ulteriori atti al fascicolo.

    Art. 7 Altri atti amministrativi

    Il presidente del Tribunale e il segretario generale decidono nel loro ambito di competenza sulle modalità di archiviazione di altri atti amministrativi.

    Art. 9 Competenze

    1 Il segretario generale è responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’ar­chivio. Emana istruzioni interne in merito.

    2 La cancelleria prepara gli atti destinati all’archiviazione.

    3 Il responsabile della logistica e sicurezza si occupa del deposito adeguato degli atti pronti per l’archiviazione e degli spazi adibiti a tale scopo.

    Sezione 3: Accessibilità e consultazione dell’archivio da parte di terzi

    Art. 10 Termini di protezione

    (art. 9 e 11 LAr)

    1 Vige in linea di principio il termine di protezione di 30 anni previsto dall’articolo 9 LAr.

    2 Gli atti procedurali soggiacciono al termine di protezione più lungo di 50 anni, conformemente all’articolo 11 LAr, salvo che al procedimento abbiano partecipato esclusivamente aziende o istituti di diritto pubblico.

    3 Per gli altri documenti vige il termine di protezione di 50 anni, nella misura in cui contengano dati personali degni di particolare protezione.

    4 Per i verbali delle riunioni della Corte plenaria, della Direzione e delle diverse Corti vige il termine di protezione di 50 anni.

    Art. 11 Calcolo del termine di protezione

    (art. 10 LAr)

    1 Il termine di protezione vale, di regola, per l’insieme degli atti procedurali.

    2 Per il calcolo di tale termine è determinante per gli atti procedurali la data della sentenza, negli altri casi l’anno del documento più recente.

    3 I documenti aggiunti ulteriormente che sono privi d’informazioni rilevanti non contano ai fini del calcolo del termine.

    Art. 12 Proroga del termine di protezione

    (art. 12 LAr)

    1 In singoli casi il termine di protezione può essere prorogato con decisione della Direzione del Tribunale, ove un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si opponga alla consultazione da parte di terzi.

    2 Il segretario generale tiene un elenco accessibile al pubblico degli atti per i quali è stato stabilito un termine di protezione prorogato ai sensi del capoverso 1.

    Art. 13 Consultazione durante il termine di protezione

    (art. 13 LAr)

    1 Nella misura in cui il richiedente dimostri un interesse degno di protezione, la consultazione durante il termine di protezione può essere in particolare accordata se:

    a.
    le persone interessate vi hanno acconsentito;
    b.
    le persone interessate sono decedute da almeno 3 anni;
    c.
    i documenti già erano accessibili al pubblico e non vi sono nuovi motivi che si oppongano alla consultazione; oppure
    d.
    giustificato per un’attività scientifica, salvaguardando lo scopo della protezione.

    2 Allo scopo di proteggere i diritti della personalità, come pure specifici segreti, la consultazione può essere limitata a determinate parti degli atti. Gli atti di cui è ammessa la consultazione possono essere anonimizzati.

    Art. 15 Domanda di consultazione

    1 Per consultare documenti dell’archivio occorre presentare una domanda scritta al segretariato generale.

    2 La domanda deve contenere:

    a.
    le generalità del richiedente;
    b.
    l’indicazione più esatta possibile dei documenti di cui è chiesta la consultazione;
    c.
    se la consultazione è chiesta durante il termine di protezione, il motivo della consultazione.
    Art. 16 Decisione

    1 L’autorizzazione di consultare documenti archiviati è accordata dal segretario generale.

    2 Il diniego o la restrizione della consultazione deve essere motivata. A richiesta è emanata una decisione impugnabile.

    Art. 17 Limitazioni

    1 L’autorizzazione di consultare i documenti non esonera il richiedente dall’obbligo di rispettare nell’utilizzazione delle informazioni la protezione della personalità e di specifici segreti.

    2 Nel singolo caso, la consultazione può essere sottoposta ad altre limitazioni.

    3 Si può esigere che il richiedente dichiari per scritto di aver preso conoscenza delle limitazioni impostegli.

    Sezione 4: Rimedi giuridici, tasse, entrata in vigore

    Art. 184 Ricorso

    Le possibilità di ricorso sono disciplinate dagli articoli 82–89 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TPF del 29 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4457).

    5 RS 173.110

    Art. 19 Tasse

    1 Le prestazioni di base fornite dal Tribunale per permettere la consultazione dei propri atti sono gratuite, sempre che non cagionino oneri straordinari.

    2 I costi di prestazioni ulteriori, come pure della riproduzione di documenti, sono fatturati in base al dispendio di tempo e di materiale.

    3 Per il rimanente è applicabile per analogia l’ordinanza del 24 agosto 19946 sulle tasse amministrative del Tribunale federale.

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