Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
(art. 1 LAr)
1 Il presente regolamento disciplina l’archiviazione dei documenti del Tribunale penale federale e la loro consultazione da parte di terzi.
2 Per i procedimenti in corso rimangono riservate le disposizioni del diritto processuale.
3 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni della LAr e l’ordinanza dell’8 settembre 19992 sull’archiviazione.