152.21 Ordinanza del Tribunale federale relativa all’applicazione della legge sull’archiviazione
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    152.21

    Ordinanza del Tribunale federale relativa all’applicazione della legge sull’archiviazione

    del 27 settembre 1999 (Stato 1° ottobre 1999)

    Il Tribunale federale,

    visto l’articolo 1 capoverso 3 della legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione (LAr),

    ordina:

    Capo primo: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    (art. 1 LAr)

    1 La presente ordinanza disciplina l’archiviazione dei documenti del Tribunale fede­rale e la loro consultazione da parte di terzi.

    2 Per i procedimenti in corso rimangono riservate le disposizioni del diritto proces­suale.

    Capo secondo: Archiviazione e tutela dei documenti

    Art. 2 Principio

    (art. 2 LAr)

    I documenti del Tribunale federale che hanno valore archivistico vengono archiviati e conservati durevolmente.

    Art. 3 Atti di un processo

    1 Nei procedimenti in cui il Tribunale federale decide quale istanza di ricorso, sono conservati durevolmente:

    a.
    gli allegati scritti;
    b.
    la sentenza impugnata;
    c.
    la corrispondenza intercorsa nel quadro della procedura dinanzi al Tribunale federale;
    d.
    il rapporto;
    e.
    il progetto di sentenza;
    f.
    le opinioni relative alla causa espresse per iscritto dai membri e dal cancel­liere (proposte e osservazioni figuranti sul foglio di circolazione o in docu­menti separati);
    g.
    i decreti e le decisioni;
    h.
    la sentenza;
    i.
    i documenti concernenti gli scambi di pareri;

    2 Gli altri atti del processo vengono rinviati dopo la conclusione del procedimento a coloro che li hanno trasmessi.

    3 Nei procedimenti in cui il Tribunale federale decide in prima istanza, tutti gli atti processuali sono conservati durevolmente, in quanto non siano rinviati alle parti.

    4 Il presidente della corte, della camera o di altro collegio giudicante possono, in un caso concreto, aggiungere atti ulteriori al fascicolo.

    Art. 4 Altri documenti

    1 Gli atti amministrativi sono archiviati durevolmente nella misura in cui siano di valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale per la storia e l’evoluzione del Tribunale federale o in generale.

    2 Gli altri atti amministrativi vengono conservati in forma appropriata finché siano suscettibili di essere utilizzati ulteriormente. Rimangono riservate le disposizioni di legge speciali concernenti singole categorie di atti.

    3 Le osservazioni chieste dal Tribunale federale sono conservate durevolmente.

    Art. 5 Archivio del Tribunale federale

    1 L’archivista provvede perché i documenti archiviati siano conservati e resi accessi­bili in modo sicuro e adeguato. Egli può prestare il proprio concorso nell’utilizza­zione di determinati gruppi di atti.

    2 Lo stesso compito incombe alla Segreteria generale per i documenti conservati nel proprio archivio.

    Capo terzo: Accessibilità degli archivi

    Sezione 1: Generalità

    Art. 6 Termini di protezione

    (art. 9 e 11 LAr)

    1 Vige in linea di principio il termine di protezione di 30 anni previsto dall’articolo 9 della legge sull’archiviazione.

    2 Gli atti di un processo soggiacciono al termine di protezione più lungo, di 50 anni, ai sensi dell’articolo 11 della legge sull’archiviazione, salvo che abbiano partecipato al procedimento esclusivamente enti o corporazioni di diritto pubblico.

    3 Per gli altri documenti vige il termine di protezione di 50 anni, nella misura in cui contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.

    4 Per i verbali d’udienza della Corte plenaria o degli organi direttivi del Tribunale federale vige il termine di protezione di 50 anni.

    Art. 7 Prolungamento del termine di protezione

    (art. 12 LAr)

    1 Il termine di protezione di 30 o di 50 anni può in un caso particolare essere pro­lungato per una durata limitata ove un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si opponga alla consultazione da parte di terzi.

    2 La Segreteria generale tiene un elenco accessibile al pubblico degli atti per i quali è stato stabilito un termine di protezione prolungato ai sensi di questa disposizione.

    Art. 8 Consultazione durante il termine di protezione

    (art. 13 LAr)

    1 La consultazione durante il termine di protezione può essere, in particolare, accor­data quando:

    a.
    esista l’accordo delle persone interessate;
    b.
    le persone interessate siano decedute da almeno tre anni;
    c.
    i documenti già erano accessibili al pubblico, con riserva di nuovi motivi che si oppongano alla consultazione.

    2 Allo scopo di proteggere i diritti della personalità, come pure specifici segreti, la consultazione può essere limitata a determinate parti degli atti. Gli atti di cui sia ammessa la consultazione possono essere anonimizzati.

    Art. 9 Calcolo del termine di protezione

    (art. 10 LAr)

    1 Il termine di protezione vale, di regola, per un intero fascicolo o per un’intera pra­tica.

    2 Per il calcolo del termine di protezione è determinante per i fascicoli processuali la data della sentenza, negli altri casi l’anno del documento più recente.

    3 I documenti aggiunti ulteriormente che sono privi d’informazioni rilevanti non contano ai fini del calcolo del termine.

    Art. 10 Mezzi di ricerca

    1 È libero l’accesso ai mezzi di ricerca che permettono di accedere ai documenti archiviati.

    2 Essi possono essere pubblicati. Sono riservate le disposizioni sulla protezione della personalità.

    Sezione 2: Consultazione

    Art. 11 Principio

    1 Dopo la scadenza del termine di protezione, ognuno ha diritto di consultare i documenti contenuti nell’archivio del Tribunale federale.

    2 Il diritto di consultare tali documenti comprende:

    a.
    la consultazione dei mezzi di ricerca;
    b.
    la consultazione dei documenti:
    c.
    le annotazioni di proprio pugno;
    d.
    la riproduzione fotografica, fotomeccanica o digitale di singoli documenti, con riserva delle limitazioni intese a garantire la loro conservazione.

    3 Di regola, i documenti dell’archivio devono rimanere durante la consultazione nell’edificio del Tribunale federale.

    Art. 12 Domanda di consultazione

    1 Per consultare documenti dell’archivio occorre presentare una domanda scritta al Tribunale federale.

    2 La domanda deve contenere:

    a.
    le generalità del richiedente ;
    b.
    l’indicazione più esatta possibile dei documenti di cui è chiesta la consulta­zione;
    c.
    laddove la consultazione sia chiesta durante il termine di protezione, il mo­tivo della consultazione.

    3 Trattandosi di una domanda presentata dopo la scadenza del termine di protezione, il richiedente può essere invitato a motivare la sua domanda ove sia prospettabile un prolungamento del termine di protezione in un caso particolare (art. 7).

    Art. 13 Decisione

    1 L’autorizzazione di consultare documenti archiviati è accordata dal Segretario generale.

    2 Il diniego o la restrizione della consultazione deve essere motivata. A richiesta è emanata una decisione impugnabile.

    Art. 14 Oneri

    (art. 13 LAr)

    1 La consultazione può essere sottoposta a restrizioni od a oneri.

    2 L’autorizzazione di consultare i documenti non esonera il richiedente dall’obbligo di rispettare nell’utilizzazione delle informazioni la protezione della personalità come pure specifici segreti.

    3 Il richiedente può essere invitato a dichiarare per iscritto di aver preso conoscenza degli oneri impostigli.

    Art. 15 Tasse

    (art. 9 LAr)

    1 Le prestazioni di base fornite dal Tribunale federale per permettere la consulta­zione dei propri atti, come pure per reperire i documenti archiviati e garantire lo svolgimento della consultazione nel proprio edificio, sono gratuite, nella misura in cui siano compatibili con i criteri di un’amministrazione razionale.

    2 I costi di prestazioni ulteriori, come pure della riproduzione di documenti, sono fatturati in base al dispendio di tempo e di materiale.

    3 Sono applicabili le tariffe determinate dall’ordinanza del 24 agosto 19942 sulle tasse amministrative del Tribunale federale.

    2 [RU 1994 2157, 1999 3009 art. 17 n. 2. RU 2006 5669 art. 13 n. 1]. Vedi ora: R del 31 mar. 2006 sulle tasse amministrative del Tribunale federale (RS 173.110.210.2).

    Sezione 3: Protezione giuridica

    Art. 16

    1 Contro il diniego o la restrizione della consultazione può essere proposto ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso del Tribunale federale; la decisione di quest’ul­tima è definitiva.

    2 La procedura ha luogo secondo le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa3.

    Capo quarto: Disposizioni finali

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