1 Nei procedimenti in cui il Tribunale federale decide quale istanza di ricorso, sono conservati durevolmente:
a.
gli allegati scritti;
b.
la sentenza impugnata;
c.
la corrispondenza intercorsa nel quadro della procedura dinanzi al Tribunale federale;
d.
il rapporto;
e.
il progetto di sentenza;
f.
le opinioni relative alla causa espresse per iscritto dai membri e dal cancelliere (proposte e osservazioni figuranti sul foglio di circolazione o in documenti separati);
g.
i decreti e le decisioni;
h.
la sentenza;
i.
i documenti concernenti gli scambi di pareri;
2 Gli altri atti del processo vengono rinviati dopo la conclusione del procedimento a coloro che li hanno trasmessi.
3 Nei procedimenti in cui il Tribunale federale decide in prima istanza, tutti gli atti processuali sono conservati durevolmente, in quanto non siano rinviati alle parti.
4 Il presidente della corte, della camera o di altro collegio giudicante possono, in un caso concreto, aggiungere atti ulteriori al fascicolo.
1 Gli atti amministrativi sono archiviati durevolmente nella misura in cui siano di valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale per la storia e l’evoluzione del Tribunale federale o in generale.
2 Gli altri atti amministrativi vengono conservati in forma appropriata finché siano suscettibili di essere utilizzati ulteriormente. Rimangono riservate le disposizioni di legge speciali concernenti singole categorie di atti.
3 Le osservazioni chieste dal Tribunale federale sono conservate durevolmente.
1 L’archivista provvede perché i documenti archiviati siano conservati e resi accessibili in modo sicuro e adeguato. Egli può prestare il proprio concorso nell’utilizzazione di determinati gruppi di atti.
2 Lo stesso compito incombe alla Segreteria generale per i documenti conservati nel proprio archivio.
1 Vige in linea di principio il termine di protezione di 30 anni previsto dall’articolo 9 della legge sull’archiviazione.
2 Gli atti di un processo soggiacciono al termine di protezione più lungo, di 50 anni, ai sensi dell’articolo 11 della legge sull’archiviazione, salvo che abbiano partecipato al procedimento esclusivamente enti o corporazioni di diritto pubblico.
3 Per gli altri documenti vige il termine di protezione di 50 anni, nella misura in cui contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.
4 Per i verbali d’udienza della Corte plenaria o degli organi direttivi del Tribunale federale vige il termine di protezione di 50 anni.
1 Il termine di protezione di 30 o di 50 anni può in un caso particolare essere prolungato per una durata limitata ove un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si opponga alla consultazione da parte di terzi.
2 La Segreteria generale tiene un elenco accessibile al pubblico degli atti per i quali è stato stabilito un termine di protezione prolungato ai sensi di questa disposizione.
1 La consultazione durante il termine di protezione può essere, in particolare, accordata quando:
a.
esista l’accordo delle persone interessate;
b.
le persone interessate siano decedute da almeno tre anni;
c.
i documenti già erano accessibili al pubblico, con riserva di nuovi motivi che si oppongano alla consultazione.
2 Allo scopo di proteggere i diritti della personalità, come pure specifici segreti, la consultazione può essere limitata a determinate parti degli atti. Gli atti di cui sia ammessa la consultazione possono essere anonimizzati.
1 Il termine di protezione vale, di regola, per un intero fascicolo o per un’intera pratica.
2 Per il calcolo del termine di protezione è determinante per i fascicoli processuali la data della sentenza, negli altri casi l’anno del documento più recente.
3 I documenti aggiunti ulteriormente che sono privi d’informazioni rilevanti non contano ai fini del calcolo del termine.
1 Per consultare documenti dell’archivio occorre presentare una domanda scritta al Tribunale federale.
2 La domanda deve contenere:
a.
le generalità del richiedente ;
b.
l’indicazione più esatta possibile dei documenti di cui è chiesta la consultazione;
c.
laddove la consultazione sia chiesta durante il termine di protezione, il motivo della consultazione.
3 Trattandosi di una domanda presentata dopo la scadenza del termine di protezione, il richiedente può essere invitato a motivare la sua domanda ove sia prospettabile un prolungamento del termine di protezione in un caso particolare (art. 7).
1 La consultazione può essere sottoposta a restrizioni od a oneri.
2 L’autorizzazione di consultare i documenti non esonera il richiedente dall’obbligo di rispettare nell’utilizzazione delle informazioni la protezione della personalità come pure specifici segreti.
3 Il richiedente può essere invitato a dichiarare per iscritto di aver preso conoscenza degli oneri impostigli.
1 Le prestazioni di base fornite dal Tribunale federale per permettere la consultazione dei propri atti, come pure per reperire i documenti archiviati e garantire lo svolgimento della consultazione nel proprio edificio, sono gratuite, nella misura in cui siano compatibili con i criteri di un’amministrazione razionale.
2 I costi di prestazioni ulteriori, come pure della riproduzione di documenti, sono fatturati in base al dispendio di tempo e di materiale.
3 Sono applicabili le tariffe determinate dall’ordinanza del 24 agosto 19942 sulle tasse amministrative del Tribunale federale.
1 Contro il diniego o la restrizione della consultazione può essere proposto ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso del Tribunale federale; la decisione di quest’ultima è definitiva.
2 La procedura ha luogo secondo le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa3.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.
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