La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. A tal fine contribuisce all’informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.
alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa;
c.
ai Servizi del Parlamento.
2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4
3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione altre unità dell’amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale, se:
a.
è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati;
b.
l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure
c.
i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.
4 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,
4.
procedure internazionali di composizione delle controversie,
5.
procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché
6.
procedimenti arbitrali;
b.
al diritto di una parte di consultare gli atti nell’ambito di una procedura amministrativa di prima istanza.
2 L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati (LPD).
1 Per documento ufficiale si intende ogni informazione:
a.
registrata su un supporto qualsiasi;
b.
in possesso dell’autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e
c.
concernente l’adempimento di un compito pubblico.
2 Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.
1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.
2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d’autore.
3 Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.
1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:
a.
ledere in modo considerevole la libera formazione dell’opinione e della volontà di un’autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un’autorità giudiziaria;
b.
perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;
c.
compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d.
compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
e.
compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
f.
compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
g.
comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari;
h.
far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto.
2 Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso.
1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.
2 I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.
3 Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.
4 L’accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.
5 L’accesso ai rapporti di valutazione dell’efficienza dell’Amministrazione federale e dell’efficacia delle sue misure è garantito.
1 I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.
2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l’articolo 19 LPD6. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.
1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all’autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.
2 Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l’accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all’estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.
3 La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.
4 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:
a.
tiene conto dei bisogni particolari dei media;
b.
può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti;
c.
può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.
1 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.
2 L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.
1 L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.
2 Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.
3 Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.
4 L’autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L’informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell’accesso devono avvenire per scritto.
1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:
a.
il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
b.
sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine; o
c.
che è stata consultata secondo l’articolo 11, se l’autorità intende accordare l’accesso contro la sua volontà.
2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.
3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.
Se la mediazione non ha successo, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all’attenzione dei partecipanti alla procedura.
1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l’emanazione di una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.
2 Per il resto l’autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:
a.
intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;
b.
intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.
3 La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.
1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
2 Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio.
8 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
1 L’accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto al versamento di un emolumento.9
2 Non vengono riscossi emolumenti per:
a.
le domande il cui trattamento richiede poco lavoro;
b.
la procedura di mediazione (art. 13); e
c.
la procedura di decisione (art. 15).
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.
4 Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.
Secondo la presente legge, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), di cui all’articolo 26 LPD10, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:
a.
dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14);
b.
d’ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;
c.
si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza.
1 L’Incaricato valuta l’applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all’attenzione del Consiglio federale.
2 Un primo rapporto sui costi provocati dall’esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.
1 Nell’ambito della procedura di mediazione, l’Incaricato ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio.
2 L’Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d’ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.
12 Le mod. possono essere consultate alla RU2006 2319.
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