Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza stabilisce:
- a.
- i principi che devono essere seguiti nelle procedure di prima istanza del diritto federale dell’economia;
- b.
- i limiti di tempo entro cui deve essere evasa una domanda in una procedura di prima istanza del diritto federale dell’economia.
2 Una procedura è del diritto dell’economia ai sensi della presente ordinanza quando, in relazione a un’attività a scopo di lucro di un richiedente, un’autorità:
- a.
- gli dà la sua approvazione;
- b.
- gli accorda diritti particolari di natura economica;
- c.
- lo dispensa dall’osservanza di determinate normative statali.
3 Le disposizioni previste da altri atti normativi del diritto federale relative al rispetto dei termini da parte delle autorità federali prevalgono su quelle della presente ordinanza.
4 Gli articoli 2 capoverso 1 lettera b e 4 della presente ordinanza non sono applicabili alle procedure dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.