Art. 1 Organizzazione
1 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)4 è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.
2 L’IPI è autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una contabilità propria.
3 L’IPI è gestito in base a principi economico-aziendali.
4 Nuova espr. giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.