Art. 1 Nomina degli organi
(art. 3 LIPI)
1 Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente del Consiglio d’Istituto secondo l’articolo 8j capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. La durata del mandato è di quattro anni; la rielezione è possibile per un massimo di due ulteriori mandati. Il Consiglio federale può revocare il mandato dei membri del Consiglio d’Istituto per motivi gravi.3
2 L’organo di revisione è nominato per un periodo indeterminato. Può essere revocato in qualsiasi momento.
3 Il direttore è nominato per un periodo indeterminato. Può essere revocato in qualsiasi momento; sono salve le convenzioni di diritto del lavoro con l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)4.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3867).
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.