172.010.422 OCNAT
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    172.010.422

    Ordinanza sul Comitato nazionale contro il terrorismo

    (OCNAT)

    del 23 novembre 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 55 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina l’intervento, i compiti e l’organizzazione del Comitato nazionale contro il terrorismo (CNAT) e del suo organo consultivo.

    Art. 2 Compiti

    1 Il CNAT è l’organo di coordinamento politico per la gestione di situazioni di terrorismo.

    2 Il CNAT effettua una valutazione politica della situazione e su tali basi coordina la procedura e la comunicazione della Confederazione e dei Cantoni a livello politico.

    Art. 3 Intervento

    1 Il CNAT interviene in situazioni di terrorismo che, per via della loro rilevanza nazionale o internazionale, richiedono un coordinamento politico tra la Confederazione e i Cantoni.

    2 Una situazione di terrorismo sussiste allorquando hanno avuto luogo attività terroristiche o vi sono indizi secondo cui hanno luogo attività terroristiche.

    3 Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l’ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore.

    Art. 4 Composizione

    1 Il CNAT si compone:

    a.
    del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
    b.
    del cancelliere della Confederazione;
    c.
    del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) se la situazione di terrorismo presenta una dimensione di politica estera oppure riguarda gli interessi della Svizzera all’estero o i compiti di protezione consolare;
    d.
    di rappresentanti delle conferenze cantonali secondo la Convenzione di cui all’articolo 10.

    2 A seconda del tipo di evento, il presidente può integrare nel CNAT ulteriori rappresentanti governativi della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.

    3 Con il consenso del presidente, il CNAT può ricorrere alla consulenza di esperti.

    4 Se necessario, il presidente può invitare membri dell’organo consultivo a partecipare a riunioni del CNAT.

    Art. 5 Organizzazione

    1 Il capo del DFGP dirige il CNAT in qualità di presidente.

    2 In presenza di una situazione di terrorismo, convoca il CNAT di propria iniziativa o su richiesta di un membro.

    3 La Segreteria generale del DFGP assicura la prontezza d’intervento.

    Art. 6 Organo consultivo: compiti

    1 Il CNAT può avvalersi del sostegno di un organo consultivo.

    2 L’organo consultivo ha il compito di raccogliere e analizzare le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti del CNAT e di preparare le decisioni.

    3 Può formulare raccomandazioni e presentare proposte al CNAT.

    Art. 8 Organo consultivo: composizione

    1 Il presidente del CNAT decide, su proposta del direttore di fedpol, in merito alla composizione dell’organo consultivo.

    2 L’organo consultivo può comporsi dei membri seguenti:

    a.
    il direttore di fedpol;
    b.
    il segretario di Stato del DFAE;
    c.
    il direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione;
    d.
    il direttore dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini;
    e.
    il procuratore generale della Confederazione.

    3 I rappresentanti dei Cantoni in seno all’organo consultivo sono definiti dalla Convenzione di cui all’articolo 10.

    4 A seconda del tipo di evento, l’organo consultivo può essere integrato con ulteriori rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Il presidente del CNAT decide in merito su proposta del direttore di fedpol.

    5 Con il consenso del direttore di fedpol, l’organo consultivo può ricorrere alla consulenza di esperti.

    Art. 9 Organo consultivo: organizzazione

    1 Il direttore di fedpol dirige l’organo consultivo.

    2 Convoca l’organo consultivo.

    3 Se necessario, l’organo consultivo collabora con altri organi e stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni ed esteri.

    4 Fedpol assicura la prontezza d’intervento.

    Allegato

    (art. 11)

    Modifica di un altro atto normativo

    ...2

    2 La mod. può essere consultata alla RU 2022 765.

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