Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’intervento, i compiti e l’organizzazione del Comitato nazionale contro il terrorismo (CNAT) e del suo organo consultivo.
172.010.422
del 23 novembre 2022 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 55 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
La presente ordinanza disciplina l’intervento, i compiti e l’organizzazione del Comitato nazionale contro il terrorismo (CNAT) e del suo organo consultivo.
1 Il CNAT è l’organo di coordinamento politico per la gestione di situazioni di terrorismo.
2 Il CNAT effettua una valutazione politica della situazione e su tali basi coordina la procedura e la comunicazione della Confederazione e dei Cantoni a livello politico.
1 Il CNAT interviene in situazioni di terrorismo che, per via della loro rilevanza nazionale o internazionale, richiedono un coordinamento politico tra la Confederazione e i Cantoni.
2 Una situazione di terrorismo sussiste allorquando hanno avuto luogo attività terroristiche o vi sono indizi secondo cui hanno luogo attività terroristiche.
3 Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l’ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore.
1 Il CNAT si compone:
2 A seconda del tipo di evento, il presidente può integrare nel CNAT ulteriori rappresentanti governativi della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.
3 Con il consenso del presidente, il CNAT può ricorrere alla consulenza di esperti.
4 Se necessario, il presidente può invitare membri dell’organo consultivo a partecipare a riunioni del CNAT.
1 Il capo del DFGP dirige il CNAT in qualità di presidente.
2 In presenza di una situazione di terrorismo, convoca il CNAT di propria iniziativa o su richiesta di un membro.
3 La Segreteria generale del DFGP assicura la prontezza d’intervento.
1 Il CNAT può avvalersi del sostegno di un organo consultivo.
2 L’organo consultivo ha il compito di raccogliere e analizzare le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti del CNAT e di preparare le decisioni.
3 Può formulare raccomandazioni e presentare proposte al CNAT.
Il presidente del CNAT decide, su proposta del direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), in merito all’istituzione dell’organo consultivo.
1 Il presidente del CNAT decide, su proposta del direttore di fedpol, in merito alla composizione dell’organo consultivo.
2 L’organo consultivo può comporsi dei membri seguenti:
3 I rappresentanti dei Cantoni in seno all’organo consultivo sono definiti dalla Convenzione di cui all’articolo 10.
4 A seconda del tipo di evento, l’organo consultivo può essere integrato con ulteriori rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Il presidente del CNAT decide in merito su proposta del direttore di fedpol.
5 Con il consenso del direttore di fedpol, l’organo consultivo può ricorrere alla consulenza di esperti.
1 Il direttore di fedpol dirige l’organo consultivo.
2 Convoca l’organo consultivo.
3 Se necessario, l’organo consultivo collabora con altri organi e stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni ed esteri.
4 Fedpol assicura la prontezza d’intervento.
Il DFGP e i Cantoni disciplinano la collaborazione in seno al CNAT e al suo organo consultivo all’interno di una Convenzione.
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
(art. 11)
...2
2 La mod. può essere consultata alla RU 2022 765.
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