Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
- alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA);
- b.
- alle autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 20203 sulla trasformazione digitale e l’informatica (OTDI) che s’impegnano a rispettarla.4
2 I dipartimenti e la Cancelleria federale possono prevedere in un’ordinanza di assoggettare alle prescrizioni della presente ordinanza le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata che sono loro attribuite conformemente all’articolo 7a OLOGA, se tali unità non sono autorizzate ad archiviare i loro affari in maniera autonoma.
3 Le disposizioni della presente ordinanza sulle competenze in seno all’Amministrazione federale (sezione 4) si applicano soltanto se è in uso il sistema di gestione degli affari fornito dal servizio standard delle TIC GEVER (sistema GEVER standardizzato).
4 La presente ordinanza non si applica ai sistemi per i quali la legislazione prevede deroghe.
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).