Art. 13 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’attuazione dei provvedimenti previsti nell’ambito dei crediti d’impegno per il finanziamento, nei Paesi in sviluppo, di programmi e progetti ecologici di importanza globale. Essa stabilisce segnatamente le competenze decisionali e finanziarie in quanto non disciplinate in altri atti normativi.
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).