172.018 Ordinanza sull’attuazione di programmi e progetti ecologici d’importanza globale nei Paesi in sviluppo
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    172.018

    Ordinanza sull’attuazione di programmi e progetti ecologici d’importanza globale nei Paesi in sviluppo

    del 14 agosto 1991 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 102 numero 5 della Cost.tuzione federale1; visto l’articolo 61 capoverso 2 della legge sull’organizzazione dell’amministrazione2,

    ordina:

    1 [CS 1 3]. Vedi ora l’art. 182 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

    2 [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510 581 appendice n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010).

    Art. 13 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina l’attuazione dei provvedimenti previsti nell’ambito dei crediti d’impegno per il finanziamento, nei Paesi in sviluppo, di programmi e progetti ecologici di importanza globale. Essa stabilisce segnatamente le competenze decisionali e finanziarie in quanto non disciplinate in altri atti normativi.

    3 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).

    Art. 2 Competenze dei singoli servizi federali

    1 I servizi federali competenti per la pianificazione e l’attuazione dei provvedimenti sono:

    a.
    la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario (DSA) per le azioni bilaterali e multibilaterali, compresi i contributi a programmi coordi­nati sul piano internazionale, ma delimitati regionalmente, nonché per provve­dimenti a favore della partecipazione dei Paesi in sviluppo a conferenze inter­nazionali e ne­goziati per convenzioni internazionali.
    b.
    L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) per con­tributi a fondi multilaterali, compresa la facilitazione globale per l’ambiente della Banca mondiale.

    2 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco)4 è competente per i negoziati con­cernenti contributi a fondi della Banca mondiale e delle banche regionali di sviluppo nel campo globale ambientale.

    4 Nuova denominazione giusta l’art. 21 n. 1 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 3 Collaborazione tra i diversi servizi federali

    1 Per i contributi a fondi multilaterali, giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’UFAFP agisce d’intesa con la Direzione delle organizzazioni internazionali (DOI).

    2 Per le decisioni concernenti il finanziamento dei provvedimenti è necessario il con­senso dei seguenti servizi federali:

    a.
    l’UFAFP e la DOI per provvedimenti giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera a;
    b.
    la DSA per azioni giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera b;
    c.
    il Seco per provvedimenti di politica economica e commerciale, nonché per la partecipazione a programmi e fondi della Banca mondiale e di banche regionali di sviluppo.

    3 Il Seco conduce i negoziati con la Banca mondiale e le banche regionali di svi­luppo giusta l’articolo 2 capoverso 2, d’intesa con l’UFAFP, la DOI e la DSA.

    Art. 4 Concezione globale

    La concezione globale del contributo svizzero alla collaborazione internazionale con i Paesi in sviluppo nel campo dei problemi ecologici globali è compito comune della DOI, della DSA, dell’UFSFP e del Seco, nonché dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF). Il coordinamento per lo svolgimento dei compiti della conce­zione globale è assicurato a turni di un anno dalla DOI e dall’UFAFP.

    Art. 5 Integrazione nel preventivo, amministrazione e controllo dei mezzi finanziari

    1 I crediti annui destinati al finanziamento dei provvedimenti bilaterali e multibilate­rali sono integrati nel preventivo della DSA e quelli destinati a contributi a fondi multilaterali in quello dell’UFAFP.

    2 Ogni ufficio federale competente esegue esso stesso i controlli delle quote del credito d’impegno che gli sono assegnate.5

    3 La DSA elabora semestralmente un compendio consolidato degli impegni e delle spese per la totalità del credito d’impegno. L’UFAFP fornisce all’uopo i dati necessari sui mezzi finanziari da esso amministrati.6

    5 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).

    6 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).

    Art. 6 Competenze finanziarie

    1 Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo supera i 20 milioni di franchi.7

    2 Il Dipartimento preposto all’Ufficio federale competente decide, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, circa i provvedimenti compresi tra i 5 milioni e i 20 milioni di franchi.8

    3 L’Ufficio federale competente decide circa i provvedimenti il cui costo è inferiore ai 5 milioni di franchi.9

    4 Sono fatte salve le competenze degli altri servizi federali conformemente all’arti­colo 3.

    7 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle com­petenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

    8 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle com­petenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

    9 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle com­petenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

    Art. 7 Sorpassi di spesa

    I dipartimenti o i servizi federali competenti possono decidere, nell’ambito delle loro attribuzioni finanziarie, spese supplementari se il costo dell’esecuzione dei provvedi­menti decisi non supera di più di un quarto la quota prevista.

    Art. 8 Modificazioni

    I servizi federali competenti possono, in caso di bisogno, modificare un provvedi­mento se non ne risulta un sorpasso di spesa.

    Art. 10 Autorizzazione

    I capi di dipartimento o direttori competenti sono abilitati, nel quadro delle loro competenze finanziarie, ad autorizzare le spese necessarie in nome del Consiglio federale.

    Art. 11 Esecuzione

    1 I servizi federali competenti possono affidare l’esecuzione dei provvedimenti ad altri servizi o a compartecipanti esterni all’amministrazione federale.

    2 I servizi federali competenti possono concludere accordi di diritto privato o pub­blico per l’esecuzione di provvedimenti, fatto salvo lo stanziamento dei crediti necessari.

    3 ...10

    10 Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).

    Art. 12 Controllo dell’utilizzazione dei mezzi finanziari

    1 I servizi federali competenti controllano l’utilizzazione dei fondi.

    2 Onde giustificare l’utilizzazione dei fondi, se necessario questi servizi federali ema­nano, in collaborazione con l’Ufficio federale delle finanze, linee direttive specifi­che.

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