172.041.0Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa
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172.041.0
Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa
del 10 settembre 1969 (Stato 29 gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa («legge»),3
1 Gli sborsi dell’autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e altre spese inerenti all’assunzione delle prove.
2 Sono reputate redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale.
3 Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell’autorità di ricorso e, salvo disposizione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi consultivi ufficiali sono addossati all’autorità di ricorso.
Le spese processuali possono, conformemente all’articolo 63 capoverso 1 della legge, essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del patrocinio gratuito previsto nell’articolo 65 della legge qualora:8
1 Se una causa diviene priva d’oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa.
2 Se una causa diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
10Introdotto dal n. 2 dell’all. n. 3 dell’O del 3 feb. 1993 concernente l’organizzazione e la proedura delle commisioni federali di ricorso e di arbitrato (RU 1993 879). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
1 L’anticipazione delle spese processuali è esigibile soltanto nei casi previsti nell’articolo 63 capoverso 4 della legge o qualora questa disposizione non possa applicarsi in quelli previsti nell’articolo 33 capoverso 2.
2 Sono reputati relativamente elevati a tenore dell’articolo 33 capoverso 2 della legge suddetta gli sborsi superiori a franchi 250.
3 L’autorità di ricorso, nel dispositivo della decisione, computa l’anticipazione con le spese processuali corrispondenti e rimborsa l’avanzo eventuale.
1 Nel dispositivo della decisione di ricorso le spese processuali delle autorità amministrative federali inferiori sono aggiunte a quelle dell’autorità di ricorso.
2 L’autorità di ricorso riscuote in una con le sue spese processuali quelle delle autorità inferiori e accredita proporzionalmente quest’ultime delle spese processuali corrispondenti.
3 Ove l’autorità di ricorso restringa o dispensi dal pagare le proprie spese processuali giusta l’articolo 63 capoverso 1 della legge, essa restringe o condona del pari anche le spese processuali delle autorità inferiori.
Salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti nel dispositivo sulla decisione, le spese processuali addossate congiuntamente a più parti sono garantite solidalmente da quest’ultime per aliquote uguali.
1 La parte che muove una pretesa di spese ripetibili sottopone all’autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l’autorità di ricorso fissa d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili.
2 Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 200611 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.12
Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 200616 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudiziaria.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
Ai ricorsi interposti contro una decisione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 a 9, a quelli per denegata o ritardata giustizia gli articoli 1 a 5; gli stessi articoli sono applicabili alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà.
17Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053).
1 Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 sono applicabili per analogia alla revisione di una decisione di ricorso.
2 La parte che ha pagato le spese processuali addossatele nella decisione del ricorso ha diritto alla loro restituzione ove l’autorità di ricorso riveda la decisione a suo vantaggio.
3 Se la parte vince solo parzialmente, l’importo rimborsabile è ridotto in proporzione ed è iscritto nel dispositivo della decisione del ricorso.
Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 si applicano per analogia alle decisioni sulle opposizioni e a quelle delle commissioni arbitrali, compresi i tribunali arbitrali, prese in virtù di contratti di diritto pubblico, in quanto il diritto federale preveda le corrispondenti spese processuali, quelle ripetibili o il patrocinio gratuito.
18 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3845). Abrogato dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari importanti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario;
se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti;
c.
l’anticipazione e il rimborso degli sborsi conseguenti all’assunzione delle prove; gli articoli 4, 5 capoversi 2 e 3 e l’articolo 7 sono applicabili per analogia.
3 L’esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.
19Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978 , in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053).
20Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
1 La tassa per la riproduzione di atti scritti è di:
a.
20 centesimi a pagina fotocopiata formato A4 o A3;
b.
2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopiata da fogli rilegati o da formati speciali.
2 Se alla parte è addossata una tassa di decisione giusta l’articolo 1 o una tassa di giustizia giusta l’articolo 13 capoverso 2, le tasse di riproduzione per fotocopia di cui al capoverso 1 lettera a sono incluse nella rispettiva tassa.
3 La tassa per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 18 giugno 201023 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi è di 20 franchi.24
22Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
24 Introdotto dall’art. 14 dell’O del 18 giu. 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3031).
La tassa per l’esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all’articolo 16.
25Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
La tassa per una legalizzazione o un’attestazione è di franchi 20. Se l’attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l’articolo 13.
28Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 29 ott. 2008 sull’organizzazione della Cancelleria federale, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5153).
Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200431 sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
1 All’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 196633 concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell’Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capoverso 1, e 21.
2 La disposizione dell’articolo 158 del decreto dell’Assemblea federale del 30 marzo 194934 concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero rimane provvisoriamente in vigore.
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