Art. 1 Ordinanza
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte dell’Amministrazione federale per:
- a.
- l’acquisto di pubblicazioni stampate ed elettroniche (pubblicazioni) della Confederazione;
- b.
- la cessione di diritti di utilizzazione su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore;
- c.
- prestazioni di pubblicazione specifiche, quali la creazione di formati supplementari.
2 Sono fatte salve le normative di diritto speciale in materia di emolumenti.