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    172.041.15

    Ordinanza del DFI sugli emolumenti dell’Archivio federale

    (Ordinanza sugli emolumenti ARF)

    del 1° dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2008)

    Il Dipartimento federale dell’interno,

    visto l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza dell’8 settembre 19991 sull’archivia­zione,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni dell’Archivio federale.

    Art. 2 Principi

    1 I servizi di base dell’Archivio federale secondo l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordi­nanza dell’8 settembre 1999 sull’archiviazione sono gratuiti, sempre che siano necessari a un’utilizzazione appropriata degli archivi.

    2 Le ulteriori prestazioni sottostanno all’obbligo di pagare un emolumento. Gli emolumenti sono calcolati secondo il principio della copertura dei costi e il prin­ci­pio dell’equivalenza, tenendo conto delle spese di materiale, delle spese dirette di personale e di altre spese.

    3 L’Archivio federale fornisce ulteriori prestazioni solo nella misura del possibile e se questo non pregiudica l’adempimento dei compiti principali.

    Art. 3 Riduzione o condono di emolumenti

    L’Archivio federale può ridurre o condonare emolumenti se:

    a.
    la riscossione dell’emolumento costa più della prestazione;
    b.
    l’assoggettato è poco abbiente;
    c.
    la prestazione o l’utilizzazione commerciale risponde a un interesse pub­blico, per esempio a scopi formativi.
    Art. 4 Supplementi

    1 Può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento di base se, su richiesta, la prestazione è stata fornita d’urgenza o fuori dell’orario di lavoro normale.

    2 Può essere riscosso un supplemento amministrativo fino al 20 per cento dell’emo­lumento di base se l’Archivio federale affida a terzi l’esecuzione della prestazione.

    Art. 5 Preventivo

    Nel caso di prestazioni per cui l’emolumento supera verosimilmente i 200 franchi, l’Archivio federale informa previamente l’assoggettato dell’importo preventivato.

    Art. 6 Decisione sugli emolumenti

    1 L’Archivio federale fattura gli emolumenti dopo aver fornito la prestazione.

    2 L’assoggettato può chiedere all’Archivio federale una decisione sugli emolumenti entro 30 giorni dalla data della fatturazione.2

    2 Nuovo testo giusta il n. V 1 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

    Art. 7 Importo degli emolumenti

    1 L’importo degli emolumenti è indicato nell’allegato.

    2 Nel caso di archivi privati, possono essere applicate disposizioni e tariffe speciali secondo gli accordi con il depositario.

    Allegato

    (art. 6 cpv. 1)

    Tariffa degli emolumenti in franchi

    1. Prestazioni per riproduzioni

    franchi

    Fotocopie formato A4 o A3

    da foglio singolo normale fino ad A3

    da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente

    –.80

    2.―

    Copia su carta da microforme esistenti, stampata dall’utente

    –.40

    Riproduzione su microfilm di un dossier completo

    per pagina

    –.50

    Copia di un microfilm esistente, a forfait

    35.―

    Audiocassetta registrata dall’utente

    per cassetta

    10.―

    Audiocassetta registrata dal personale

    per cassetta

    35.―

    Film di 16 o 35 mm registrato su videocassetta da una ditta esterna associata

    secondo of­ferta

    Copie video su formato VHS registrate dall’utente

    importo forfettario di base, incluse 1 cassetta e da 1 a 3 sequenze
    per ogni ulteriore contributo o sequenza

    40.―

    10.―

    Copia elettronica trasmessa online

    da foglio singolo fino ad A3, per pagina

    da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente, per pagina

    –.80

    2.―

    Copia elettronica memorizzata su supporto elettronico leggibile da una macchina, oltre al prezzo per pagina

    per dischetto
    per CD-ROM

    10.―

    40.―

    2. Mandati di valutazione

    franchi

    Mandati di ricerca che vanno oltre l’identificazione dei documenti con gli strumenti di ricerca disponibili, ad esempio perizie sullo stato delle fonti, ricerche su banche dati elettroniche, per ogni ora

    100.―

    Esame di fondi di archivio, analisi tematiche e perizie storiche, per ogni ora

    100.―

    3. Offerta di attività informative

    franchi

    Visite guidate, visite dell’Archivio, introduzioni all’Archivio; visite guidate a esposizioni

    per 20 partecipanti e una durata di 1,5 ore

    100.―

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