Art. 1 Principio
Il Controllo federale delle finanze (CDF) riscuote emolumenti per i mandati che esercita a titolo di organo di revisione.
172.041.17
del 19 gennaio 2005 (Stato 1° marzo 2005)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Il Controllo federale delle finanze (CDF) riscuote emolumenti per i mandati che esercita a titolo di organo di revisione.
Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
1 È assoggettato all’emolumento chiunque, in virtù di un obbligo di diritto pubblico, fa capo al CDF in quanto organo di revisione.
2 Le organizzazioni internazionali devono pagare un emolumento per i mandati di verifica del CDF soltanto se lo statuto dell’organizzazione interessata prevede un indennizzo per questo genere di mandati.
1 Il CDF stabilisce l’emolumento secondo il dispendio di tempo.
2 Per l’onorario si applicano le seguenti aliquote orarie:
3 Il Dipartimento federale delle finanze può adeguare al rincaro le aliquote degli emolumenti.
4 Se l’adempimento del mandato di organo di revisione richiede la consultazione di esperti esterni, il CDF fattura separatamente, come esborsi, il loro onorario e le loro spese.
Di norma il CDF informa gli assoggettati all’emolumento sull’entità presumibile degli emolumenti e degli esborsi prima che questi approvino il loro preventivo annuo.
Il CDF fattura gli emolumenti e gli esborsi successivamente all’approvazione da parte degli organi competenti del conto annuale degli assoggettati all’emolumento.
Entro 30 giorni dalla fatturazione la persona assoggettata all’emolumento può chiedere al CDF una decisione relativa all’emolumento.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.
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