L’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell’interno riscuote emolumenti per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro della sua attività di vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
1 Per le seguenti decisioni e prestazioni sono riscossi emolumenti; questi sono calcolati in base al tempo impiegato e stabiliti secondo il quadro tariffario qui appresso:
Decisione, prestazione
Quadro tariffario degli emolumenti in franchi
a.
assoggettamento di una fondazione
800– 4 000
b.
scioglimento con o senza liquidazione della fondazione
900– 4 500
c.
approvazione di modifiche dell’atto costitutivo
600– 3 000
d.
approvazione di regolamenti e di relative modifiche
300– 1 500
e.
esame del rapporto di gestione annuale
350– 2 000
f.
misura di vigilanza
500–25 000
g.
esonero dall’obbligo di revisione o revoca dell’esonero
600– 1 500
h.
fusione e trasferimento di patrimonio
1 000– 5 000
2 Per un’attestazione oppure per un secondo o successivo sollecito è riscosso un emolumento forfettario di 100 franchi.
3 Per informazioni, consulenze e chiarimenti su istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi e per prestazioni o decisioni affini è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato.
4 Per decisioni e prestazioni di urgenza straordinaria gli emolumenti possono essere al massimo raddoppiati eccedendo, se del caso, gli importi più elevati previsti dal quadro tariffario di cui al capoverso 1.
Per il calcolo in base al tempo impiegato si applica, a seconda delle conoscenze richieste e della funzione esercitata dal personale incaricato, un’aliquota oraria compresa tra 110 e 250 franchi.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
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