172.043.60 OEm-fedpol
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    172.043.60

    Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di polizia

    (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)

    del 4 maggio 2016 (Stato 1° ottobre 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

    ordina:

    Art. 1 Principio e campo d’applicazione

    1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

    a.
    le decisioni ai sensi degli articoli 13e e 24c della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
    b.
    le decisioni concernenti la sospensione temporanea di un divieto d’entrata o di un’espulsione ai sensi degli articoli 67 capoverso 5 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione4;
    c.
    le prestazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati;
    d.
    le decisioni e le prestazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordi­nanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
    e.7
    le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l’entrata sul territorio di queste ultime;
    f.8
    la messa a disposizione di apparecchi tecnici speciali nonché di programmi informatici speciali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni da parte delle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 9 dell’ordinanza del 17 novembre 19999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempre che ne risultino costi straordinari per fedpol.

    2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:

    a.
    legge del 17 dicembre 200410 sulla trasparenza;
    b.
    legge federale del 23 dicembre 201111 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni;
    c.
    ordinanza del 20 settembre 200212 sui documenti d’identità;
    d.
    ordinanza del 2 luglio 200813 sulle armi;
    e.
    ordinanza del 27 novembre 200014 sugli esplosivi.

    2 RS 120

    3 RS 142.20

    4 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.

    5 RS 360

    6 RS 235.11

    7 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 gen. 2017, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 245).

    8 Introdotta dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

    9 RS 172.213.1

    10 RS 152.3

    11 RS 312.2

    12 RS 143.11

    13 RS 514.541

    14 RS 941.411

    Art. 3 Calcolo degli emolumenti in generale16

    1 Fatto salvo l’articolo 3a, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.17

    2 La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

    Art. 3a18 Emolumenti per l’utilizzo di programmi informatici speciali

    1 Per l’utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni è riscosso un emolumento forfettario alla settimana e per ciascun apparecchio target.

    2 L’emolumento è calcolato dividendo i costi delle licenze per il numero di licenze nonché per il numero di settimane dell’anno.

    3 Il periodo di calcolo inizia non appena il programma informatico speciale è stato installato con successo su un apparecchio target.

    4 Se la trasmissione dei dati da un’applicazione esplicitamente richiesta non funziona subito dopo l’installazione, nonostante i test abbiano avuto esito positivo, l’impiego è interrotto e non sono riscossi emolumenti.

    5 Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l’esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti.

    6 Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata.

    7 Per ogni proroga dell’utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1.

    8 Gli emolumenti sono riscossi una volta terminato l’utilizzo.

    9 Fedpol valuta periodicamente l’utilizzo dei programmi informatici speciali e il calcolo degli emolumenti.

    18 Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019 (RU 2019 981). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 472).

    Art. 4 Supplemento

    Per le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, fedpol può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolu­mento ordinario.

    Art. 5 Incasso

    1 Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

    2 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 ottobre 201519 sugli emolumenti del DFAE.

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