172.045.103 OEm-DDPS
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    172.045.103

    Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

    (OEm-DDPS)

    dell’8 novembre 2006 (Stato 1° ottobre 2012)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni fornite dalle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

    2 Non è applicabile:

    a.
    alle prestazioni e ai diritti di utilizzazione oggetto di una regolamentazione particolare;
    b.
    alle prestazioni fornite sulla base di contratti di diritto amministrativo;
    c.
    alle attività commerciali.
    Art. 3 Prestazioni soggette a emolumento

    Sono soggetti a emolumento le prestazioni di lavoro del personale del DDPS fornite a privati, Cantoni, Comuni e altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività sovrane nonché i costi dei mezzi d’esercizio utilizzati a tale scopo e del materiale dell’esercito.

    Art. 4 Domanda

    1 Chi intende avvalersi di una prestazione del DDPS deve presentare una domanda scritta all’unità amministrativa competente del DDPS.

    2 L’unità amministrativa decide sulla domanda. In caso di prestazioni con considerevole impiego di personale o di materiale, prima del rilascio dell’autorizzazione essa deve ottenere l’approvazione della Segreteria generale del DDPS.

    Art. 4a3 Costi per l’esercizio della Centrale nazionale d’allarme (CENAL)

    Gli esercenti d’impianti nucleari partecipano alla copertura dei costi d’esercizio della CENAL nell’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP nella misura in cui sono imputabili agli impianti nucleari.

    3 Introdotto dall’art. 20 n. 1 dell’O del 20 ott. 2010 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

    Art. 5 Calcolo degli emolumenti

    1 Gli emolumenti per prestazioni del DDPS sono calcolati in funzione degli oneri, sempre che al riguardo nell’allegato non sia stabilito un importo forfettario.

    2 Se l’emolumento è calcolato in funzione degli oneri, sono applicabili le tariffe orarie di cui all’allegato. Esse comprendono i costi del materiale usualmente necessario.

    3 Per le prestazioni fornite con aeromobili sono fatturati i costi integrali. I costi sono composti dalle tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree secondo il numero 2 dell’allegato e dagli esborsi per:

    a.
    la conclusione di assicurazioni speciali;
    b.
    le prestazioni non connesse al volo vero e proprio che, su richiesta del committente, sono fornite a titolo eccezionale per il tramite delle Forze aeree;
    c.
    maggiori o minori costi considerevoli dovuti al carburante.4

    4 …5

    5 Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 capoverso 2 OgeEm6, è considerata un esborso anche l’imposta sul valore aggiunto.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5447).

    5 Abrogato dal n. I dell’O del 17 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5447).

    6 RS 172.041.1

    Art. 6 Supplemento

    È riscosso un supplemento del 50 per cento al massimo per:

    a.
    prestazioni di lavoro fornite al di fuori dell’orario di lavoro normale o fornite d’urgenza a richiesta;
    b.
    materiale supplementare che deve essere procurato per l’impiego desiderato oppure nel caso di un dispendio di materiale particolarmente elevato.
    Art. 7 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti, riduzione e condono di emolumenti

    1 La Segreteria generale del DDPS decide sulla rinuncia alla riscossione di emolumenti giusta l’articolo 3 capoverso 2 OgeEm7 nonché sul differimento, sulla riduzione e sul condono giusta l’articolo 13 OgeEm.

    2 I Cantoni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non pagano emolumenti se anch’essi non riscuotono alcun emolumento dalla Confederazione per prestazioni fornite contemporaneamente oppure se, invece dell’emolumento, forniscono un’ade­guata controprestazione.

    Allegato10

    10 Aggiornato dal n. II dell’O del 17 nov. 2010 (RU 2010 5447) e dall’art. 82 n. 1 dell’O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

    (art. 5)

    Tariffe orarie e importi forfettari

    1 Tariffe orarie per il personale federale

    Livello

    Tariffa oraria in franchi

    A dipendenza delle conoscenze specialistiche richieste e del livello di funzione

    90.– a 150.–

    2 Tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree

    Tipo di aeromobile

    Tariffa oraria in franchi

    2.1
    Falcon 50

    8 600.–

    2.2
    Excel Citation

    6 200.–

    2.3
    Beech 1900D

    4 650.–

    2.4
    Super King Air

    4 500.–

    2.5
    Porter PC-6

    2 300.–

    2.6
    PC-12

    5 000.–

    2.7
    Twin Otter

    3 200.–

    2.8
    Super Puma/Cougar

    10 900.–

    2.9
    EC 635

    5 300.–

    2.10
    Ricognitore telecomandato ADS 95 (senza aeromobile di scorta)

    7 300.–

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