Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni fornite dalle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
2 Non è applicabile:
- a.
- alle prestazioni e ai diritti di utilizzazione oggetto di una regolamentazione particolare;
- b.
- alle prestazioni fornite sulla base di contratti di diritto amministrativo;
- c.
- alle attività commerciali.