172.047.40 OEmo-USTRA
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    172.047.40

    Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade

    (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

    del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

    Art. 4 Determinazione degli emolumenti

    1 Gli emolumenti sono stabiliti:

    a.
    secondo le aliquote fisse giusta l’allegato;
    b.
    secondo il dispendio entro i limiti stabiliti nell’allegato;
    c.
    secondo il dispendio negli altri casi.

    2 Se l’emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un’indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie.

    3 Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.

    Art. 54 Rinuncia agli emolumenti

    1 I dati sull’infrastruttura sono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio.5

    2 I dati dell’inventario federale di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 aprile 20106 riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente.

    3 I dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali che, secondo l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 20187 concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.8

    4 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19989 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.10

    5 I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.

    6 I dati contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione che, secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 novembre 201811 concernente il sistema d’informa­zione sull’ammissione alla circolazione, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.12

    7 I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’infor­mazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.13

    8 Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione per la posa e la modifica di segnaletica turistica lungo le strade nazionali di prima e seconda classe sono gratuiti.14

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6963).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

    6 RS 451.13

    7 RS 741.57

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

    9 RS 172.010.1

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

    11 RS 741.58

    12 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

    13 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

    14 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

    Art. 5a15 Riduzione degli emolumenti

    1 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.

    2 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali e collegati ad altri dati sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.

    3 I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’infor­mazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.

    15 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6963). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

    Art. 6 Supplemento

    Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell’emo­lumento ordinario.

    Art. 7 Incasso

    1 Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell’allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.

    2 L’USTRA può incaricare altri servizi federali dell’incasso.

    3 Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l’auto­rizzazione non viene utilizzata.

    Art8 Adeguamento al rincaro

    Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

    Art. 10 Disposizione transitoria

    Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

    Allegato17

    17 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4743). Aggiornato dal n. I dell’O dell’8 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 569).

    (art. 4)

    Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

    Franchi

    1

    Rilascio o diniego di permessi per le corse d’importazione e di transito transfrontaliere effettuate con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell’O del 13 nov. 196218 sulle norme della circolazione stradale, ONC)

    1.1

    Permesso unico

    1.1.1

    In caso di superamento delle dimensioni e del peso entro i limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC

    80

    1.1.2

    In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC

    tassa di base

    200

    ulteriori accertamenti necessari, quali verifiche dei tratti

    in base al tempo impiegato

    1.2

    Permesso duraturo

    400

    2

    Rilascio o diniego di permessi per viaggi notturni o domenicali (art. 92 cpv. 4 ONC)

    2.1

    Permesso unico

    60

    2.2

    Permesso duraturo

    400

    3

    Comunicazione di dati contenuti nei sistemi d’informazione dell’USTRA

    3.1

    Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione

    3.1.1

    Fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari:

    3.1.1.1

    Emolumento forfettario per massimo 800 indirizzi all’anno e per destinatario

    200

    3.1.1.2

    Per ogni indirizzo supplementare

    0.25

    3.1.2

    Fornitura di dati per richiamo di veicoli

    280

    3.1.3

    Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati:

    3.1.3.1

    Per la fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari

    gratuita

    3.1.3.2

    In tutti gli altri casi

    280

    3.1.4

    Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura

    110

    3.1.5

    Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro

    140

    3.1.6

    Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Persone, per la durata di un anno, per ciascun diritto

    2000

    3.1.7

    Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Veicoli, per la durata di un anno, per ciascun diritto

    2000

    3.2

    Sistema d’informazione sugli incidenti stradali

    3.2.1

    Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati

    280

    3.2.2

    Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura

    110

    3.2.3

    Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro

    140

    3.2.4

    Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione, per la durata di un anno, per ciascun diritto

    2000

    3.3

    Monitoraggio del traffico

    Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monitoraggio del traffico, per la durata di un anno, per ciascun diritto

    2000

    4

    Rilascio di carte per tachigrafo

    4.1

    Carta del conducente

    4.1.1

    Ordinazione online

    70

    4.1.2

    Richiesta cartacea

    85

    4.2

    Carta dell’officina, ordinazione online

    70

    4.3

    Carta dell’azienda

    4.3.1

    Ordinazione online

    70

    4.3.2

    Richiesta cartacea

    85

    4.4

    Carta di controllo, ordinazione online

    45

    4.5

    Carte sostitutive: il prezzo è calcolato in funzione della validità residua

    5

    Rilascio o diniego di autorizzazioni, nonché esami preliminari nel settore delle strade nazionali

    5.1

    Autorizzazioni per strutture per il rifornimento e il vitto nonché per impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi nelle aree di sosta (art. 7 dell’O del 7 nov. 200719 sulle strade nazionali, OSN)

    300–5000

    5.2

    Autorizzazioni per l’utilizzo delle aree appartenenti alle strade nazionali (art. 29 OSN) e per progetti di costruzione nel settore delle strade nazionali (art. 30 OSN)

    300–5000

    5.3

    Pareri concernenti domande di costruire ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 della legge federale dell’8 marzo 196020 sulle strade nazionali

    300–1000

    5.4

    Esame preliminare di domande di costruzione e di domande per l’autorizzazione di cartelloni pubblicitari nelle aree appartenenti alle strade nazionali, nonché rilascio o diniego dell’approvazione di tale autorizzazione: in base al tempo impiegato

    fino a 2 ore

    gratuito

    da 3 ore in poi, per ciascun esame

    150

    6

    Altre decisioni nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale

    fino a 5000

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