172.220.111.310.1 Ordinanza del DFAE sulle prestazioni accordate agli impiegati dell’Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali
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    172.220.111.310.1

    Ordinanza del DFAE sulle prestazioni accordate agli impiegati dell’Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali

    dell’8 marzo 2002 (Stato 1° gennaio 2002)

    Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),

    visto l’articolo 114 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale (OPers),

    ordina :

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina i congedi e le prestazioni accordate agli impiegati dell’Amministrazione federale onde promuovere la loro assunzione da parte di orga­nizzazioni internazionali.

    2 Essa si applica agli impiegati dell’Amministrazione federale di cui nell’articolo 1 OPers.

    Art. 2 Definizione

    Per organizzazioni internazionali si intendono le organizzazioni intergovernative con personalità giuridica internazionale, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni internazionali non governative a carattere prevalentemente intergovernativo.

    Sezione 2: Congedo

    Art. 3 Concessione, revoca

    1 Un congedo non pagato è accordato all’impiegato se la sua assunzione in una organizzazione internazionale serve gli interessi della Svizzera. La domanda di con­gedo può essere rifiutata per motivi inerenti all’impiegato o a causa di particolari e momentanee circostanze di lavoro in seno all’unità amministrativa che l’impiega.

    2 Quando l’impiego è modificato in modo sostanziale, il congedo può essere revo­cato se questo impiego non serve più gli interessi della Svizzera. Il termine di disdetta del contratto di lavoro con l’organizzazione internazionale deve essere rispettato.

    3 Il congedo è accordato una prima volta per la durata dell’impiego proposto dal­l’organizzazione internazionale, ma al massimo per tre anni. Se l’impiegato è titolare di un contratto di durata determinata ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 della legge del 24 marzo 20002 sul personale della Confederazione, il congedo non può esten­dersi oltre la fine del contratto.

    Art. 4 Autorità competente

    1 L’impiegato indirizza la domanda di congedo all’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 OPers. Quest’ultima informa la Segreteria generale e la Direzione politica del DFAE.

    2 L’autorità competente determina, d’intesa con la Direzione politica del DFAE, se l’assunzione dell’impiegato da parte di un’organizzazione internazionale serve o continua a servire gli interessi della Svizzera.

    3 L’autorità competente decide altresì circa la domanda di congedo e fissa le moda­lità della reintegrazione dell’impiegato nell’Amministrazione federale. Essa con­viene con il DFAE le modalità di congedo dell’impiegato.

    Art. 5 Proroga o rinnovo del congedo

    1 L’impiegato in congedo consulta l’autorità competente sei mesi prima della fine del congedo. Essi determinano congiuntamente se occorra prorogare o rinnovare il congedo, Se il congedo dura meno di sei mesi si accordano sul ritmo delle loro con­sultazioni prima della partenza in congedo.

    2 La durata totale del congedo non può superare cinque anni.

    Sezione 3: Diritti e obblighi dell’impiegato

    Art. 6 Stipendio

    Durante il congedo, l’impiegato è stipendiato dall’organizzazione internazionale che l’impiega.

    Art. 7 Assicurazioni sociali

    1 Durante il congedo, l’impiegato può restare assicurato alla Cassa pensioni federale. Se resta assicurato, paga non soltanto il contributo dell’impiegato, bensì anche quello del datore di lavoro. I contributi sono calcolati in base allo stipendio assicu­rato riscosso al momento del congedo.

    2 Se dopo il congedo l’impiegato è reintegrato in una unità dell’Amministrazione federale, i contributi che ha versato alla cassa pensioni dell’organizzazione inter­nazionale, e che gli sono restituiti alla fine del congedo, devono essere versati alla Cassa pensioni federale sotto forma di capitale di libero passaggio.

    3 L’impiegato in congedo che non ha la possibilità di aderire all’assicurazione AVS/ AI facoltativa o volontaria può contrarre un’assicurazione, per la durata del con­gedo, presso un’istituzione di assicurazione sulla vita sottoposta a sorveglianza. Il contratto deve coprire i rischi vecchiaia, invalidità e decesso in base allo stipendio per il quale l’impiegato era assicurato al momento del congedo. Devono essere prese in considerazione l’eventuale perdita, per il fatto del cambiamento di domicilio, di una previdenza vincolata che rientra nell’ordinanza del 13 novembre 19853 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza ricono­sciute (OPP 3), nonché la previdenza offerta agli impiegati dall’organizza­zione internazionale e, eventualmente, dallo Stato ospite di questa organizzazione.

    4 La Segreteria generale del DFAE emana le direttive e le istruzioni necessarie al coordinamento e all’esecuzione dell’assicurazione di cui nel capoverso 3.

    Sezione 4: Prestazioni della Confederazione

    Art. 8 Prestazioni ordinarie

    1 Possono essere concesse prestazioni all’impiegato che, in seguito al suo impiego in un’organizzazione internazionale, subisce una perdita finanziaria in rapporto alla sua situazione prima di questo impiego. Queste prestazioni tengono conto:

    a.
    dello stipendio e delle altre prestazioni che l’impiegato riscuote dall’organiz­zazione internazionale;
    b.
    dei contributi che versa a titolo di quota del datore di lavoro alle assicura­zioni sociali;
    c.
    dell’ammontare dell’imposta sul reddito che avrebbe dovuto pagare in Sviz­zera, ma di cui è esentato a causa della sua assunzione da parte di un’orga­nizzazione internazionale;
    d.
    del costo della vita nel luogo in cui risiede durante il congedo.

    2 Una prestazione equivalente al massimo alla metà dell’ammontare necessario al riscatto, presso la Cassa pensioni federale, degli anni di assicurazione mancanti a causa del congedo può essere concessa all’impiegato che riscatta questi anni di assi­curazione.

    3 Le prestazioni fornite in applicazione del presente articolo non possono essere cumulate con prestazioni simili accordate dall’organizzazione internazionale. Esse non possono superare gli importi previsti nel regolamento d’esecuzione IV del DFAE del 1° gennaio 2002.

    4 I contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali presi a carico dal DFAE in virtù dell’articolo 10 capoverso 1 sono calcolati in base a quelli che sarebbero versati in una situazione simile in Svizzera.

    Art. 9 Prestazioni eccezionali

    Eccezionalmente, possono essere prese a carico altre spese inerenti all’assunzione dell’impiegato nell’organizzazione internazionale, per quanto esse non siano coperte da prestazioni corrispondenti dell’organizzazione internazionale.

    Art. 10 Autorità competente

    1 La Segreteria generale del DFAE decide circa le domande di prestazioni di cui nell’articolo 8 capoverso 1. Queste prestazioni sono imputate alla voce di bilancio «Assunzione di impiegati dell’Ammi­nistrazione federale da parte di organizzazioni internazionali» del DFAE.

    2 Il DFAE, d’intesa con l’Ufficio federale del personale, decide circa le domande di presa a carico delle spese di cui nell’articolo 8 capoverso 2 e nell’articolo 9.

    Art. 11 Computo del congedo come tempo di servizio, premio di fedeltà

    1 La durata del congedo conta come tempo di servizio ai sensi dell’articolo 40 capo­verso 5 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20014 concernente l’ordinanza sul personale della Confederazione.

    2 Se l’impiegato ha diritto a un premio di fedeltà che scade durante il congedo, il premio può essere concesso soltanto alla fine del congedo. Il premio può essere con­cesso soltanto sotto forma di congedo pagato e quest’ultimo deve essere preso prima della scadenza di un nuovo premio.

    Sezione 5: Modifica del contratto dell’impiegato

    Art. 12

    1 Prima di iniziare il congedo, l’impiegato e l’autorità competente firmano un com­plemento al contratto di lavoro, conformemente all’articolo 30 OPers.

    2 Il complemento fissa le modalità di congedo dell’impiegato e della sua reintegra­zione nell’Amministrazione federale, le prestazioni concesse in applicazione dell’ar­ticolo 8 e il calendario delle consultazioni di cui nell’articolo 5.

    Sezione 6: Reintegrazione dell’impiegato

    Art. 13

    1 Alla fine dell’impiego nell’organizzazione internazionale, l’impiegato è reintegrato nella funzione che occupava prima del congedo o in una funzione che può essergli ragionevolmente imposta tenendo conto, nella misura del possibile, delle esperienze che ha acquisito e degli oneri che ha assunto. Una qualificazione dell’impiegato può essere domandata all’organizzazione internazionale.

    2 Sono fatti salvi gli articoli 104 segg. OPers.

    Sezione 7: Disposizioni transitorie

    Art. 14

    1 Gli impiegati dell’Amministrazione federale che, a partire dal 1° gennaio 2002, fruiscono di un congedo concesso in applicazione dell’ordinanza del 31 marzo 19935 concernente l’impiego di funzionari federali presso organizzazioni interna­zionali rimangono assoggettati alle disposizioni di tale ordinanza sino al termine del congedo.

    2 Le proroghe di congedo domandate dopo l’entrata in vigore della presente ordi­nanza sono disciplinate secondo la stessa.

    Sezione 8: Entrata in vigore

    Art. 15

    La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2002.

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