Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza attua le disposizioni in materia di diritto del personale dell’OPers per il personale militare e disciplina le deroghe.
172.220.111.310.2
del 9 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 115 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers);2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
La presente ordinanza attua le disposizioni in materia di diritto del personale dell’OPers per il personale militare e disciplina le deroghe.
1 Sono ufficiali di professione:
2 Sono sottufficiali di professione:
3 Sono membri del servizio di volo militare i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, i fotografi di bordo di professione e i piloti di droni di professione.4
4 Sono ufficiali e sottufficiali di professione specialisti i militari di professione previsti specificamente per l’impiego nelle formazioni di professionisti dell’esercito di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 29 marzo 20175 sulle strutture dell’esercito.6
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
1 La presente ordinanza si applica al personale militare ai sensi dell’articolo 47 capoversi 1–3 della legge militare del 3 febbraio 19957.
2 Essa non si applica:
3 Le disposizioni concernenti gli ufficiali di professione si applicano agli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale o a titolo accessorio soltanto se espressamente indicato.
4 Le disposizioni concernenti gli ufficiali e i sottufficiali di professione non si applicano agli ufficiali e ai sottufficiali di professione specialisti. Per quest’ultimi si applicano disposizioni particolari.
Gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio sono assunti conformemente al diritto in materia di personale federale.
(art. 24 OPers)
1 Possono essere assunte come ufficiali di professione, eccettuati i membri del servizio di volo militare, le persone che:
2 Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:
3 In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professionali equivalenti ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.
4 In casi eccezionali debitamente motivati, quali un passaggio di grado nell’esercito di milizia da sottufficiale superiore a ufficiale, e in presenza di un bisogno comprovato, il capo dell’esercito può ammettere sottufficiali di professione in qualità di aspiranti ufficiali di professione.
5 Le condizioni per l’assunzione dei membri del servizio di volo militare sono rette dall’ordinanza del 19 novembre 200310 sul servizio di volo militare (OSVM).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
10 RS 512.271
Possono essere assunte come ufficiali di professione specialisti le persone che:
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
12 RS 412.10
1 Possono essere assunte come sottufficiali di professione le persone che:
2 Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:
3 In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professionali equivalenti ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
14 RS 412.10
Possono essere assunte come sottufficiali di professione specialisti le persone che:
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
16 RS 412.10
Possono essere assunte come soldati di professione le persone che:
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
18 RS 412.10
Possono essere assunte come militari a contratto temporaneo le persone che:
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
20 RS 412.10
21 Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
Se a carico di una persona figurano iscrizioni d’importanza secondaria, su richiesta motivata dell’autorità di assunzione il capo dell’esercito può autorizzare una deroga.
1 Il datore di lavoro può chiedere il rimborso dei costi relativi alla formazione di base di cui all’articolo 11 se:
2 Il rimborso è retto dalle disposizioni dell’accordo in materia di formazione.
22 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(art. 4 e 5 OPers)
1 La formazione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i membri del servi-zio di volo militare, comprende il ciclo di studi di bachelor (con il ciclo di studi di bachelor al PF in scienze politiche per ufficiali di professione) o il corso di diploma (con il Diploma of Advanced Studies ETH in scienze militari) o la Scuola militare dell’Accademia militare del PF di Zurigo secondo l’ordinanza del 6 settembre 201724 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione.25
1bis In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può derogare alla regola secondo il capoverso 1, a condizione che le formazioni e le attività professionali precedenti nonché l’esperienza militare e il contenuto della formazione di base siano equivalenti.26
2 La formazione di base dei membri del servizio di volo militare è disciplinata nell’ nell’ ordinanza del DDPS del 4 dicembre 200327 concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM).
3 La formazione di base dei sottufficiali di professione consiste nel corso di formazione di base secondo l’ordinanza del DDPS del 7 dicembre 201528 sulla formazione dei sottufficiali di professione dell’esercito (OFSPE).
4 La formazione di base degli ufficiali e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego.
5 La formazione di base per i militari a contratto temporaneo è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego.
6 Eccettuato il caso dei militari a contratto temporaneo, prima dell’ammissione alla formazione di base è concluso un accordo scritto in materia di formazione. Questo contiene, tra l’altro, le disposizioni riguardanti l’obbligo di rimborsare i costi di formazione.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
24 RS 414.131.1
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
26 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
27 RS 512.271.1
28 RS 512.413
1 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnata una funzione in base alle esigenze del datore di lavoro e in considerazione della loro idoneità personale, delle loro prestazioni e delle loro attitudini.
2 In via eccezionale gli ufficiali e i sottufficiali di professione possono essere trasferiti, nel quadro di una misura individuale di sviluppo del personale, in un posto con classe di stipendio inferiore; in tal caso essi mantengono le loro condizioni d’assunzione per tre anni al massimo.
3 Gli ufficiali di professione ai quali è assegnata la funzione di sostituto capo Personale dell’Aggruppamento Difesa mantengono le loro condizioni d’assunzione precedenti fintanto che esercitano tale funzione.30
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).
1 Le funzioni degli ufficiali di professione e dei sottufficiali di professione sono suddivise in gruppi d’impiego; sono esclusi dalla presente disposizione i membri del servizio di volo militare, gli aspiranti e i candidati.
2 La valutazione delle funzioni e la loro assegnazione a un gruppo d’impiego sono disciplinate nelle prescrizioni concernenti la valutazione.
3 All’interno di un gruppo d’impiego le funzioni possono essere distinte in impieghi di inizio carriera, impieghi successivi e impieghi di fine carriera al fine di garantire una pianificazione del personale conforme all’età e all’esperienza.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
Il perfezionamento segue la conclusione della formazione di base. Esso mantiene e amplia le competenze dei militari di professione e dei militari a contratto temporaneo.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 I corsi di formazione per l’avanzamento abilitano i militari di professione ad assumere compiti in un gruppo d’impiego o in una funzione superiori.
2 Possono essere completati con impieghi comandati presso eserciti stranieri, presso organizzazioni internazionali oppure con uno studio postdiploma.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).
1 Il personale militare può essere impiegato in Svizzera o all’estero in qualsiasi momento a seconda delle esigenze del servizio. In singoli casi, in presenza di motivi importanti, è possibile derogare a questa regola.
2 Gli impieghi all’estero comprendono le istruzioni nell’ambito di reparti di truppa nonché i servizi di promovimento della pace e i servizi d’appoggio.35
3 ...36
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 lug. 2005, in vigore dal 15 giu. 2005 (RU 2005 2693).
36 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Una funzione assegnata deve essere esercitata per un periodo compreso tra quattro e sei anni; sono eccettuati i candidati e gli aspiranti.37
1bis In caso di prestazioni insufficienti, di promozione a una funzione superiore o di necessità imperativa dell’esercito, il datore di lavoro può modificare in ogni momento l’assegnazione della persona interessata; la modifica è comunicata per scritto.38 La presente disposizione non si applica ai candidati.39
2 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnato un nuovo luogo di lavoro se presumibilmente vi svolgeranno la loro funzione per più di un anno. L’assegnazione è comunicata per scritto sei mesi prima dell’entrata in servizio nel nuovo luogo di lavoro.
3 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione sono assegnati per principio posti militari. È determinante il piano dei posti in organico approvato dal capo dell’esercito. Gli ufficiali e i sottufficiali di professione che occupano un posto non militare perdono lo statuto di ufficiale o di sottufficiale di professione dopo tre anni.
4 I trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell’esercito o di un perfezionamento professionale non dovrebbero durare più di tre anni.40
5 Il trasferimento a un posto al di fuori del settore «Difesa» può aver luogo soltanto d’intesa con la Segreteria generale del DDPS.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).
39 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).
1 Il personale militare deve stabilire il suo domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
2 Vanno occupati alloggi presso il luogo di lavoro situati esclusivamente su territorio svizzero.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).
(art. 64 seg. OPers)
1 Il tempo di lavoro degli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e dei sottufficiali di professione dipende dalle esigenze del servizio. È fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.43
2 Su richiesta, il capo dell’esercito può autorizzare per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione un’occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle esigenze del servizio.44
3 Su richiesta, il capo dell’esercito autorizza per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e per i sottufficiali di professione la riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione di un figlio secondo l’articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle esigenze del servizio.45
4 In caso di cambiamento di funzione l’autorizzazione di un’occupazione a tempo parziale viene a estinguersi e deve essere nuovamente richiesta.
5 Il tempo di lavoro straordinario dovrebbe essere compensato con tempo libero.
6 Il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers sono compensati con tempo libero.
7 Il tempo di lavoro degli ufficiali e sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è retto dal diritto in materia di personale federale.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 Il tempo di lavoro settimanale dei militari a contratto temporaneo è stabilito secondo le necessità ed è prestato sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno secondo l’articolo 64a capoverso 2 OPers. Corrisponde, in media annuale, a 45 ore ed è fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.47
2 Su richiesta, i subordinati diretti del capo dell’esercito possono autorizzare per i militari a contratto temporaneo un’occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle necessità.
3 Su richiesta, i subordinati diretti del capo dell’esercito autorizzano per i militari a contratto temporaneo la riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione di un figlio secondo l’articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle necessità.
4 In caso di cambiamento di funzione l’autorizzazione di un’occupazione a tempo parziale viene a estinguersi e deve essere nuovamente richiesta.
5 Se necessario, può essere ordinato il lavoro nel fine settimana, nei giorni festivi secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers, la sera e durante la notte. In tal caso, il tempo di lavoro quotidiano può essere al massimo di 16 ore.
6 Il tempo di lavoro che supera il tempo di lavoro settimanale di 45 ore può essere riconosciuto come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario deve essere compensato con un periodo di tempo libero della stessa durata.
7 All’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente al massimo 50 ore di lavoro straordinario. Le ore che superano tale limite decadono senza indennità.
8 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoro straordinario può essere indennizzato in contanti al 100 per cento dello stipendio convertito in salario orario.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
(art. 67 OPers)
1 Il personale militare ha diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza consecutive. Il periodo delle vacanze è stabilito, per quanto possibile, tenendo conto dei desideri individuali.
2 Ai piloti militari di professione è concessa una settimana di vacanze supplementare per compensare l’impegno fisico e psichico.48
3 Il personale militare con figli in età scolastica ha diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza durante il periodo delle vacanze scolastiche.
4 Gli aspiranti prendono le loro vacanze secondo le direttive della formazione frequentata.49
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
(art. 72 OPers)
1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione domiciliati a oltre un’ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto a un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o nelle immediate vicinanze.50
2 ...51
3 In caso di assenza per impiego fuori del luogo di lavoro, vacanze, servizio militare, malattia o infortunio, l’alloggio inutilizzato di cui al capoverso 1 è rimborsato per tre mesi al massimo se resta prenotato e deve essere pagato.
4 Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 occupano un alloggio, eccettuati gli alloggi in alberghi, motel o pensioni, hanno inoltre diritto a un’indennità per la cura di detto alloggio.52
5 L’ammontare delle indennità si fonda sull’allegato 1.
6 ... 53
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
51 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
53 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione domiciliati a oltre un’ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto all’alloggio stabile in caserme o in altri edifici della Confederazione sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sempre che vi siano posti disponibili.55
2 Per ogni pernottamento in tali alloggi hanno diritto a un’indennità per pasti secondo l’allegato 1
54 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione hanno diritto durante i viaggi di servizio all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.57
2 Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1.58
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole, corsi, corsi di formazione e impieghi durante almeno tre ore, tra le ore 20.00 e le 06.30, hanno diritto all’indennità per un pasto intermedio in caso di lavoro notturno secondo l’allegato 1.
2 La presente disposizione non si applica al corso di formazione di base.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole, corsi, corsi di formazione o impieghi presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all’indennità per pasti secondo l’allegato 1.
2 La presente disposizione non si applica al corso di formazione di base
60 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 Per i detentori di un veicolo di servizio personale secondo l’articolo 30, i tragitti tra il luogo di residenza, di lavoro e di impiego sono considerati corse di servizio.
2 Chi riceve un’indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ha diritto ogni settimana, oltre ai viaggi del fine settimana, all’indennità per una corsa di servizio supplementare al domicilio o per un viaggio di visita supplementare del coniuge o del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro.63
3 I candidati a partire da un grado di sottufficiale superiore, gli aspiranti e i sottufficiali di professione del gruppo d’impiego 1 possono viaggiare in 1a classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra i luoghi d’impiego. È fatto salvo l’articolo 35 capoverso 4.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
1 I membri del servizio di volo militare ricevono, per l’utilizzazione per ragioni di servizio del veicolo a motore privato all’interno di un raggio di 20 km in linea d’aria dal luogo di lavoro o dal luogo dell’impiego al di fuori del luogo di lavoro, un’indennità secondo l’allegato 1.65
2 Per gli aspiranti piloti militari di professione il diritto all’indennità nasce con l’ammissione al servizio di volo militare, per tutte le altre persone con l’ottenimento del brevetto, al più presto però alla fine del periodo di prova.
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto, durante i viaggi di servizio, all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.66
2 Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1.67
2bis Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la formazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.68
2ter Gli ufficiali e i sottufficiali superiori di professione specialisti possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego.69
3 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull’OPers.
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
68 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
69 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6109).
1 I militari a contratto temporaneo hanno diritto all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione presso il luogo di lavoro, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili. In casi particolari può essere versata un’indennità per l’occupazione di un alloggio esterno presso il luogo di lavoro. L’indennità si fonda sull’allegato 1.
2 In occasione di impieghi con la truppa al di fuori del luogo di lavoro e durante la formazione di base e il perfezionamento, il datore di lavoro assegna al militare a contratto temporaneo un alloggio appropriato e disciplina la sussistenza. Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1.70
3 Per i pasti presso la truppa necessari per ragioni di servizio sono rimborsati i costi effettivi conformemente all’ordinanza del 21 febbraio 201871 concernente l’amministrazione dell’esercito.72
3bis I militari a contratto temporaneo hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la formazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.73
3ter Gli ufficiali e i sottufficiali superiori a contratto temporaneo possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego. 74
4 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull’OPers.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
71 RS 510.301
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
73 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
74 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6109).
(art. 71 OPers)
1 Per l’adempimento degli obblighi di servizio è attribuito un veicolo di servizio personale. Esso rimane di proprietà della Confederazione. Il possessore è il detentore del veicolo ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale.
2 Il detentore impiega il veicolo in maniera economica ed ecologica. Egli può utilizzarlo per scopi privati contro un indennizzo forfetario.
2bis Un’utilizzazione a fini commerciali del veicolo di servizio personale non è permessa.75
3 L’impiego di veicoli di rappresentanza è retto dagli articoli 14–16 dell’ordinanza del 23 febbraio 200576 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.77
75 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
76 RS 514.31
77 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).
1 Un veicolo di servizio personale è attribuito alle persone seguenti:
2 L’attribuzione di veicoli di servizio personali agli alti ufficiali superiori a titolo principale si fonda sull’articolo 71 capoverso 2 lettera a OPers.
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
Il Servizio preposto alle autovetture (SPA) provvede all’acquisto e all’amministrazione dei veicoli.
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
Per il calcolo delle risorse finanziarie impiegate dalla Confederazione per l’acquisto, l’esercizio e la gestione del veicolo di servizio personale sono stabiliti livelli di attribuzione. Il livello di attribuzione assegnato a ogni gruppo d’impiego si fonda sull’allegato 2. Il capo dell’esercito determina le aliquote d’intesa con la Segreteria generale del DDPS.
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 L’acquisto di un’autovettura nuova oppure, in casi particolari, l’attribuzione di un’autovettura usata, appartenente a un pool o noleggiata sono effettuati dal SPA. Gli aspiranti aventi diritto ricevono come primo veicolo un’autovettura del pool.81
2 Qualora sia acquistata un’autovettura nuova, le persone di cui all’articolo 30 capoverso 1 possono scegliere il loro veicolo. Esso deve essere conforme alle aliquote di cui all’articolo 32 e ai requisiti minimi del SPA.
3 Ai detentori non è consentito apportare alcuna modifica ai loro veicoli.
4 In caso di impiego inappropriato o di modifica del veicolo, di altre violazioni delle prescrizioni o di inosservanza degli obblighi finanziari, il SPA, d’intesa con il superiore gerarchico competente, può modificare l’attribuzione del veicolo, attribuire un’autovettura appartenente a un pool o un’autovettura noleggiata oppure limitare l’uso alle corse di servizio.
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 Il SPA stabilisce il tempo di custodia sulla base di criteri economico-aziendali. Dopo la scadenza del tempo di custodia, esso decide se il veicolo è ulteriormente utilizzato in seno all’Amministrazione federale oppure venduto al prezzo usuale di mercato.
2 Per la durata dell’attribuzione di un veicolo di servizio personale sussiste l’obbligo di utilizzare il veicolo attribuito per scopi di servizio e di provvedere alla sua manutenzione.
3 In caso di passaggio a un livello di attribuzione superiore, il veicolo rimane al detentore. In caso di passaggio al livello di attribuzione 3, il veicolo può essere cambiato. Il detentore si assume i costi che ne derivano.
4 Se l’attribuzione cambia oppure viene a cadere per colpa o iniziativa del detentore, egli ne assume i costi che ne derivano.
5 Qualora, in occasione del cambio del veicolo dopo il passaggio al livello di attribuzione 3 e nei casi di cui al capoverso 4, vi siano contestazioni, il SPA emana una decisione sui costi, segnatamente sulla differenza dell’ammortamento lineare rispetto al valore di mercato. Il SPA può richiedere una perizia a un perito dell’Associazione svizzera dei periti d’autoveicoli.
1 Sono considerate corse di servizio tutte le corse imposte dal servizio di milizia o dalle attività professionali del detentore. Sono parimenti corse di servizio le corse conformemente all’articolo 25.
2 Al capo dell’esercito, al capo del Comando Operazioni e al capo del Comando Istruzione è assegnato un conducente personale.82
3 La Confederazione si assume i costi derivanti dalle corse di servizio. Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, stabilisce l’ammontare dell’importo forfetario mensile che il detentore versa per le corse private.83
4 Per le corse di servizio deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I trasporti pubblici possono essere utilizzati in singoli casi, se ciò è opportuno e se le esigenze del servizio lo consentono.84
5 Per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d’impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro non sono considerati tempo di lavoro secondo l’articolo 19.85
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
84 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).
85 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011 (RU 2011 271). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
1 In caso di corse di servizio il detentore, oppure una persona da lui autorizza, conduce personalmente il veicolo di servizio personale.87
2 Al capo dell’esercito, al capo del Comando Operazioni e al capo del Comando Istruzione è assegnato un conducente personale.88
3 Gli altri detentori sono autorizzati a impiegare un conducente per corse di servizio soltanto se la corsa è in relazione diretta con un’attività di servizio della truppa oppure se l’adempimento dei compiti o la sicurezza lo richiedono urgentemente. Possono essere impiegati unicamente i militari incorporati come conducenti nella truppa che presta servizio.89
4 Per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d’impiego non possono essere impiegati conducenti.90
86 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
1 Oltre al detentore, sono autorizzati a effettuare corse private secondo l’articolo 35 capoverso 2 tutti i membri della famiglia, compreso il partner, notificati come appartenenti alla medesima economia domestica.
2 Le corse durante le vacanze e le corse di scuola guida sono autorizzate soltanto con l’accompagnamento del detentore.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 I veicoli di servizio personali sono immatricolati civilmente e militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di utilizzare privatamente il veicolo di servizio, esso è immatricolato soltanto militarmente.92
2 In servizio di milizia, tutte le corse di servizio sono eseguite con targhe di controllo militari.
3 Le corse private sono consentite unicamente con targhe di controllo cantonali.
4 Le targhe di controllo non possono essere utilizzate come targhe trasferibili per altri veicoli a motore.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 ...93
2 La Confederazione si assume il rischio in materia di responsabilità civile e casco per le corse di servizio e private.
3
4 In servizio di milizia, la responsabilità del detentore nei confronti della Confederazione si fonda sulle disposizioni della legge militare del 3 febbraio 199596.
93 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
94 RS 170.32
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
96 RS 510.10
97 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, può emanare istruzioni relative alla presente ordinanza.
98 Originario cap. 9
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1 Se gli aventi diritto di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 4 del diritto vigente103 hanno sinora ricevuto un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o un’indennità per spese supplementari, queste indennità saranno versate al più tardi fino al 30 aprile 2015.
2
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
103 RU 2003 5015, 2011 271
Il personale militare domiciliato al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein prima dell’entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2017 deve trasferire il suo domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein al più tardi entro il 31 dicembre 2019.
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).
105 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6109).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
106 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
(art. 22–24a, 26–28)
Fr. | ||
1 | Le indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ammontano: | |
1.1 |
| 1000.— |
1.2 |
| 100.— |
2 | L’indennità per l’alloggio in caserme o altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio secondo gli articoli 23, 27 capoverso 2 e 28 capoverso 2 per pernottamento ammonta a: | 15.50 |
3 | L’indennità per pasti ammonta a: |
|
3.1 |
| 15.50 |
3.2 |
| |
| ||
| 7.— | |
| 10.— | |
| ||
| 14.— | |
| 27.50 | |
3.3 |
| |
|
| |
|
| |
4 | L’indennità per l’utilizzazione, per ragioni di servizio, di veicoli a motore privati secondo l’articolo 26 capoverso 1 ammonta a un importo annuale forfetario di: | 5040.— |
(art. 32)
Livello di attribuzione | Ufficiali di professione | Sottufficiali di professione |
3 | Alti ufficiali superiori a titolo principale | |
2 | Gruppo d’impiego 5 | |
2 | Gruppo d’impiego 4 | Gruppo d’impiego 5 |
2 | Gruppo d’impiego 3 | Gruppo d’impiego 4 |
1 | Gruppo d’impiego 2 | Gruppo d’impiego 3 |
1 | Gruppo d’impiego 1 | Gruppo d’impiego 2 |
1 | Gruppo d’impiego 1 | |
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