Art. 1
La presente ordinanza disciplina le indennità per i seguenti impiegati nel DDPS:2
- a.
- piloti militari di professione;
- b.
- operatori di bordo di professione;
- c.
- operatori FLIR di professione;
- d.3
- fotografi di bordo di professione;
- e.4
- esploratori paracadutisti di professione;
- ebis.5
- membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera;
- eter.6
- insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti;
- f.
- membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempimento dell’ordine di volo;
- g.
- piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (STAC);
- h.
- piloti collaudatori;
- i.
- ingegneri addetti alle prove in volo;
- j.7
- ingegneri del servizio di volo dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).
5 Introdotta dall’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).
6 Introdotta dall’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).
7 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).