172.220.111.342.1 Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS
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    172.220.111.342.1

    Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

    (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS)

    del 15 febbraio 2019 (Stato 1° luglio 2022)

    Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

    visti gli articoli 48 capoverso 2 e 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers),

    ordina:

    Sezione 1: Campo d’applicazione

    Art. 1

    La presente ordinanza disciplina le indennità per i seguenti impiegati nel DDPS:2

    a.
    piloti militari di professione;
    b.
    operatori di bordo di professione;
    c.
    operatori FLIR di professione;
    d.3
    fotografi di bordo di professione;
    e.4
    esploratori paracadutisti di professione;
    ebis.5
    membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera;
    eter.6
    insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti;
    f.
    membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempimento dell’ordine di volo;
    g.
    piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (STAC);
    h.
    piloti collaudatori;
    i.
    ingegneri addetti alle prove in volo;
    j.7
    ingegneri del servizio di volo dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo).

    2 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    3 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    4 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    5 Introdotta dall’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    6 Introdotta dall’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    7 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    Sezione 2: Membri del servizio di volo militare

    Art. 2 Indennità

    1 I piloti militari di professione, i piloti da trasporto civili dello STAC, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, i fotografi di bordo di professione, gli esploratori paracadutisti di professione, i membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera nonché gli insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno, per il frequente impiego nel servizio di volo e per il maggiore rischio.8

    2 L’indennità dei piloti militari di professione conformemente all’allegato 1 è ridotta come segue:

    a.
    classi di stipendio 30 e 31: riduzione del 10 per cento;
    b.
    classi di stipendio 32 e 33: riduzione del 20 per cento;
    c.
    classe di stipendio 34: riduzione del 30 per cento.

    3 I piloti militari di professione assegnati alla classe di stipendio 35 o a una classe superiore, oppure che esercitano una funzione al di fuori del DDPS, non hanno alcun diritto all’indennità di cui al capoverso 1

    4 I membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempi­mento dell’ordine di volo ricevono un’indennità per ogni minuto di volo conformemente all’allegato 3.

    8 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    Art. 3 Durata del diritto all’indennità

    1 Hanno diritto all’indennità conformemente all’allegato 1:

    a.
    i piloti militari di professione dopo aver concluso con successo la scuola per piloti delle Forze aeree;
    b.
    i piloti da trasporto civili dello STAC dall’inizio dell’impiego;
    c.
    gli esploratori paracadutisti di professione dopo il periodo di prova;
    d.
    i membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera nonché gli insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti a partire dal mese in cui sorge l’obbligo di lancio;
    e.
    gli altri aventi diritto dopo l’ottenimento del brevetto.9

    2 L’indennità, in quanto parte integrante della continuazione del pagamento dello stipendio, continua a essere versata durante il prepensionamento secondo l’arti­colo 34a OPers.

    9 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    Sezione 3: Personale dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) e di swisstopo10

    10 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    Art. 4 Indennità per i piloti collaudatori

    I piloti collaudatori ricevono un’indennità conformemente all’allegato 2 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo e il rischio supplementare inerente ai voli di collaudo.

    Sezione 4: Disposizioni comuni

    Art. 812 Sospensione dal servizio di volo

    1 Chi è temporaneamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, o è assente dal servizio per malattia, infortunio o congedo di maternità, oppure è sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici o a causa della diminuzione della capacità di prestazione fisica o psichica, ma continua a essere impiegato presso l’Amministrazione federale, ha diritto all’indennità secondo l’articolo 2 capoverso 1 e gli articoli 4 e 6 per la stessa durata per la quale ha diritto alla prestazione che il datore di lavoro versa agli impiegati in caso di impedimento al lavoro secondo l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 24 marzo 200013 sul personale federale.

    2 Se, dopo il compimento del 55° anno di età, gli impiegati secondo l’articolo 1 lettere a–g, i e j sono sospesi definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 1 l’indennità di cui all’allegato 1 è versata nella misura del 60 per cento fintanto che queste persone rimangono impiegate nell’Amministrazione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.

    3 Se, dopo il compimento del 55° anno di età, i piloti collaudatori sono sospesi definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 1 l’indennità di cui all’allegato 2 è versata nella misura del 60 per cento fintanto che queste persone rimangono impiegate nell’Amministrazione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.

    4 Le indennità secondo i capoversi 2 e 3 sono decurtate in funzione dell’importo di eventuali prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione per l’invalidità o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Gli impiegati annunciano senza indugio per scritto il loro diritto a tali prestazioni al datore di lavoro e all’Aggruppamento difesa, a armasuisse o a swisstopo.

    12 Nuovo testo giusta l’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    13 RS 172.220.1

    Art. 8a14 Assunzione dei costi

    L’Aggruppamento Difesa, armasuisse e swisstopo si assumono i costi delle indennità da loro versate.

    14 Introdotto dall’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 10 Disposizioni transitorie

    1 Nel caso di un’eventuale riduzione dello stipendio complessivo, comprese le indennità, i diritti acquisiti nominali sono garantiti per la durata di due anni. Non sono considerate indennità le indennità previste dall’articolo 22 dell’ordinanza del 5 dicembre 199416 sul servizio di volo militare.

    2 Gli impiegati che allo scadere della garanzia dei diritti acquisiti secondo il capoverso 1 hanno già compiuto 57 anni non subiscono riduzioni dello stipendio complessivo, comprese le indennità.

    Art. 10a17 Disposizione transitoria della modifica del 21 marzo 2022

    L’articolo 8 capoversi 2 e 3 nel tenore della modifica del 21 marzo 2022 si applica anche agli impiegati di cui all’articolo 1 lettere a–e e f–j che sono stati definitivamente sospesi dal servizio di volo tra il 1° gennaio 2020 e l’entrata in vigore della presente modifica.

    17 Introdotto dall’all. n. I dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    Allegato 118

    18 Nuovo testo giusta l’all. n. II dell’O del DDPS del 21 mar. 2022 concernente i membri del servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 214).

    (art. 23 e 6)

    Indennità per i membri del servizio di volo militare e per gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo

    L’indennità annuale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 e all’articolo 6 ammonta a:

    Fr.

    1.
    Piloti militari di professione
    a.
    dal primo al terzo anno

    29 576

    b.
    dal quarto al sesto anno

    40 530

    c.
    dal settimo al nono anno

    51 484

    d.
    a partire dal decimo anno

    62 831

    2.
    Operatori di bordo di professione
    a.
    dal primo al terzo anno

    26 290

    b.
    dal quarto al sesto anno

    37 244

    c.
    a partire dal settimo anno

    48 657

    3.
    Operatori FLIR di professione

    23 772

    4.
    Ingegneri del servizio di volo di swisstopo

    20 053

    5.
    Fotografi di bordo di professione

    12 297

    6.
    Esploratori paracadutisti di professione

    13 755

    6bis. Membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera

    13 755

    6ter. Insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti

    13 755

    7.
    Piloti da trasporto civili dello STAC
    a.
    dal primo al terzo anno

    15 511

    b.
    dal quarto al sesto anno

    21 044

    c.
    a partire dal settimo anno

    40 216

    Allegato 2

    (art. 4 e 8)

    Indennità per i piloti collaudatori

    L’indennità annuale conformemente all’articolo 4 ammonta a:

    Fr.

    1.
    nel primo e nel secondo anno

    54 770

    2.
    nel terzo e nel quarto anno

    65 723

    3.
    nel quinto e nel sesto anno

    76 677

    4.
    nel settimo e nell’ottavo anno

    87 630

    5.
    a partire dal nono anno

    104 039

    Allegato 3

    (art. 2 e 5)

    Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio

    L’indennità per ogni minuto di volo per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio nel servizio di volo delle Forze aeree o di armasuisse ammonta a:

    Fr.

    1.

    2.72

    a.
    Per voli con aeromobili, sistemi, armi o equipaggiamenti non regolarmente ammessi alla circolazione.
    b.
    Per voli di valutazione, voli di accettazione, voli di verifica, voli ai limiti dell’inviluppo, voli fotografici e voli con aeromobili da combattimento.

    2.

    0.75

    Per voli con aeromobili regolarmente ammessi alla circolazione:

    a.
    nell’ambito di prove o di compiti aeronautici di armasuisse, compresi i sorvoli finalizzati all’approntamento e all’esercizio di aeromobili su piazze esterne;
    b.
    nell’ambito dell’esercizio di volo delle Forze aeree, per esempio in qualità di membro dell’equipaggio nella funzione di meccanico accompagnatore.

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