Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’indennizzo dell’istruzione, delle esercitazioni e degli interventi (servizi) dei membri dei pompieri d’esercizio del DDPS.
172.220.111.342.3
del 25 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visto l’articolo 48 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale,
ordina:
La presente ordinanza disciplina l’indennizzo dell’istruzione, delle esercitazioni e degli interventi (servizi) dei membri dei pompieri d’esercizio del DDPS.
1 In linea di principio i servizi dei membri dei pompieri d’esercizio sono prestati durante il tempo di lavoro ordinario.
2 I servizi prestati al di fuori del tempo di lavoro sono indennizzati con un’indennità speciale (soldo dei pompieri).
3 Il tempo di servizio comincia con l’inizio dell’istruzione o dell’esercitazione conformemente al programma, nel caso di interventi effettivi o di esercitazioni d’allarme con la chiamata o l’allarme. Esso termina con la conclusione del servizio in uniforme.
4 I quadri ricevono inoltre un importo forfettario annuo quale indennizzo di funzione e di compensazione delle piccole spese non conteggiabili. Sono esclusi i comandanti pompieri d’esercizio del Centro logistico dell’esercito.
Il servizio specializzato protezione antincendio della Base logistica dell’esercito (servizio specializzato) iscrive a preventivo e gestisce i crediti destinati all’indennizzo dei servizi dei membri dei pompieri d’esercizio.
1 I servizi seguenti sono prestati al di fuori del tempo di lavoro e indennizzati con il soldo dei pompieri:
2 I servizi seguenti sono prestati come tempo di lavoro e non sono indennizzati con il soldo dei pompieri:
1 Il soldo dei pompieri per le prime tre ore consecutive ammonta a 45 franchi l’ora. Per ogni ora supplementare immediatamente successiva ammonta a 25 franchi l’ora. Le frazioni di ora sono arrotondate per eccesso alla mezzora e indennizzate proporzionalmente.
2 Se un servizio dura più di sette ore consecutive è corrisposto un importo forfettario giornaliero pari a 250 franchi.
3 L’importo forfettario annuo per i quadri si fonda sugli importi stabiliti nell’allegato.
L’ordinanza del DDPS del 5 settembre 20062 sull’indennizzo dei servizi pompieri di stabilimento degli impiegati del DDPS è abrogata.
2 [RU 2006 3855]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
(art. 5 cpv. 3)
1 Gli importi forfettari annui per i quadri ammontano a:
Funzione | CHF |
| 1000.– |
| 800.– |
| 600.– |
| 400.– |
| 400.– |
| 200.– |
| 200.– |
| 100.– |
| 400.– |
2 In caso di doppia funzione è corrisposta l’indennità più elevata, più 200 franchi.
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