172.220.111.342.3 Ordinanza sull’indennizzo dei pompieri d’esercizio
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    172.220.111.342.3

    Ordinanza del DDPS sull’indennizzo dei servizi pompieri d’esercizio degli impiegati del DDPS

    (Ordinanza sull’indennizzo dei pompieri d’esercizio)

    del 25 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

    Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

    visto l’articolo 48 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina l’indennizzo dell’istruzione, delle esercitazioni e degli interventi (servizi) dei membri dei pompieri d’esercizio del DDPS.

    Art. 2 Principi

    1 In linea di principio i servizi dei membri dei pompieri d’esercizio sono prestati durante il tempo di lavoro ordinario.

    2 I servizi prestati al di fuori del tempo di lavoro sono indennizzati con un’indennità speciale (soldo dei pompieri).

    3 Il tempo di servizio comincia con l’inizio dell’istruzione o dell’esercitazione conformemente al programma, nel caso di interventi effettivi o di esercitazioni d’allarme con la chiamata o l’allarme. Esso termina con la conclusione del servizio in uniforme.

    4 I quadri ricevono inoltre un importo forfettario annuo quale indennizzo di funzione e di compensazione delle piccole spese non conteggiabili. Sono esclusi i comandanti pompieri d’esercizio del Centro logistico dell’esercito.

    Art. 3 Competenza

    Il servizio specializzato protezione antincendio della Base logistica dell’esercito (servizio specializzato) iscrive a preventivo e gestisce i crediti destinati all’inden­nizzo dei servizi dei membri dei pompieri d’esercizio.

    Art. 4 Indennizzo

    1 I servizi seguenti sono prestati al di fuori del tempo di lavoro e indennizzati con il soldo dei pompieri:

    a.
    rapporti esterni dei quadri, quali rapporti e assemblee cantonali, regionali, locali e in seno ad associazioni; è indennizzata solo la parte ufficiale del rapporto o dell’assemblea;
    b.
    ispezioni ordinate dal servizio specializzato;
    c.
    servizi supplementari ordinati dalla direzione o autorizzati dal servizio specializzato;
    d.
    esercitazioni secondo il programma annuale, compresi i lavori di ristabilimento.

    2 I servizi seguenti sono prestati come tempo di lavoro e non sono indennizzati con il soldo dei pompieri:

    a.
    corsi per pompieri organizzati dal DDPS;
    b.
    corsi per pompieri organizzati dalla Coordinazione Svizzera dei Pompieri;
    c.
    corsi cantonali per pompieri;
    d.
    preparativi dei quadri per i servizi;
    e.
    lavori di ristabilimento nei giorni successivi all’istruzione e alle esercita­zioni;
    f.
    rapporti interni dei quadri;
    g.
    interventi effettivi, compresi i lavori di ristabilimento;
    h.
    esercitazioni d’allarme;
    i.
    esercitazioni secondo il programma annuale, compresi i lavori di ristabilimento.
    Art. 5 Ammontare del soldo dei pompieri

    1 Il soldo dei pompieri per le prime tre ore consecutive ammonta a 45 franchi l’ora. Per ogni ora supplementare immediatamente successiva ammonta a 25 franchi l’ora. Le fra­zioni di ora sono arrotondate per eccesso alla mezzora e indennizzate proporzionalmente.

    2 Se un servizio dura più di sette ore consecutive è corrisposto un importo forfettario giornaliero pari a 250 franchi.

    3 L’importo forfettario annuo per i quadri si fonda sugli importi stabiliti nell’alle­gato.

    Allegato

    (art. 5 cpv. 3)

    Importi forfettari annui per i quadri

    1 Gli importi forfettari annui per i quadri ammontano a:

    Funzione

    CHF

    a.
    Comandante (esclusi i comandanti presso i Centri logistici dell’esercito)

    1000.–

    b.
    Funzione nel comando (ufficiale o sottufficiale)

    800.–

    c.
    Capo della sezione d’intervento (ufficiale)

    600.–

    d.
    Sostituto del capo della sezione d’intervento (ufficiale o sottufficiale)

    400.–

    e.
    Capo del distaccamento speciale (ufficiale)

    400.–

    f.
    Sostituto del capo del distaccamento speciale (ufficiale e sottufficiale)

    200.–

    g.
    Capo del gruppo di spegnimento

    200.–

    h.
    Sostituto del capo del gruppo di spegnimento

    100.–

    i.
    Sorvegliante del materiale designato (Sezioni d’intervento e distaccamenti speciali)

    400.–

    2 In caso di doppia funzione è corrisposta l’indennità più elevata, più 200 franchi.

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