Art. 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza definisce i presupposti per l’attribuzione delle singole funzioni speciali a una classe di stipendio (CS) in base all’articolo 36 OPers.
172.220.111.343.2
del 28 marzo 2002 (Stato 1° luglio 2003)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 52 capoverso 5 e 53 lettera c dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:
La presente ordinanza definisce i presupposti per l’attribuzione delle singole funzioni speciali a una classe di stipendio (CS) in base all’articolo 36 OPers.
1 I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l’entità dei compiti e delle esigenze, le sollecitazioni e le responsabilità inerenti alla funzione. Inoltre sono prese in considerazione l’ampiezza, la diversità e la complessità dei compiti e le esigenze poste per quanto concerne la conduzione.
2 I compiti stabiliti nella descrizione del posto fungono da base per la valutazione della funzione. Se una funzione comporta attività diversificate, la valutazione si effettua in primo luogo in base ai compiti il cui espletamento richiede la maggior parte del tempo di lavoro. Gli altri compiti vanno presi in debita considerazione.
3 Funzioni con requisiti e compiti analoghi devono essere valutati in modo uguale. Per valutare funzioni poco diffuse in un’unità amministrativa si deve procedere a un confronto con altre unità amministrative.
4 L’espletamento permanente e a pieno titolo di compiti di supplenza può essere compensato con una classe supplementare.
5 Se per un posto è richiesta una formazione specifica, il requisito è considerato soddisfatto al momento in cui è stato superato il relativo esame finale.
6 Nel quadro della presente ordinanza si possono impiegare strumenti di valutazione più sofisticati per l’attribuzione delle singole funzioni a una classe di stipendio.
Le valutazioni delle funzioni sono riportate nell’allegato.
L’ordinanza del 12 maggio 19892 sulle condizioni di nomina e di promozione negli uffici del DFI è abrogata.
2 Non pubblicata nella RU.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2002.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 giu. 2003 (RU 2003 2128).
(art. 3)
Collaboratori meteorologi
Cifra | Funzione | CS |
1 | Collaboratori che hanno portato a termine la formazione professionale e superato l’esame professionale e che svolgono il loro lavoro in modo autonomo in un determinato campo di specializzazione. | 12 |
2 | Collaboratori secondo la cifra 1 che svolgono compiti più esigenti o che sono impiegati come meteorologi dell’aeronautica. | 14 |
3 | Collaboratori impiegati come consulenti meteorologi o che svolgono attività equivalenti. | 15 |
4 | Collaboratori impiegati in modo polivalente come consulenti meteorologi dell’aviazione nonché collaboratori meteorologi attivi in un settore affine e che adempiono inoltre compiti qualificati o altre attività equivalenti. | 16 |
5 | Collaboratori secondo la cifra 4 a cui sono state affidate maggiori responsabilità o che adempiono compiti di conduzione qualificati. | 17 |
6 | Capiservizio che dirigono un servizio che implica esigenze particolarmente elevate per quanto concerne la conduzione e le responsabilità. | 18 |
7 | Capiservizio secondo la cifra 6 che adempiono inoltre compiti di conduzione particolari. | 19 |
Co-meteorologi
Cifra | Funzione | CS |
8 | Co-meteorologi con un diploma conseguito presso una scuola universitaria professionale o diploma equivalente che, dopo aver seguito un’apposita formazione e sostenuto un esame teorico e pratico, effettuano in modo autonomo analisi e previsioni meteorologiche. | 18 |
9 | Meteorologi secondo la cifra 8 che hanno seguito una formazione supplementare e ultimato con successo il lavoro d’esame e che assolvono compiti per i quali sono richieste ottime conoscenze professionali e una buona esperienza di lavoro e che comportano determinate responsabilità. | 23 |
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