172.220.111.42 Ordinanza Web DFAE
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    172.220.111.42

    Ordinanza sull’elaborazione di dati personali nell’Intranet e nell’Extranet del DFAE

    (Ordinanza Web DFAE)

    del 5 novembre 2014 (Stato 1° aprile 2021)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nell’Intranet e nell’Extranet del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (Web DFAE).

    2 L’Intranet del DFAE (Intranet DFAE) è una piattaforma informativa protetta accessibile a una cerchia limitata di persone autorizzate.

    3 L’Extranet del DFAE (Extranet DFAE) è un’estensione dell’Intranet alla quale hanno accesso le persone autorizzate ad accedere all’Intranet e una cerchia esterna limitata di persone tramite password.

    Art. 3 Gestione

    Il Web DFAE è gestito dalla Segretaria generale del DFAE (SG DFAE).

    Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

    Art. 4 Persone

    Nel Web DFAE sono trattati i dati delle seguenti persone:

    a.
    gli impiegati del DFAE;
    b.
    altri impiegati dell’Amministrazione federale;
    c.
    i terzi legati da un rapporto contrattuale al DFAE o ad altre unità dell’Amministrazione federale che hanno accesso alla rete dell’Amministra­zione federale (terzi con accesso alla rete dell’Amministrazione federale);
    d.
    i terzi ai quali il responsabile dell’applicazione ha attribuito i diritti d’accesso all’Extranet DFAE (terzi con accesso all’Extranet DFAE).
    Art. 5 Genere, origine e modificabilità dei dati personali

    1 Nel Web DFAE sono trattati i dati delle persone di cui all’articolo 4 elencati nell’allegato.

    2 Nell’allegato sono elencati i dati ripresi automaticamente nel Web DFAE dai servizi di elenchi secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 6 dicembre 20133 sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall’UFIT, i dati che pos­sono essere rilevati dagli interessati e i dati che sono attribuiti automaticamente dal Web DFAE.

    3 I dati dei servizi di elenchi gestiti dall’UFIT sono aggiornati quotidianamente e non possono essere modificati nel Web DFAE.

    Art. 6 Diritti d’accesso individuali

    1 Le seguenti persone hanno accesso all’Intranet DFAE:

    a.
    gli impiegati del DFAE;
    b.
    altri impiegati dell’Amministrazione federale;
    c.
    i terzi con accesso alla rete dell’Amministrazione federale;

    2 Le seguenti persone hanno accesso all’Extranet DFAE:

    a.
    le persone di cui al capoverso 1;
    b.
    i terzi con accesso all’Extranet DFAE.
    Art. 7 Attribuzione dei diritti d’accesso

    1 Il responsabile dell’applicazione attribuisce diritti d’accesso individuali agli utenti del Web DFAE.

    2 Verifica almeno una volta all’anno se le condizioni per esercitare i diritti d’accesso sono ancora adempiute.

    3 I diritti d’accesso possono essere limitati.

    Art. 8 Trattamento dei dati

    1 Le persone di cui all’articolo 6 possono prendere visione di tutti i dati del Web DFAE nell’ambito dei loro diritti d’accesso (diritto di lettura).

    2 Il numero personale non è visibile.

    3 Ogni persona può trattare in qualsiasi momento i propri dati che ha immesso nel Web DFAE.

    4 L’unità Informatica DFAE può trattare tutti i dati nel Web DFAE, sempreché ciò sia necessario all’adempimento dei suoi compiti.

    5 I diritti di trattamento sono esercitati mediante la procedura di richiamo.

    Art. 9 Gestione del sistema

    1 L’amministratore del sistema gestisce i sistemi informatici, le banche dati e le applicazioni del Web DFAE.

    2 Il responsabile delle applicazioni funge da interfaccia tra l’amministratore del sistema e gli utenti. Egli è impiegato presso il DFAE.

    Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza informatica

    Art. 10 Diritto d’accesso e diritto di rettifica

    1 Ogni persona può chiedere alla SG DFAE per scritto e comprovando la propria identità informazioni sui propri dati inseriti nel Web DFAE e la rettifica di dati inesatti che sono stati attribuiti automaticamente dal Web DFAE.

    2 Le informazioni sono fornite per scritto a titolo gratuito.

    Art. 11 Obblighi di diligenza

    1 La SG DFAE provvede affinché i dati personali inseriti nel Web DFAE siano trattati conformemente alle prescrizioni.

    2 Si assicura inoltre che i dati personali inseriti nel Web DFAE siano esatti, completi e aggiornati.

    Art. 12 Sicurezza dei dati

    1 La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono disciplinate:

    a.
    dall’ordinanza del 14 giugno 19934 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
    b.
    dall’ordinanza del 27 maggio 20205 sui ciber-rischi.6

    2 La SG DFAE emana un regolamento per il trattamento dei dati. Quest’ultimo disciplina le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

    4 RS 235.11

    5 RS 120.73

    6 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

    Art. 13 Verbalizzazione

    1 Gli accessi al Web DFAE e le modifiche nel Web DFAE sono costantemente verbalizzati.

    2 I verbali sono conservati per sei mesi.

    Sezione 4: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

    Art. 14

    1 I dati degli impiegati il cui rapporto di lavoro con il DFAE si è concluso sono distrutti 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.

    2 I dati di terzi che hanno accesso alla rete dell’Amministrazione federale e sono legati al DFAE da un rapporto contrattuale sono distrutti 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro.

    3 I dati degli altri impiegati dell’Amministrazione federale, di terzi che hanno accesso alla rete dell’Amministrazione federale e che sono legati da un rapporto contrattuale ad altre unità dell’Amministrazione federale e di terzi con accesso all’Extranet DFAE sono distrutti al più tardi 180 giorni dopo l’ultimo accesso.

    4 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di archiviazione.

    Sezione 5: Entrata in vigore

    Art. 15

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2014.

    Allegato

    (art. 5 cpv. 1 e 2)

    Origine ed estensione dei dati

    Legenda

    A Servizi di elenchi UFIT (ripresa automatica)

    B Attribuzione automatica da parte del Web DFAE

    C Inserimento manuale dei propri dati (facoltativo)

    D Inserimento manuale dei propri dati (obbligatorio)

    A. Intranet DFAE: origine ed estensione dei dati degli impiegati del DFAE, degli altri impiegati dell’Amministrazione federale e di terzi con accesso alla rete dell’Amministrazione federale

    Dati

    Origine

    Cognome

    A

    Nome

    A

    Appellativo

    A

    Foto

    C

    Numero personale (non visibile)

    A

    Sigla

    A

    Numero ufficio

    A

    Dipartimento

    A

    Unità organizzativa 1

    A

    Unità organizzativa 2

    C

    Unità amministrativa

    A

    Funzione 1

    A

    Funzione 2

    C

    Telefono 1

    A

    Telefono 2

    C

    Cellulare professionale

    C

    Cellulare privato

    C

    Indirizzo e-mail

    A

    Fax

    A

    Indirizzo

    A

    Luogo di lavoro

    A

    Paese

    A

    Grado di occupazione

    C

    Orari di lavoro

    C

    Competenze

    C

    Superiore gerarchico (cognome, nome)

    A

    Supplente (cognome, nome)

    C

    Attitudini (esperienza professionale)

    C

    Appartenenza a un gruppo

    B

    Lingua di corrispondenza

    A

    Conoscenze linguistiche

    C

    B. Extranet DFAE: origine ed estensione dei dati degli impiegati del DFAE, degli altri impiegati dell’Amministrazione federale e di terzi con accesso alla rete dell’Amministrazione federale

    Dati

    Origine

    Cognome

    C

    Nome

    C

    Appellativo

    C

    Foto

    C

    Dipartimento

    C

    Unità organizzativa

    C

    Unità amministrativa

    C

    Funzione

    C

    Telefono

    C

    Cellulare professionale

    C

    Cellulare privato

    C

    Indirizzo e-mail

    C

    Fax

    C

    Indirizzo

    C

    Luogo di lavoro

    C

    Paese

    C

    Orari di lavoro

    C

    Superiore gerarchico (cognome, nome)

    C

    Supplente (cognome, nome)

    C

    Attitudini (esperienza professionale)

    C

    Appartenenza a un gruppo

    B

    Lingua di corrispondenza

    C

    Conoscenze linguistiche

    C

    C. Extranet DFAE: origine ed estensione dei dati di terzi con accesso all’Extranet DFAE

    Dati

    Origine

    Cognome

    D

    Nome

    D

    Appellativo

    D

    Foto

    C

    Indirizzo

    D

    Località

    D

    Paese

    D

    Homepage

    C

    Funzione

    C

    Telefono

    D

    Numeri di cellulare

    C

    Indirizzo e-mail

    D

    Fax

    C

    Azienda (operante per …)

    D

    Persona di riferimento al DFAE (cognome, nome)

    D

    Supplente (cognome, nome)

    C

    Orari di lavoro

    C

    Competenze

    C

    Appartenenza a un gruppo

    B

    Lingua di corrispondenza

    D

    Conoscenze linguistiche

    C

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