Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile esclusivamente al personale addetto alla pulizia giornaliera (personale addetto alle pulizie di manutenzione) delle unità amministrative dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers).5
2 Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’OPers e dell’ordinanza del 3 luglio 20016 sulla protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6423).