Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile al personale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sul personale addetto alle pulizie di manutenzione.3
2 Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20014 concernente l’ordinanza sul personale federale.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6577).