Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina, per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari, negli ambiti della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo, dell’aiuto umanitario e dell’istruzione di truppe straniere all’estero:
- a.
- l’esame d’idoneità dei candidati;
- b.
- l’istruzione del personale;
- c.
- il rapporto di lavoro e le competenze.
2 Nella misura in cui non preveda o non ammetta espressamente eccezioni, essa si applica imperativamente anche al personale militare che assolve l’istruzione o effettua l’impiego.
3 Gli articoli 1 capoverso 1 lettere a e b, 2–9, 12, 13 capoverso 2, 14 e 15 si applicano anche ai militari che effettuano l’istruzione o l’impiego come servizio militare computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione o come servizio militare volontario.