172.220.111.91 OPers-PRA-DDPS
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    172.220.111.91

    Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario

    (OPers-PRA-DDPS)

    del 30 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2023)

    Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

    visto l’articolo 40 dell’ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

    Art. 1

    1 La presente ordinanza disciplina, per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari, negli ambiti della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo, dell’aiuto umanitario e dell’istruzione di truppe straniere all’estero:

    a.
    l’esame d’idoneità dei candidati;
    b.
    l’istruzione del personale;
    c.
    il rapporto di lavoro e le competenze.

    2 Nella misura in cui non preveda o non ammetta espressamente eccezioni, essa si applica imperativamente anche al personale militare che assolve l’istruzione o effettua l’impiego.

    3 Gli articoli 1 capoverso 1 lettere a e b, 2–9, 12, 13 capoverso 2, 14 e 15 si applicano anche ai militari che effettuano l’istruzione o l’impiego come servizio militare computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione o come servizio militare volontario.

    Sezione 2: Esame d’idoneità per la promozione della pace

    Art. 2 Esecuzione dell’esame d’idoneità

    1 Il Centro di competenza SWISSINT può invitare o, nel caso in cui non sia ancora stato adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, chiamare in servizio candidati per:

    a.
    l’esame d’idoneità di base in un centro di reclutamento;
    b.
    l’esame d’idoneità specifico alla funzione nel Centro di competenza SWISSINT.

    2 I comandanti dei centri di reclutamento sono competenti per l’esecuzione dell’esame d’idoneità di base. Il comandante del Centro di competenza SWISSINT è competente per l’esecuzione dell’esame d’idoneità specifico alla funzione.

    3 I membri di formazioni militari di professionisti con impieghi specialistici sono inoltre soggetti alla selezione e all’esame d’idoneità del rispettivo comando.

    Art. 3 Oggetto dell’esame d’idoneità

    1 Con l’esame d’idoneità si intende valutare il profilo dei requisiti dei candidati e accertare l’idoneità di base all’impiego nel servizio di promovimento della pace.

    2 I candidati sono sottoposti nell’ambito:

    a.
    dell’esame d’idoneità di base a esami, accertamenti e valutazioni riguar­danti:
    1.2
    il loro stato di salute e il loro stato vaccinale,
    2.
    le loro attitudini fisiche: resistenza, forza, velocità e capacità di coordinamento,
    3.
    le loro attitudini intellettuali e la loro personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione, attenzione, flessibilità, scrupolosità, autoconsapevolezza e inclina­zioni personali,
    4.
    la loro psiche: salute psichica, assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare,
    5.
    la loro competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo,
    6.
    il loro potenziale a svolgere funzioni di quadro,
    7.
    le loro conoscenze linguistiche;
    b.
    dell’esame d’idoneità specifico alla funzione a esami e valutazioni riguardanti:
    1.
    la presenza di circostanze personali particolari secondo l’ordinanza del 22 novembre 20173 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM),
    2.
    la loro idoneità all’esercizio di determinate funzioni di truppa o di quadro, nella misura in cui non risultino dal profilo dei requisiti generali secondo la lettera a.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

    3 RS 512.21

    Art. 4 Definizione dei profili dei requisiti

    Il Centro di competenza SWISSINT:

    a.
    definisce i profili dei requisiti in collaborazione con il Comando del reclutamento dell’Aggruppamento Difesa;
    b.
    può ordinare in collaborazione con il Comando del reclutamento del­l’Aggruppamento Difesa ulteriori esami necessari per l’impiego in una zona di missione specifica.
    Art. 5 Luogo e durata dell’esame d’idoneità

    1 L’esame d’idoneità di base si svolge nei centri di reclutamento regionali e dura un giorno.

    2 L’esame d’idoneità specifico alla funzione si svolge nel Centro di competenza SWISSINT e dura un giorno.

    3 Per il personale aeronavigante e i paracadutisti nonché per gli specialisti delle Forze aeree l’esame d’idoneità medico si svolge presso l’Istituto di medicina aeronautica e dura due giorni al massimo.

    Art. 64

    4 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

    Sezione 3: Istruzione del personale

    Art. 7 Istruzione specifica all’impiego

    1 Dopo l’esame d’idoneità, a seconda della funzione, il personale destinato a impieghi negli ambiti della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo, dell’aiuto umanitario e dell’istruzione di truppe straniere all’estero assolve:

    a.
    un’istruzione specifica all’impiego per membri di contingenti;
    b.
    un’istruzione specifica all’impiego per il personale impiegato individualmente.

    2 L’istruzione specifica all’impiego può essere svolta interamente o in parte al di fuori del Centro di competenza SWISSINT.

    Art. 85

    5 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

    Art. 96 Servizi d’istruzione secondo l’OOPSM

    1 Se il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione secondo l’OOPSM7 coincide totalmente o in parte con un impiego, il Comando Operazioni ordina un differimento del servizio per motivi militari.

    2 In casi eccezionali motivati il Comando Operazioni può autorizzare servizi d’istruzione secondo l’OOPSM durante il periodo di un impiego.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

    7 RS 512.21

    Sezione 4: Rapporto di lavoro e competenze

    Art. 10 Rapporto di lavoro

    1 L’istruzione e l’impiego sono disciplinati in contratti di lavoro separati.

    2 Dall’istruzione assolta non è desumibile alcun diritto a un’assunzione per un impiego.

    3 Eccettuati i militari di professione ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1 LM8, per la durata del rapporto di lavoro il personale è equiparato ai militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 LM. Esso non è sottoposto all’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20039 concernente il personale militare.

    Art. 11 Durata del contratto di lavoro

    1 Il contratto di lavoro per l’istruzione è limitato alla durata di detta istruzione.

    2 Il contratto di lavoro per l’impiego concreto è limitato alla durata di detto impiego. Se la durata dell’impiego è indeterminata, il contratto di lavoro è, di norma, limitato a un anno.10

    3 ...11

    4 Il contratto di lavoro per l’impiego può essere prorogato di comune intesa. Dopo due proroghe dell’impiego, per un’ulteriore proroga è necessaria l’autorizzazione del Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa.12

    5 Un singolo contratto di lavoro o contratti di lavoro successivi senza interruzioni non possono avere complessivamente una durata superiore a dieci anni.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

    11 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

    Art. 11a13 Contratti di lavoro per specialisti

    1 Per gli specialisti possono essere allestiti contratti di lavoro con una durata massima di cinque anni. La durata massima e la possibilità di disdetta sono specificate nel contratto di lavoro.

    2 I contratti di lavoro disciplinano sia l’istruzione specifica all’impiego sia l’impiego.

    3 Tra gli impieghi gli specialisti sono impiegati all’interno dell’Aggruppamen-to Difesa sulla base del contratto di lavoro. Il servizio competente mette a disposizione le riserve di posti necessarie.

    4 Il contratto di lavoro per l’impiego può essere prorogato di comune intesa. Dopo una proroga dell’impiego, per un’ulteriore proroga è necessaria l’autorizzazione del Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa.

    13 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 5 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 795).

    Art. 12 Grado militare

    1 Nell’ambito dell’istruzione e dell’impiego il personale riveste di principio:

    a.
    il grado che ha rivestito sinora nell’esercito;
    b.
    il grado che rivestiva al momento del suo proscioglimento dall’obbligo militare;
    c.
    il grado di soldato se non è mai stato militare.

    2 Sono fatti salvi:

    a.
    la nomina a ufficiale specialista giusta l’articolo 104 LM14;
    b.
    il conferimento a tempo determinato di un altro grado giusta l’articolo 75 capoverso 2 lettera c OOPSM15.
    Art. 13 Competenze relative alle decisioni del datore di lavoro e all’assistenza del personale

    1 Per le decisioni del datore di lavoro sono competenti le autorità secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 3 luglio 200116 sul personale federale e i disciplinamenti emanati in virtù della stessa.

    2 Il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa secondo l’allegato 1 dell’ordi­nanza del 25 novembre 199817 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra­zione è competente per l’assistenza del personale.

    Art. 16 Giorni lavorativi e giorni di riposo durante l’impiego

    1 Se nel contratto di lavoro non è convenuto diversamente, nel luogo d’impiego vige una settimana di sei giorni lavorativi e un giorno di riposo.

    2 In casi straordinari, il comandante o il capo della missione nel luogo d’impiego può derogare in via transitoria a questa regola. Di conseguenza, i giorni lavorativi supplementari prestati devono essere compensati durante l’impiego con tempo libero della medesima durata.

    Art. 17 Vacanze

    1 Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, il diritto alle vacanze di cui all’articolo 24 OPers-PRA è ridotto in maniera proporzionale.

    2 Al personale il cui rapporto di lavoro quale impiegato del DDPS è mantenuto durante l’impiego, il diritto alle vacanze risultante da tale rapporto di lavoro è ridotto in maniera proporzionale alla durata dell’impiego, sempre che durante l’impiego siano prese vacanze sulla base dell’OPers-PRA.

    3 Per calcolare la proporzionalità si considera l’anno di dodici mesi e il mese di 30 giorni.

    4 Non sono considerati giorni di vacanza:

    a.
    i giorni di riposo ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1;
    b.
    i giorni di congedo ai sensi dell’articolo 26 OPers-PRA;
    c.
    i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra la Svizzera e il luogo d’impiego all’inizio e al termine dell’impiego;
    d.
    i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra il luogo del congedo e il luogo d’impiego.
    Art. 18 Congedo per fare e disfare i bagagli

    Per fare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al temine dell’impiego il personale ha diritto a un determinato numero di giorni di congedo. Questi consistono in:

    a.
    una mezza giornata lavorativa, per impieghi che durano fino a 14 giorni civili;
    b.
    un giorno lavorativo, per impieghi che durano da 15 a 30 giorni civili;
    c.
    un giorno lavorativo e mezzo, per impieghi che durano da 31 a 120 giorni civili;
    d.
    due giorni lavorativi, per impieghi che durano più di 120 giorni civili.

    Sezione 5: Disposizioni finali

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