172.220.113.11 Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo
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    172.220.113.11

    Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

    del 16 settembre 2014 (Stato 1° gennaio 2022) (Stato 1° gennaio 2022)

    La direzione del Politecnico federale di Zurigo,

    visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 marzo 20011 sul personale del settore dei PF (OPers PF),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Il personale scientifico comprende:

    a.
    gli assistenti e gli assistenti in capo;
    b.
    i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato;
    c.
    i collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato.

    2 Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.

    3 Sono fatte salve le condizioni di assunzione conformemente all’OPers PF.

    Art. 2 Classificazione della funzione

    1 La classificazione della funzione è effettuata conformemente all’allegato 1 della presente ordinanza. Si basa sulla griglia delle funzioni di cui all’allegato 1 del­l’OPers PF.

    2 Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.

    Art. 3 Subordinazione gerarchica

    1 Il personale scientifico è subordinato a un responsabile del bilancio secondo l’articolo 13 del regolamento finanziario del PF di Zurigo del 28 settembre 20052.

    2 In caso di assegnazione a un istituto, a un dipartimento o a un’altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.

    2 RSETHZ 245

    Art. 4 Pianificazione della carriera e perfezionamento

    1 I superiori gerarchici diretti svolgono un colloquio sulla carriera con gli assistenti in capo I e II e con i collaboratori scientifici I e II assunti per un periodo superiore a quattro anni durante il quarto anno di impiego.

    2 Per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici, la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.

    3 D’intesa con il superiore gerarchico, il personale scientifico può partecipare a corsi di perfezionamento universitario.

    Sezione 2: Assistenti e assistenti in capo

    Art. 5 Posizioni

    1 L’assunzione come assistente o assistente in capo è funzionale all’avvio della carriera accademica o al perfezionamento professionale.

    2 Sono previste le seguenti posizioni:

    a.
    assistente;
    b.
    assistente in capo I;
    c.
    assistente in capo II.
    Art. 6 Condizioni di assunzione

    1 L’assunzione come assistente o assistente in capo presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

    2 Sono assunti come assistenti:

    a.
    i dottorandi ai sensi dell’ordinanza del 1° luglio 20083 sul dottorato del PF di Zurigo;
    b.
    i postdottorandi.

    3 Sono assunti come assistenti in capo I i titolari di un dottorato con almeno due anni di esperienza professionale.

    4 Sono assunti come assistenti in capo II i titolari di un dottorato con almeno cinque anni di esperienza professionale.

    3 [RU 2008 6437; 2013 3369. RU 2021 805 art. 58]. Vedi ora l’O del 23 nov. 2021 (RS 414.133.1)

    Art. 7 Tasso di occupazione degli assistenti

    1 Il tasso di occupazione dei dottorandi è pari al 100 per cento.

    2 Un’occupazione a tempo parziale è possibile in casi motivati, in particolare in caso di responsabilità genitoriali o di attività presso un altro datore di lavoro.

    Art. 8 Stipendio

    1 Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

    a.
    dottorandi: aliquote secondo l’allegato 2;
    b.
    postdottorandi: aliquote secondo l’allegato 3;
    c.
    assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’espe­rienza utile ai sensi dell’articolo 26 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

    2 Le aliquote di cui al capoverso 1 lettere a e b sono fissate dalla direzione.

    3 Le prestazioni d’insegnamento dei dottorandi che superano la soglia minima usuale del rispettivo dipartimento sono indennizzate con un’aliquota più elevata.

    Art. 9 Durata dell’impiego

    (art. 17b cpv. 2 lett. b L del 4 ott. 19914 sui PF)

    1 Gli assistenti e gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo massimo di sei anni.

    2 In caso di passaggio dall’impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati.

    Art. 10 Compiti

    1 I dottorandi lavorano alla propria tesi, al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e agli studi di dottorato per almeno il 70 per cento del loro tempo di lavoro. Assumono compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali. I dipartimenti disciplinano l’estensione di questi compiti. Sono fatti salvi accordi particolari con finanziatori esterni.

    2 I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico.

    3 Gli assistenti in capo I e II svolgono compiti direttivi legati alle attività di preparazione, organizzazione e realizzazione di progetti di ricerca nonché all’insegnamento che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre, assumono compiti amministrativi e infrastrutturali.

    Sezione 3: Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato

    Art. 11 Posizioni

    1 L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico è funzionale all’avvio della carriera di responsabile di progetto.

    2 Sono previste le seguenti posizioni:

    a.
    assistente scientifico I;
    b.
    assistente scientifico II;
    c.
    collaboratore scientifico I;
    d.
    collaboratore scientifico II.
    Art. 12 Condizioni di assunzione

    1 L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

    2 Sono assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universitario senza esperienza professionale che non ambiscono al dottorato.

    3 Possono essere assunti come assistenti scientifici II:

    a.
    i titolari di un dottorato;
    b.
    i titolari di un diploma universitario senza dottorato con almeno tre anni di esperienza professionale che vantano conoscenze specifiche corrispondenti a un dottorato.

    4 Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capo­verso 3 con almeno due anni supplementari di esperienza professionale.

    5 Possono essere assunte come collaboratori scientifici II le persone di cui al capoverso 3 con almeno cinque anni supplementari di esperienza professionale.

    Art. 13 Stipendio

    Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

    a.
    assistenti scientifici I e II: aliquote secondo l’allegato 3;
    b.
    collaboratori scientifici I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 27 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.
    Art. 14 Durata dell’impiego

    (art. 17b cpv. 2 L del 4 ott. 19915 sui PF)

    La durata massima dell’impiego a tempo determinato per i collaboratori scientifici con una funzione analoga agli assistenti o agli assistenti in capo è di sei anni, per i collaboratori scientifici che partecipano a progetti di insegnamento e ricerca è di nove anni.

    Art. 15 Compiti

    I collaboratori scientifici assunti a tempo determinato assumono compiti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi generali.

    Sezione 4: Collaboratori scientifici con funzioni direttive assunti a tempo indeterminato

    Art. 16 Posizioni

    1 L’assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scientifico è funzionale al proseguimento della carriera accademica.

    2 Sono previste le seguenti posizioni:

    a.
    collaboratore scientifico con funzioni direttive I;
    b.
    collaboratore scientifico con funzioni direttive II;
    c.
    senior scientist I;
    d.
    senior scientist II.
    Art. 17 Condizioni di assunzione

    1 Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all’insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.

    2 Soltanto la direzione può, su richiesta della direzione del rispettivo dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.

    3 Possono essere classificati come senior scientist II le persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso 1:

    a.
    sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; e
    b.
    sono professori titolari del PF di Zurigo.

    4 La classificazione come senior scientist II compete alla direzione su proposta della direzione del rispettivo dipartimento.

    Art. 18 Stipendio

    Per la determinazione e l’evoluzione dello stipendio si applicano gli articoli 26 – 28 OPers PF.

    Art. 19 Compiti

    1 I collaboratori scientifici con funzioni direttive partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico.

    2 I senior scientist I e II dirigono un settore d’insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca.

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Allegato 1

    (art. 2 cpv. 1)

    Denominazione delle funzioni

    1 Assunzione a tempo determinato

    Funzione accademica

    Funzione di progetto

    Codice

    Livello di funzione

    Dottorando

    Assistente scientifico I

    1011

    06

    Postdottorando

    Assistente scientifico II

    1022

    08

    Assistente in capo I

    Collaboratore scientifico I

    1023

    09

    Assistente in capo II

    Collaboratore scientifico II

    1024

    10

    2 Assunzione a tempo indeterminato

    Funzione

    Codice

    Livello di funzione

    Collaboratore scientifico con funzioni direttive I

    1031

    10

    Collaboratore scientifico con funzioni direttive II

    1032

    11

    Senior scientist I

    1033

    12

    Senior scientist II

    1034

    13

    Allegato 2

    (art. 8 cpv. 1 lett. a)

    Aliquote salariali dei dottorandi

    Aliquote

    Anno

    Aliquota

    Stipendio (fr.)

    1° anno

    Standard

    47 040

    2

    52 855

    3

    58 670

    4

    64 485

    5

    70 300

    2° anno

    Standard

    48 540

    2

    55 230

    3

    61 920

    4

    68 610

    5

    75 300

    3° anno

    Standard

    50 040

    2

    57 610

    3

    65 180

    4

    72 750

    5

    80 320

    Allegato 37

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PF di Zurigo del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 348).

    (art. 8 cpv. 1 lett. b e 13 lett. a)

    Aliquote salariali degli assistenti scientifici I e II e dei postdottorandi

    Aliquote

    1° anno (fr.)

    2° anno (fr.)

    3° anno (fr.)

    Assistente scientifico I

    70 300

    75 300

    80 320

    Assistente scientifico II

    89 050

    93 520

    98 100

    Postdottorando

    89 050

    93 520

    98'100

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