1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Il personale scientifico comprende:
a.
gli assistenti e gli assistenti in capo;
b.
i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato;
c.
i collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato.
2Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.
3 Sono fatte salve le condizioni di assunzione conformemente all’OPers PF.
1 La classificazione della funzione è effettuata conformemente all’allegato 1 della presente ordinanza. Si basa sulla griglia delle funzioni di cui all’allegato 1 dell’OPers PF.
2 Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.
1Il personale scientifico è subordinato a un responsabile del bilancio secondo l’articolo 13 del regolamento finanziario del PF di Zurigo del 28 settembre 20052.
2In caso di assegnazione a un istituto, a un dipartimento o a un’altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.
1 I superiori gerarchici diretti svolgono un colloquio sulla carriera con gli assistenti in capo I e II e con i collaboratori scientifici I e II assunti per un periodo superiore a quattro anni durante il quarto anno di impiego.
2 Per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici, la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.
3 D’intesa con il superiore gerarchico, il personale scientifico può partecipare a corsi di perfezionamento universitario.
1 Il tasso di occupazione dei dottorandi è pari al 100 per cento.
2 Un’occupazione a tempo parziale è possibile in casi motivati, in particolare in caso di responsabilità genitoriali o di attività presso un altro datore di lavoro.
assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 26 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.
2Le aliquote di cui al capoverso 1 lettere a e b sono fissate dalla direzione.
3 Le prestazioni d’insegnamento dei dottorandi che superano la soglia minima usuale del rispettivo dipartimento sono indennizzate con un’aliquota più elevata.
1 I dottorandi lavorano alla propria tesi, al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e agli studi di dottorato per almeno il 70 per cento del loro tempo di lavoro. Assumono compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali. I dipartimenti disciplinano l’estensione di questi compiti. Sono fatti salvi accordi particolari con finanziatori esterni.
2 I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico.
3 Gli assistenti in capo I e II svolgono compiti direttivi legati alle attività di preparazione, organizzazione e realizzazione di progetti di ricerca nonché all’insegnamento che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre, assumono compiti amministrativi e infrastrutturali.
1 L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.
2 Sono assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universitario senza esperienza professionale che non ambiscono al dottorato.
3 Possono essere assunti come assistenti scientifici II:
a.
i titolari di un dottorato;
b.
i titolari di un diploma universitario senza dottorato con almeno tre anni di esperienza professionale che vantano conoscenze specifiche corrispondenti a un dottorato.
4 Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capoverso 3 con almeno due anni supplementari di esperienza professionale.
5 Possono essere assunte come collaboratori scientifici II le persone di cui al capoverso 3 con almeno cinque anni supplementari di esperienza professionale.
assistenti scientifici I e II: aliquote secondo l’allegato 3;
b.
collaboratori scientifici I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 27 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.
La durata massima dell’impiego a tempo determinato per i collaboratori scientifici con una funzione analoga agli assistenti o agli assistenti in capo è di sei anni, per i collaboratori scientifici che partecipano a progetti di insegnamento e ricerca è di nove anni.
I collaboratori scientifici assunti a tempo determinato assumono compiti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi generali.
1Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all’insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.
2Soltanto la direzione può, su richiesta della direzione del rispettivo dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.
3 Possono essere classificati come senior scientist II le persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso 1:
a.
sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; e
b.
sono professori titolari del PF di Zurigo.
4 La classificazione come senior scientist II compete alla direzione su proposta della direzione del rispettivo dipartimento.
1 I collaboratori scientifici con funzioni direttive partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico.
2I senior scientist I e II dirigono un settore d’insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca.
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