Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei seguenti membri del corpo insegnante dei PF (professori):
- a.
- professori ordinari;
- b.
- professori straordinari;
- c.
- professori assistenti.
2 L’assunzione di professori in base al diritto privato è retta dal Codice delle obbligazioni (CO)5.
2bis I contratti di lavoro di diritto privato possono essere conclusi in particolare con professori assunti da un PF a tempo parziale o a tempo determinato e che, presso il PF, non sono tenuti a svolgere tutti i compiti secondo l’articolo 5.6
3 Nel contratto di lavoro di diritto privato vanno menzionate le disposizioni della LPers e della presente ordinanza applicabili per analogia anche ai professori assunti in base al diritto privato. Le disposizioni degli articoli 4–6 (diritti e obblighi) e 16 (stipendio) della presente ordinanza si applicano per analogia ai professori assunti in base al diritto privato.7
6 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2015 1041).