172.220.113.40 Ordinanza sul corpo professorale dei PF
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    172.220.113.40

    Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali

    (Ordinanza sul corpo professorale dei PF)

    del 18 settembre 2003 (Stato 1° agosto 2022)

    Approvata dal Consiglio federale il 26 novembre 2003

    Il Consiglio dei PF,

    visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers); visto l’articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali,4

    ordina:

    1 RS 172.220.1

    2 RS 172.220.11

    3 RS 414.110

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei seguenti membri del corpo insegnante dei PF (professori):

    a.
    professori ordinari;
    b.
    professori straordinari;
    c.
    professori assistenti.

    2 L’assunzione di professori in base al diritto privato è retta dal Codice delle obbli­gazioni (CO)5.

    2bis I contratti di lavoro di diritto privato possono essere conclusi in particolare con professori assunti da un PF a tempo parziale o a tempo determinato e che, presso il PF, non sono tenuti a svolgere tutti i compiti secondo l’articolo 5.6

    3 Nel contratto di lavoro di diritto privato vanno menzionate le disposizioni della LPers e della presente ordinanza applicabili per analogia anche ai professori assunti in base al diritto privato. Le disposizioni degli articoli 4–6 (diritti e obblighi) e 16 (stipendio) della presente ordinanza si applicano per analogia ai professori assunti in base al diritto privato.7

    5 RS 220

    6 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2015 1041).

    Art. 2 Competenze

    1 Il presidente del PF decide in merito a tutte le questioni concernenti il rapporto di lavoro dei professori per le quali la presente ordinanza non disciplina esplicitamente la competenza decisionale.

    2 Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, il presidente del PF defi­nisce i dettagli laddove necessario.

    Art. 3 Principi per l’assegnazione delle cattedre

    1 Per l’assegnazione delle cattedre, entrambi i PF adottano i provvedimenti necessari per assicurarsi la collaborazione di professori attivi in Svizzera o all’estero che pun­tino al raggiungimento dei massimi livelli qualitativi riconosciuti internazionalmente nel campo della formazione, della ricerca e dei servizi e che garantiscano la conti­nuità e un’eccellente qualità della ricerca e dell’insegnamento.

    2 I PF offrono condizioni di lavoro complessivamente competitive rispetto a quelle delle principali scuole universitarie a livello mondiale. Si impegnano al rispetto del principio della libertà della scienza nella ricerca e nell’insegnamento accademico.

    3 I PF verificano periodicamente se gli obiettivi descritti al capoverso 1 e all’artico­lo 4 LPers sono stati raggiunti e ne riferiscono al Consiglio dei PF.

    Sezione 2: Diritti e obblighi dei professori derivanti dal rapporto di lavoro

    Art. 4 Principi

    1 I professori garantiscono un insegnamento e una ricerca di livello internazionale. Incoraggiano la formazione di nuove leve scientifiche, qualificate sul piano tecnico e coscienti della propria responsabilità di fronte alla società e all’ambiente.

    2 I professori forniscono servizi di elevato livello e collaborano a tal fine con istitu­zioni private e pubbliche, pur mantenendo la propria indipendenza professionale.

    3 I professori cooperano alla verifica periodica delle loro prestazioni da parte di commissioni di valutazione.

    Art. 4a8 Valutazione delle prestazioni

    1 Le prestazioni dei professori ordinari e straordinari vengono regolarmente valutate. Oggetto della valutazione è l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 5.

    2 La valutazione si fonda sul principio della correttezza e della trasparenza.

    3 L’esito della valutazione può ripercuotersi sulla dotazione della cattedra.

    4 I due PF disciplinano la frequenza, la forma e l’esecuzione delle valutazioni. I due PF ne rendono conto al Consiglio dei PF.

    5 Il Consiglio dei PF verifica, nel quadro del controlling, l’esecuzione delle valuta­zioni e l’attuazione delle misure conseguenti.

    8 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    Art. 5 Compiti nel dettaglio

    1 I professori formano gli studenti, incentivano i propri collaboratori, provvedono al loro perfezionamento e assistono i dottorandi. Partecipano all’elaborazione del pro­gramma dei corsi per il tramite delle loro proposte.

    2 I professori svolgono gli esami prescritti e valutano i lavori scientifici inoltrati nel loro campo d’insegnamento e di ricerca.

    3 I professori impostano, indirizzano e sviluppano la loro attività nel rispetto delle esigenze dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appartengono. Si assumono le proprie responsabilità in qualità di superiori.

    I professori promuovono il progresso nel loro campo specialistico grazie a una ricerca scientifica di elevato livello. Partecipano ai dibattiti dei maggiori specialisti a livello mondiale, sono responsabili della diffusione dei risultati delle ricerche e prendono l’iniziativa affinché vengano sfruttati i diritti derivanti dalle attività di ricerca.

    5 I professori partecipano all’autogestione del politecnico.

    Art. 5a9 Conflitti d’interesse e ricusazione

    1 I professori assolvono i loro compiti indipendentemente dagli interessi personali ed evitano i conflitti fra gli interessi privati e gli interessi dei due PF.

    2 I professori devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L’impressione di parzialità è motivo sufficiente di ricusazione. Valgono i motivi di parzialità di cui all’articolo 53b capoverso 2 dell’ordinanza del 15 marzo 200110 sul personale del settore dei PF (OPers PF).

    3 I professori del PF uniti in matrimonio, che vivono in un’unione domestica registrata o in concubinato, imparentati o affini devono darne comunicazione al presidente del PF oppure dichiararlo in sede di nomina.

    4 Se si presenta una relazione secondo il capoverso 3, il presidente del PF garantisce che dal punto di vista dell’organizzazione gli interessati non siano direttamente subordinati l’uno all’altro.

    5 In esecuzione dell’articolo 53a OPers PF i PF emanano disposizioni sull’impiego del coniuge, del partner registrato e dei parenti dei propri professori; in particolare, possono prevedere che sia escluso un impiego nella stessa unità organizzativa.

    9 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    10 RS 172.220.113

    Art. 611 Occupazioni accessorie

    1 I professori aggiornano costantemente il presidente del PF in merito alle occupazioni accessorie che svolgono al di fuori del loro contratto, a nome proprio, per conto proprio e sotto la propria responsabilità, nonché in merito a eventuali modifiche di tali occupazioni.

    2 I professori devono disporre di un’autorizzazione preventiva del presidente del PF se:

    a.
    lo svolgimento dell’attività accessoria, in caso di occupazione a tempo pieno, richiede più di un giorno lavorativo a settimana;
    b.
    la natura dell’attività accessoria può generare un conflitto d’interesse con il PF oppure fa prevedere o insorgere un rischio considerevole per la reputazione del PF;
    c.
    l’attività accessoria consiste nell’affiliazione a un organo di supervisione o direzione di organizzazioni pubbliche o private; oppure
    d.
    lo svolgimento dell’attività accessoria prevede l’utilizzo di strutture del PF, come laboratori, o del suo personale.

    3 Le attività che i professori svolgono su mandato del PF non sono considerate per determinare il tempo concesso (cpv. 2 lett. a).

    4 I professori che per attività accessorie remunerate o non remunerate si avvalgono di strutture del PF come laboratori oppure del suo personale devono indennizzare il PF. I PF emanano le relative disposizioni.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Sezione 3: Inizio, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro

    Art. 7 Nomina dei professori

    1 Il Consiglio dei PF nomina i professori su proposta del presidente del PF.

    2 Alla proposta si allega:

    a.
    un rapporto sul candidato;
    b.
    un rapporto sulla procedura di selezione;
    c.
    la bozza del contratto di lavoro concordato durante le trattative preliminari.

    3 Per preparare la proposta, il presidente del PF istituisce di regola una commissione. In casi eccezionali la proposta può essere presentata al Consiglio dei PF per via d’appello.

    Art. 8 Contratto di lavoro

    1 A nomina avvenuta, il Consiglio dei PF stipula con il professore un contratto di lavoro scritto.

    2 Il contratto di lavoro contiene in particolare:

    a.
    la descrizione del campo d’insegnamento e di ricerca;
    a.
    l’importo dello stipendio iniziale.

    3 Il contratto di lavoro stabilisce un’eventuale partecipazione del datore di lavoro al riscatto di anni di assicurazione presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).12

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    Art. 9 Durata dell’impiego

    1 I contratti di lavoro con i professori ordinari e straordinari sono stipulati a tempo indeterminato.

    2 I contratti di lavoro con i professori assistenti sono stipulati per quattro anni. Il contratto di assunzione può essere rinnovato fino a raggiungere la durata massima di otto anni.13

    2bis I periodi di cui al capoverso 2 possono essere prolungati al massimo di un anno, su richiesta, in caso di assenza prolungata dovuta a malattia, infortunio, paternità, adozione o altro motivo rilevante; in caso di maternità il prolungamento massimo è di un anno. I due PF disciplinano i dettagli.14

    3 Non vi è un periodo di prova.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    14 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Art. 10 Professori assistenti con buone probabilità di essere assunti a tempo indeterminato (tenure track)

    1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può garantire a professori assistenti, al momento della loro nomina, il passaggio a un’assunzione a tempo indeterminato (tenure track), a condizione che raggiungano un determinato obiettivo.

    2 Al più tardi alla scadenza del secondo periodo di assunzione, il Consiglio dei PF nomina professori straordinari i professori assistenti di cui al capoverso 1, sempre che la valutazione abbia dimostrato che essi hanno raggiunto l’obiettivo prefissato. In casi eccezionali, il Consiglio dei PF può nominarli direttamente professori ordi­nari.

    Art. 11 Promozione

    1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può promuovere un profes­sore straordinario a professore ordinario.

    2 Alla proposta vanno allegati i risultati della valutazione.

    3 Il professore straordinario non può chiedere al presidente del PF di avviare la pro­cedura di promozione prima che siano passati due anni dalla nomina.

    Art. 13 Risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Consiglio dei PF

    1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può disdire il rapporto di lavoro di un professore per le ragioni indicate nell’articolo 10 capoverso 3 LPers, rispettando un termine di preavviso di sei mesi.15

    1bis In caso di incapacità al lavoro permanente, totale o parziale dovuta a malattia o infortunio il rapporto di lavoro può essere disdetto al più presto per la fine del periodo di continuazione del pagamento dello stipendio di cui all’articolo 26.16

    2 In caso di disdetta ordinaria, prima di presentare la proposta il presidente del PF istituisce una commissione che valuta l’adeguatezza della disdetta ed esprime una raccomandazione. La commissione è costituita da almeno sei membri, tra cui tre membri non appartenenti al PF. Tre dei sei membri sono proposti dalla Conferenza dei membri del corpo insegnante.17

    3 ...18

    4 Ai professori che, al momento in cui un licenziamento diventa effettivo, hanno compiuto il 58° anno d’età pur non avendo raggiunto il limite d’età di cui all’arti­colo 21 della legge del 20 dicembre 194619 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e sono impiegati da dieci anni nel settore dei PF viene versata una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del regolamento di previdenza del 3 dicembre 200720 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d’invalidità secondo l’articolo 57 RP-PF 2. I PF rimborsano alla Cassa pensioni della Confederazione la parte della rendita scoperta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.21

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2015 1041).

    16 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    18 Abrogato dal n. II dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

    19 RS 831.10

    20 RS 172.220.142.2

    21 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

    Art. 13a22 Indennità

    1 Se il rapporto di lavoro viene disdetto senza colpa da parte del professore, quest’ultimo ha diritto a un’indennità.

    2 L’indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

    3 Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:

    a.
    i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
    b.
    l’età;
    c.
    la situazione personale e lavorativa;
    d.
    la durata dell’impiego;
    e.
    l’eventuale impiego successivo presso un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers.

    4 La persona interessata che entro un anno viene reimpiegata da un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers è tenuta a rifondere l’indennità in misura proporzionale.

    22 Introdotto dal n. II dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

    Art. 14 Pensionamento

    1 Il professore è pensionato alla fine del mese in cui:

    a.
    ha raggiunto il limite d’età previsto dall’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194623 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); o
    b.
    il rapporto di lavoro viene risolto per invalidità.

    2 Il professore può essere pensionato anticipatamente, a condizione che dopo la risoluzione del rapporto di lavoro abbia diritto ad una rendita di vecchiaia secondo il RP-PF 224.25

    3 Il pensionamento è possibile alla fine del semestre accademico nel corso del quale è raggiunto il limite d’età di cui all’articolo 17 capoverso 7 oppure capoverso 8 della legge sui PF.26

    4 Il PF concorda anticipatamente con i professori i tempi e modi del pensionamento e presenta eventuali proposte al Consiglio dei PF.27

    5 I professori pensionati possono continuare a tenere corsi liberi e a utilizzare le infrastrutture generali del PF. Il presidente del PF può attribuire loro un mandato d’insegnamento e altri mandati nonché, su richiesta, mettere a loro disposizione locali e altre infrastrutture.

    23 RS 831.10

    24 Non pubblicato nella RU (FF 2008 5254).

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Art. 14a28 Assunzione in base al diritto privato dopo il raggiungimento del limite d’età

    1 In casi debitamente motivati può essere concordata un’assunzione in base al diritto privato dopo il raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a nei casi in cui non è pregiudicato il rinnovamento e il ringiovanimento del corpo professorale ed è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

    a.
    il professore in questione ha prodotto risultati scientifici eccellenti che lasciano presagire l’acquisizione di fondi importanti provenienti da terzi per la continuazione di un gruppo di ricerca;
    b.
    l’impiego oltre il limite d’età è importante per lo svolgimento di mansioni strategiche o istituzionali nel settore dei PF.

    2 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF stabilisce quali professori soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.

    3 Il contratto di lavoro di diritto privato disciplina almeno:

    a.
    la durata dell’impiego oltre il limite d’età, che termina di norma al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento;
    b.
    la possibilità di disdetta anticipata ordinaria per entrambe le parti;
    c.
    i diritti e gli obblighi, tenendo conto degli articoli 4–6;
    d.
    la rinuncia alla continuazione della previdenza professionale.

    4 Lo stipendio annuo è di 114 279.60 franchi (stato: 1° gennaio 2022) con un grado di occupazione del 100 per cento.

    5 Le direzioni dei due PF disciplinano i dettagli.

    28 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Art. 14b29 Continuazione del rapporto di lavoro di diritto pubblico oltre il limite d’età

    1 In casi eccezionali debitamente motivati e su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può concordare con un professore la continuazione del rapporto di lavoro di diritto pubblico oltre il limite d’età di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a.

    2 Le direzioni dei due PF disciplinano i dettagli.

    29 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Art. 15 Titolo di professore dopo la conclusione del rapporto di lavoro30

    1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF decide a seconda del caso se un professore ordinario o straordinario che lascia il PF possa o meno conservare il titolo di professore del PF. La condizione per poter mantenere il titolo è di aver lavo­rato almeno sei anni per il PF. Se è nell’interesse del PF, il Consiglio dei PF può derogare a questa disposizione.

    1bis Ai professori ordinari e straordinari che possono continuare a portare il titolo di professore viene conferito il titolo di «Professoressa emerita» o «Professore emerito», oppure «Prof. em.».31

    2 Ai professori assistenti non è permesso conservare il titolo.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    31 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Sezione 4: Stipendio e indennità

    Art. 1632 Stipendio

    1 Al momento dell’assunzione è concordato uno stipendio iniziale compreso tra lo stipendio minimo e quello massimo della categoria cui appartiene il professore.

    2 Gli stipendi minimi e massimi ammontano (stato 1° gennaio 2020):

    a.
    per i professori ordinari rispettivamente a 216 050 e 284 270 franchi;
    b.
    per i professori straordinari rispettivamente a 184 790 e 253 010 franchi;
    c.
    per i professori assistenti rispettivamente a 153 494 e 221 714 franchi.33

    3 Al momento di accordarsi sullo stipendio iniziale vanno prese in debita considerazione l’esperienza professionale, le prestazioni fornite in precedenza e la situazione sul mercato del lavoro.

    4 Per assicurarsi la collaborazione di professori ordinari particolarmente rinomati, il Consiglio dei PF può aumentare in singoli casi lo stipendio fino al 115 per cento dello stipendio massimo.

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    33 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del Consiglio dei PF del 12 dic. 2019, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3617).

    Art. 1734 Evoluzione dello stipendio

    1 L’evoluzione dello stipendio dei professori ordinari e straordinari dipende dalla valutazione delle prestazioni di cui all’articolo 4a.

    2 Il presidente del PF stabilisce l’ammontare dell’adeguamento salariale nel quadro degli stipendi minimi e massimi previsti dall’articolo 16 capoverso 2 lettere a e b.

    3 Il presidente del PF può aumentare in singoli casi lo stipendio:

    a.
    fino al 110 per cento dello stipendio massimo per onorare una prestazione straordinaria di un professore ordinario e straordinario;
    b.
    fino al 125 per cento dello stipendio massimo per garantire la permanenza di un professore ordinario particolarmente rinomato.

    4 Il Consiglio dei PF va informato degli aumenti di stipendio di cui al capoverso 3.

    5 Lo stipendio dei professori assistenti aumenta ogni anno di un dodicesimo della differenza tra il salario minimo e quello massimo previsti dall’articolo 16 capoverso 2 lettera c.

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    Art. 19 Indennità di funzione

    1 Il Consiglio dei PF può concedere indennità ai professori che esercitano funzioni con competenze decisionali in seno alla direzione del PF. Le indennità possono ammontare fino al 15 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 2.

    2 Il presidente del PF può concedere indennità ai professori che hanno compiti supplementari, quali la direzione di unità d’insegnamento e di ricerca, la conduzione di grandi progetti o la presidenza di importanti commissioni.37 Le indennità non possono superare l’indennità prevista per la vicepresidenza del PF.

    3 Le indennità di funzione non sono adeguate al rincaro.

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    Art. 20 Doppio insegnamento

    Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF concorda lo stipendio e ulte­riori prestazioni del datore di lavoro con i professori attivi contemporaneamente in più istituti d’insegnamento, tenendo conto dei loro impegni esterni al PF.

    Art. 20a38 Professori affiliati

    1 Su proposta del presidente del PF e nel quadro di un contratto di collaborazione tra istituzioni ai sensi dell’articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sui PF, il Consiglio dei PF può nominare professori affiliati scienziati svizzeri o stranieri che non lavorano in uno dei due PF ma presso un istituto di ricerca in Svizzera o all’estero.

    2 I professori affiliati esercitano la loro attività principale presso la loro istituzione d’origine e lavorano presso uno dei PF con un grado di occupazione ridotto. Hanno lo statuto di professori ordinari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a.

    3 A questo scopo il Consiglio dei PF conclude con il professore affiliato un contratto di lavoro di diritto privato che definisce in dettaglio diritti e obblighi, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a.

    4 La fine del contratto di collaborazione tra le due istituzioni o la cessazione dei rapporti di lavoro con l’istituzione d’origine pone fine anche ai rapporti di lavoro con il Consiglio dei PF.

    38 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016, approvata dal CF il 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 533).

    Art. 21 Rimborso delle spese e altre prestazioni39

    1 I professori hanno diritto al rimborso delle spese legate all’attività professionale. È applicabile l’ordinanza del Consiglio dei PF dell’11 aprile 200240 sul rimborso delle spese nel settore dei PF.

    2 Il PF può rimborsare ai professori i costi derivanti da un cambio di domicilio a seguito di una nomina presso il PF.41

    3 In casi eccezionali debitamente motivati, ai fini del reclutamento il PF può rimborsare adeguatamente le prestazioni supplementari ai professori di nuova nomina.42

    4 Per le prestazioni di cui al capoverso 3 il PF emana le disposizioni di esecuzione relative all’importo, alla durata e ai requisiti necessari.43

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    40 RS 172.220.113.43

    41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    42 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    43 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Art. 22 Spese di procedura e ripetibili

    1 Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condi­zione che:

    a.
    il PF abbia interesse allo svolgimento del processo; o
    b.
    il professore non abbia agito intenzionalmente o per negligenza grave.

    2 Fino alla pronuncia della decisione passata in giudicato, il PF si limita a garantire la copertura dei costi.

    Sezione 5: Vacanze, congedi e assenze44

    44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Art. 23 Congedo a fini di ricerca

    1 Sull’arco di sette anni di attività, il professore ha diritto a un congedo a fini di ricerca della durata di un semestre, interamente pagato, o di un anno, parzialmente pagato.

    2 Il professore presenta la domanda di congedo al presidente del PF.

    3 La concessione di un congedo a fini di ricerca dipende dalla prestazioni fornite in precedenza e dalla garanzia di trovare un supplente qualificato.

    Art. 23a45 Vacanze e congedi

    1 Il diritto alle vacanze è retto dall’articolo 51 capoversi 1 e 2 OPers PF46, il diritto ai congedi dall’articolo 52 capoversi 1 e 2 della medesima ordinanza.

    2 Le vacanze devono essere prese nell’anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. Se ciò non fosse possibile per motivi aziendali imperativi oppure per causa di malattia o infortunio, il professore notifica le ferie non godute al servizio del personale e le ritira l’anno successivo.

    45 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    46 RS 172.220.113

    Art. 24 Congedo non pagato

    Se non vi si oppongono interessi del PF, il presidente del PF può concedere a un professore un congedo non pagato.

    Art. 25 Assenze

    1 Durante il semestre, le assenze di più di una settimana dovute a malattia o infortu­nio vanno comunicate al capo dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appartiene il professore.

    2 Durante il semestre, le assenze di più di una settimana dovute ad altri motivi devono essere autorizzate dal capo dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appar­tiene il professore.

    Sezione 6: Pagamento dello stipendio e assegni di custodia

    Art. 26 Pagamento dello stipendio in caso di malattia e infortunio

    1 In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio, i professori hanno diritto al versamento dello stipendio al massimo per 730 giorni, incluse le indennità. Durante 12 mesi è versato l’intero stipendio lordo, in seguito è versato il 90 per cento dello stipendio lordo.47

    1bis La persona interessata è soggetta all’obbligo di collaborazione secondo l’articolo 36a OPers PF48. I certificati medici devono essere inviati al servizio competente del personale.49

    2 Lo stipendio può essere ridotto per le ragioni previste dalla legislazione e dalla giu­risprudenza in materia di assicurazione malattie e di assicurazione contro gli infor­tuni.

    3 Per valutare l’incapacità al lavoro può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

    4 Le prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie vengono conteggiate. L’interruzione e la nuova decorrenza del termine per il pagamento dello stipendio sono retti dall’articolo 36c OPers PF.50

    47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    48 RS 172.220.113

    49 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Art. 27a51 Congedo di paternità, congedo per adozione e congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute

    Il congedo e la continuazione del versamento dello stipendio in caso di nascita di uno o più figli propri, di nascita di uno o più figli del partner registrato, di adozione o di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute sono retti dagli articoli 37a e 37b OPers PF52.

    51 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    52 RS 172.220.113

    Art. 28 Pagamento dello stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo

    1 In caso di congedo per servizio militare e per servizio di protezione civile obbli­gatori in Svizzera e per la durata del servizio civile sostitutivo, i professori che prestano servizio hanno diritto all’intero stipendio.

    2 In caso di servizio volontario, il salario viene versato al massimo per dieci giorni lavorativi all’anno.

    3 Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge spettano al PF.

    4 Gli assegni di custodia sono versati senza riduzioni.

    Art. 29 Prestazioni in caso di infortunio professionale

    1 In caso d’invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:

    a.
    al 100 per cento dello stipendio determinante, se l’incapacità al guadagno è totale, fino al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 LAVS53;
    b.
    alla percentuale corrispondente al grado d’invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 198154 sull’assicurazione contro gli infortuni, se l’incapacità al guadagno è parziale.55

    2 Le prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie vengono conteggiate.

    53 RS 831.10

    54 RS 832.20

    55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Art. 3056 Pagamento dello stipendio in caso di decesso

    1 In caso di decesso i superstiti ricevono un importo pari a un sesto dello stipendio annuo più eventuali assegni secondo gli articoli 31–31b.

    2 Sono considerati superstiti il coniuge, il partner registrato, i figli minorenni, oppure la persona con la quale il defunto ha convissuto nel periodo precedente al decesso. In assenza di superstiti, sono considerate tali le persone nei confronti delle quali il defunto aveva un obbligo di assistenza.

    56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Art. 3157 Diritto all’assegno familiare e a prestazioni integrative

    1 Il diritto agli assegni familiari è retto dall’articolo 3 della legge del 24 marzo 200658 sugli assegni familiari (LAFam).

    2 I professori hanno diritto a prestazioni integrative fino a un importo complessivo massimo di:

    a.
    4530 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;
    b.
    2922 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno (art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam);
    c.
    3300 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di formazione (art. 3. cpv. 1 lett. b LAFam).

    3 Dalle prestazioni integrative sono detratti i seguenti assegni familiari:

    a.
    gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam e secondo gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari per lo stesso figlio;
    b.
    gli assegni familiari, per i figli, di formazione o di custodia obbligatori e sovraobbligatori fatti valere presso altri datori di lavoro o presso un altro ente per lo stesso figlio.

    4 I professori con un grado d’occupazione inferiore al 50 per cento non ricevono le prestazioni integrative.

    5 Le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cui al capoverso 2 sono adeguate al rincaro.

    57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    58 RS 836.2

    Art. 31a59

    59 Introdotto dal n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009 (RU 2009 809). Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, con effetto dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    Art. 31b60 Assegno per il sostegno a congiunti

    1 La metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 31a capoverso 1 lettera b può essere versata ai professori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave.

    2 L’assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.

    60 Introdotto dal n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

    Sezione 7: Previdenza professionale

    Art. 32

    1 I professori sono affiliati a PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200661 su PUBLICA.62

    2 I professori devono dichiarare:

    a.
    le prestazioni d’uscita;
    b.
    i prelievi anticipati secondo l’ordinanza del 3 ottobre 199463 sulla promo­zione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza profes­sionale;
    c.
    le prestazioni in seguito a divorzio (art. 22 lett. c della L del 17 dic. 199364 sul libero passaggio);
    d.
    i diritti acquisiti, in particolare presso istituti di previdenza esteri.

    3 Lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 16–19 sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA nel quadro delle disposizioni regolamentari.65

    4 Per il rimanente si applicano le disposizioni del RP-PF 266.67

    5 Gli articoli 42a e 47a OPers PF68 si applicano per analogia. L’ammontare della partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria secondo l’allegato 5 OPers PF corrisponde all’aliquota percentuale vigente per il piano dei quadri 2.69

    6 Entrambi i PF possono stipulare un’assicurazione per i rischi morte e invalidità per i professori ai quali si applica l’articolo 60b dell’ordinanza del 18 aprile 198470 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. I PF regolamentano un’eventuale partecipazione dei professori ai costi dell’assicurazione.71

    61 RS 172.222.1

    62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    63 RS 831.411

    64 RS 831.42

    65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    66 RS 172.220.142.2

    67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    68 RS 172.220.113

    69 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008 (RU 2008 2291). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 mar. 2022, approvata dal CF il 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 398).

    70 RS 831.441.1

    71 Introdotto dal n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

    Sezione 8: Protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute

    Art. 33

    Per la protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute sono applicabili gli articoli 59–61 OPers PF72.

    Sezione 9: Disposizioni procedurali

    Art. 35 Ricorsi interni

    1 Contro le decisioni degli organi dei PF può essere interposto ricorso presso la commissione di ricorso dei PF.

    2 Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.74

    3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196875 sulla procedura amministrativa.

    74 Nuovo testo giusta in n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

    75 RS 172.021

    Sezione 10: Disposizioni transitorie

    Art. 37 Passaggio al nuovo diritto

    1 La durata della nomina dei professori ordinari e straordinari in carica e dei profes­sori assistenti termina il 31 dicembre 2003. Dal 1° gennaio 2004 tutti i rapporti di lavoro soggiacciono al nuovo diritto. È fatto salvo l’articolo 38.

    2 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF sottopone entro il 15 gennaio 2004 ai professori ordinari e straordinari e ai professori assistenti un contratto di lavoro in forma scritta, conformemente all’articolo 8 LPers, e fissa un termine di almeno due mesi per la firma.

    3 Se entro il 30 giugno 2004 non si arriva ad un accordo su un contratto di lavoro in forma scritta ai sensi dell’articolo 7, il Consiglio dei PF risolve il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2004 con effetto a partire al più tardi dal 30 giugno 2005. La risoluzione avviene mediante contratto di disdetta scritto o mediante decisione. L’articolo 13 non si applica.78

    Art. 39 Diritti e provvedimenti secondo il diritto previgente

    1 I diritti e i provvedimenti fondati sul diritto previgente e non più previsti da quello nuovo decadono il 1° gennaio 2004 per tutte le persone il cui rapporto di servizio, da questa data, soggiace al nuovo diritto.

    2 Tali diritti e provvedimenti restano invariati fino al termine del rapporto di servizio per tutte le persone che rimangono soggette al diritto previgente.

    3 Se il rapporto di servizio fondato sul diritto previgente prosegue senza interruzioni o se vi è un passaggio senza interruzioni a un rapporto di servizio basato sul nuovo diritto conformemente alla LPers, gli anni di servizio determinanti per i diritti e i provvedimenti secondo il diritto previgente vengono presi in considerazione per sta­bilire i diritti e i provvedimenti secondo il nuovo diritto.

    Art. 40a79 Disposizione transitoria della modifica del 29 giugno 2005

    1 Il presidente del PF stabilisce la data di applicazione degli articoli 4a e 17. Il termine ultimo è il 1° gennaio 2008.

    2 Fino all’applicazione degli articoli 4a e 17 lo stipendio dei professori aumenta ogni anno del 2 per cento dell’importo massimo previsto dall’articolo 16 capoverso 2 lettera a, fino al raggiungimento dello stipendio massimo determinante della rispet­tiva categoria di appartenenza.

    79 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    Sezione 11: Entrata in vigore

    Art. 41

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

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