172.220.113.41 Ordinanza sulla commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF
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    172.220.113.41

    Ordinanza sulla commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF

    dell’11 aprile 2002 (Stato 1° maggio 2002)

    Il Consiglio dei PF,

    visti l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale e l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20002,

    ordina:

    Art. 1 Scopo della commissione

    1 Per il riesame delle valutazioni delle funzioni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 dell’OPers settore dei PF del 15 marzo 20013 è istituita una commissione.

    2 La commissione emana raccomandazioni in merito alla classificazione in caso di controversie sulle valutazioni delle funzioni.

    3 La commissione può inoltre essere adita per riesaminare la classificazione di gruppi di funzioni o per valutare modelli di classificazione e per emanare raccoman­dazioni in merito.

    Art. 2 Composizione

    1 La commissione è costituita in modo paritetico. Essa si compone di un presidente, di quattro membri e di quattro sostituti che rappresentano i datori di lavoro come pure di quattro membri e di quattro sostituti che rappresentano i salariati.

    2 Il delegato e vicepresidente del Consiglio dei PF designa, su proposta dei due PF e dei quattro istituti di ricerca, i membri e i sostituti che rappresentano i datori di lavoro. Egli affida a un membro del suo staff la presidenza della commissione.

    3 Le associazioni del personale designano i membri e i sostituti che rappresentano i salariati.

    4 Per il resto la commissione si organizza in modo autonomo.

    Art. 3 Legittimazione attiva

    1 Può adire la commissione per chiedere il riesame di una decisione in materia di classificazione presa dal Consiglio dei PF, dal relativo PF o dal relativo istituto di ricerca:

    a.
    la persona direttamente toccata dalla decisione in materia di classificazione, entro 30 giorni dalla notifica scritta della decisione;
    b.
    l’autorità di ricorso nel quadro di una procedura di ricorso, a condizione che la procedura di ricorso venga sospesa.

    2 L’istanza deve essere corredata di una conclusione motivata.

    3 Ogni membro e ogni sostituto della commissione può chiedere che sia riesaminata la classificazione di gruppi di funzioni o che siano valutati i modelli di classifica­zione del Consiglio dei PF, di un PF, di un istituto di ricerca o del settore dei PF.

    Art. 4 Segreteria

    1 Lo stato maggiore del Consiglio dei PF gestisce la segreteria della commissione.

    2 La segreteria prepara i documenti necessari per la decisione.

    Art. 5 Attività

    1 La commissione è convocata dal presidente.

    2 Essa decide sulla base dei documenti scritti in suo possesso e può incaricare una delegazione di effettuare accertamenti sul posto di lavoro delle persone interessate.

    3 I membri la cui imparzialità potrebbe essere compromessa a causa di un coinvol­gimento personale devono astenersi dal deliberare.

    Art. 6 Quorum

    1 La commissione può deliberare se oltre al presidente sono presenti almeno due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei salariati.

    2 La decisione è presa a maggioranza semplice. Il presidente non vota, ma decide in caso di parità.

    Art. 7 Raccomandazioni

    1 La commissione trasmette le sue raccomandazioni al Consiglio dei PF, al relativo PF o al relativo istituto di ricerca come pure alla persona che ha chiesto il riesame o all’autorità di ricorso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.

    2 Se la commissione è adita ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a, il Consiglio dei PF, il relativo PF o il relativo istituto di ricerca prende entro 30 giorni una nuova decisione in merito alla classificazione e la comunica alla persona interessata e alla commissione. Nella decisione deve essere tenuto conto della raccomandazione della commissione; decisioni divergenti devono essere motivate.

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